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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2010

ECLI:EU:C:2010:370
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 24 giugno 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑117/09 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Aiuti di Stato – Domanda di aiuto diretta a modificare un aiuto precedentemente concesso all’impresa beneficiaria e notificato alla Commissione successivamente alla completa esecuzione del progetto di investimento – Criteri dell’effetto incentivante e della necessità»

1. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale [(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punti 32-34)

2. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione (Art. 87 CE) (v. punto 40)

3. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 52) [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 14 gennaio 2009, causa T–162/06, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 settembre 2005, 2006/262/CE, che dichiara incompatibile con il mercato comune l’aiuto di Stato che la Germania intende concedere alla ricorrente (GU L 94, pag. 50) – Progetto di aiuto diretto a modificare un aiuto precedentemente concesso all’impresa beneficiaria, notificato alla Commissione successivamente alla completa esecuzione del progetto di investimento per mezzo dell’aiuto inizialmente autorizzato – Errata valutazione dell’effetto incentivante e della necessità dell’aiuto controverso.

Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 24 giugno 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑117/09 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Aiuti di Stato – Domanda di aiuto diretta a modificare un aiuto precedentemente concesso all’impresa beneficiaria e notificato alla Commissione successivamente alla completa esecuzione del progetto di investimento – Criteri dell’effetto incentivante e della necessità» 1. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale [(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punti 32-34) 2. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione (Art. 87 CE) (v. punto 40) 3. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 52) [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 14 gennaio 2009, causa T–162/06, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 settembre 2005, 2006/262/CE, che dichiara incompatibile con il mercato comune l’aiuto di Stato che la Germania intende concedere alla ricorrente (GU L 94, pag. 50) – Progetto di aiuto diretto a modificare un aiuto precedentemente concesso all’impresa beneficiaria, notificato alla Commissione successivamente alla completa esecuzione del progetto di investimento per mezzo dell’aiuto inizialmente autorizzato – Errata valutazione dell’effetto incentivante e della necessità dell’aiuto controverso. Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2010 — Fons Iuris — Fons Iuris