CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24036/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA• letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa con la quale è stata ribadita l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sono manifestamente infondate', le censure ( secondo e terzo motivo) dirette a contrastare il giudizio speso dalla Corte del merito - in difformità da quanto implicitamente sostenuto dal primo giudice- nel ritenere sussistente la recidiva qualificata ex art. 99, comma IV, cp, e ciò alla luce del dato offerto dal casellario acquisito agli atti ( che da conto di due condanne definitive prima del fatto a giudizio, per reati consumati nel quinquennio precedente, una delle quali, quella definitiva alla data del 21 maggio 2008, coerentemente apprezzata nell'ottica della specificità, non essendo neppure necessaria al fine una previa dichiarazione di recidiva semplice alla luce di quanto chiarito dalle sezioni unite di questa Corte con la 'sentenza Sabbatini - n. 32318 del 30/03/2023- depositata ben prima della predisposizione dell'odierna impugnazione) oltre che della adeguata motivazione resa sul punto, tale da colmare il relativo onere argomentativo quanto alla scelta di merito adottata; in conseguenza, anche quelle esposte nei primo motivo, dirette a contestare il ribaltamento(, della decisione di primo grado in relazione alla prescrizione, esclusa per il reato di cui all'art 336Y dalla Corte del merito all'esito di una corretta valutazione del combinato disposto di cui agli artt.157 e 161 cp proprio in considerazione del rilievo da ascrivere alla recidiva qualificata (correttamente computata nel determinare il termine utile alla prescrizione in coerenza con le ormai consolidate indicazioni di principio rese da questa Corte sul tema: da ultimo vedi Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Rv. 285267); le doglianze esposte con i motivi quarto e quinto correlate ai costituti anche soggettivi del reato ritenuto, puntualmente riscontrate dalla Corte del merito e contrastate dal ricorso mettendo in discussione il contenuto minaccioso della condotta ( immediatamente smentito dal portato della frase proferita e dal contesto complessivo delal condotta) e facendo leva su una ricostruzione della vicenda in fatto (quanto al momento di propalazione della minaccia) non coerente alle emergenze istruttorie siccome apprezzate nella lettura privilegiata dalla sentenza impugnata, estranea a manifeste incongruenze e travisamenti, non puntualmente segnalati; le censure inerenti alla compiutezza delle acquisizioni probatorie apprezzate a fondamento della responsabilità, dal portato evidentemente generico sia perché non tese a contrastare la ricostruzione del fatto per come rassegnata dal teste escusso , sia perché non supportate da adeguati riferimenti argomentativi quanto alle sollecitazioni rivolte al giudice dell'appello rispetto alle prove diverse prove da assumere alla luce delle prospettive istruttorie garantite dal disposto di cui all'art. 604, comma 6, cpp; ritenuta, ancora la inammissibilità delle ulteriori doglianze perché dirette a sollecitare valutazioni in fatto precluse in sede di legittimità ( quanto alla possibile applicazione dell'art 131 bis, sollecitata con il motivo addotto per settimo) o dirette a contrastare la misura del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle generiche ( ultimi due motivi) quando di contro, anche su tali temi, la sentenza impugnata deve ritenersi sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito 'non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci