Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:370
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 24 giugno 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa C‑117/09 P)
«[OSCURATO:PERSONA] – Aiuti di Stato – Domanda di aiuto diretta a modificare un aiuto precedentemente concesso all’impresa beneficiaria e notificato alla Commissione
successivamente alla completa esecuzione del progetto di investimento – Criteri dell’effetto incentivante e della necessità»
1.
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale [(Art. 225 CE; Statuto
della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punti 32-34)
2.
Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento
dell’adozione della decisione (Art. 87 CE) (v. punto 40)
3.
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità (Art. 225 CE; Statuto della
Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 52)
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 14 gennaio 2009, causa T–162/06, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione,
mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione
21 settembre 2005, 2006/262/CE, che dichiara incompatibile con il mercato comune l’aiuto di Stato che la Germania intende
concedere alla ricorrente (GU L 94, pag. 50) – Progetto di aiuto diretto a modificare un aiuto precedentemente concesso all’impresa
beneficiaria, notificato alla Commissione successivamente alla completa esecuzione del progetto di investimento per mezzo
dell’aiuto inizialmente autorizzato – Errata valutazione dell’effetto incentivante e della necessità dell’aiuto controverso.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG è condannata alle spese.