CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 47166/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - T.U. stup. 2. Propone ricorso l'imputato, mediante il suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello e chiedendo, dunque, l'annullamento della sentenza. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato dà luogo ad una nullità assoluta, come tale insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi degli artt.178 e 179 cod. proc. pen., incidendo direttamente sull'esercizio costituzionalmente tutelato - del diritto di difesa. 3. Nel caso di specie, il decreto di citazione a giudizio in appello era stato notificato ad altro avvocato, ritenuto erroneamente difensore di fiducia dell'imputato, in violazione degli artt. 601, comma 5, e 429, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Di conseguenza, la sentenza impugnata è viziata e va annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Cos