Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 febbraio 2025

Cassazione n. 13830/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

determina l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione. (in tal senso risulta essere orientata anche Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528 - 01).

3. Chiarito ciò, deve preliminarmente osservarsi che il reato di cui all’art. 444 cod. pen. è punito con pena congiunta.

Di conseguenza, per esso, non è sancita l’inappellabilità stabilita dall’art. 593 cod. proc. pen., nel testo applicabile in questo snodo, in relazione alle sentenze di proscioglimento, invece riguardanti reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa.

Sicché, nel caso che ci occupa, il Pubblico ministero poteva o appellare la decisione in via ordinaria o proporre ricorso per cassazione per saltum, ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., ovviamente nei limiti dei vizi e dei motivi consentiti da ciascun mezzo d'impugnazione.

Pertinente si reputa, al riguardo, richiamare il principio espresso da questa Corte – che si condivide e ribadisce – secondo cui «il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto per saltum, e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834).

Ma – si precisato – ciò può avvenire a condizione che «l'impugnante, per ignoranza o non corretta interpretazione delle norme processuali, abbia errato, in buona fede, nell'individuazione del mezzo di impugnazione da utilizzare, e non anche se abbia voluto deliberatamente provocare il sindacato del giudice sovraordinato con un mezzo d'impugnazione diverso da quello correttamente proponibile» (Sez. 3, n. 1616 del 22/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA]. 285738 - 01Sez. 6, n. 1108 del 06/12/2022 Ud. (dep. 13/01/2023), G., Rv. 284333 – 01).

Invero, nel caso in cui una parte (nella specie, il Pubblico ministero) proponga il ricorso immediato per cassazione di cui all'art. 569, comma primo, cod. proc. pen., deducendo motivi che introducono questioni previste dal comma terzo di detta disposizione [art. 606, comma primo, lett. d) ed e)], non può conseguire la conversione del ricorso per cassazione in appello se le doglianze siano formulate in modo generico e astratto al punto di non essere idonee a concretare l'interesse all'impugnazione di cui all'art. 568, comma quarto c.p.p., cioè a conseguire l'effetto – attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole – di ottenere una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante, rispetto a quella esistente.

In tal caso, la Corte di cassazione deve dichiarare inammissibili i motivi in tal modo formulati (Sez. 1, n. 44602 del 15/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283746 – 01; Sez. 2, n. 48344 del 17/11/2004, Madeo, Rv. 230536; Sez. 6, n. 12975 del 10/06/1998, Sparacino, Rv. 212309).

Si rende, pertanto, necessaria un'indagine dell'effettiva volontà del ricorrente al fine di accertare se egli abbia voluto o no deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o con motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia dell'improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, sia dell'esistenza di altro e unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato.

4. Tanto premesso, la lettura della proposta impugnazione – com'è reso chiaro dalla sintesi fatta in premessa – rende evidente che il Pubblico ministero abbia dedotto prevalentemente questioni riconducibili al vizio di motivazione della sentenza (certamente non deducibili con il ricorso per saltum), sebbene quello riguardante l'omessa attivazione dei poteri istruttori, sia vizio pacificamente ricondotto alla violazione di legge (ex multis Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016, Nica, Rv. 266492 - 01).

Ebbene, in un caso come quello che ci occupa, la doverosa indagine sulla volontà della parte finalizzata a stabilire di quale mezzo d'impugnazione la stessa abbia inteso effettivamente avvalersi, 3 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : E V A T O S C A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 9 2 5 3 5 0 1 8 c 7 8 f 5 d b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
determina l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione. (in tal senso risulta essere orientata anche Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528 - 01). 3. Chiarito ciò, deve preliminarmente osservarsi che il reato di cui all’art. 444 cod. pen. è punito con pena congiunta. Di conseguenza, per esso, non è sancita l’inappellabilità stabilita dall’art. 593 cod. proc. pen., nel testo applicabile in questo snodo, in relazione alle sentenze di proscioglimento, invece riguardanti reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa. Sicché, nel caso che ci occupa, il Pubblico ministero poteva o appellare la decisione in via ordinaria o proporre ricorso per cassazione per saltum, ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., ovviamente nei limiti dei vizi e dei motivi consentiti da ciascun mezzo d'impugnazione. Pertinente si reputa, al riguardo, richiamare il principio espresso da questa Corte – che si condivide e ribadisce – secondo cui «il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto per saltum, e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834). Ma – si precisato – ciò può avvenire a condizione che «l'impugnante, per ignoranza o non corretta interpretazione delle norme processuali, abbia errato, in buona fede, nell'individuazione del mezzo di impugnazione da utilizzare, e non anche se abbia voluto deliberatamente provocare il sindacato del giudice sovraordinato con un mezzo d'impugnazione diverso da quello correttamente proponibile» (Sez. 3, n. 1616 del 22/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA]. 285738 - 01Sez. 6, n. 1108 del 06/12/2022 Ud. (dep. 13/01/2023), G., Rv. 284333 – 01). Invero, nel caso in cui una parte (nella specie, il Pubblico ministero) proponga il ricorso immediato per cassazione di cui all'art. 569, comma primo, cod. proc. pen., deducendo motivi che introducono questioni previste dal comma terzo di detta disposizione [art. 606, comma primo, lett. d) ed e)], non può conseguire la conversione del ricorso per cassazione in appello se le doglianze siano formulate in modo generico e astratto al punto di non essere idonee a concretare l'interesse all'impugnazione di cui all'art. 568, comma quarto c.p.p., cioè a conseguire l'effetto – attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole – di ottenere una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante, rispetto a quella esistente. In tal caso, la Corte di cassazione deve dichiarare inammissibili i motivi in tal modo formulati (Sez. 1, n. 44602 del 15/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283746 – 01; Sez. 2, n. 48344 del 17/11/2004, Madeo, Rv. 230536; Sez. 6, n. 12975 del 10/06/1998, Sparacino, Rv. 212309). Si rende, pertanto, necessaria un'indagine dell'effettiva volontà del ricorrente al fine di accertare se egli abbia voluto o no deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o con motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia dell'improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, sia dell'esistenza di altro e unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato. 4. Tanto premesso, la lettura della proposta impugnazione – com'è reso chiaro dalla sintesi fatta in premessa – rende evidente che il Pubblico ministero abbia dedotto prevalentemente questioni riconducibili al vizio di motivazione della sentenza (certamente non deducibili con il ricorso per saltum), sebbene quello riguardante l'omessa attivazione dei poteri istruttori, sia vizio pacificamente ricondotto alla violazione di legge (ex multis Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016, Nica, Rv. 266492 - 01). Ebbene, in un caso come quello che ci occupa, la doverosa indagine sulla volontà della parte finalizzata a stabilire di quale mezzo d'impugnazione la stessa abbia inteso effettivamente avvalersi, 3 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : E V A T O S C A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 9 2 5 3 5 0 1 8 c 7 8 f 5 d b
Sentenza Cassazione n. 13830/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris