CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 dicembre 2025
Cassazione n. 32451/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27824/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA-SEZ.DIST. SIRACUSA n. 8119/2022 depositata il 30/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 27824/2022 Numero sezionale 4225/2025 Numero di raccolta generale 32451/2025 Data pubblicazione 12/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali. Nondimeno, nulla è a statuirsi al riguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da parte della contribuente (rimasta infatti intimata). P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 11/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27824/2022 Numero sezionale 4225/2025 Numero di raccolta generale 32451/2025 Data pubblicazione 12/12/2025