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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34599/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impugnata con cui è stata rigettata l'opposizione avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che ha dichiarato non estinta la pena all'esito del periodo di affidamento in prova al servizio sociale.

1. Preliminarmente va disattesa la richiesta di trattazione orale perché volta ad ottenere una fase processuale non prevista nella procedura camerale del giudizio di cassazione regolamentata dall'art. 611 cod. proc. pen. 1.

Ritenuto che l'unico motivo dedotto non è consentito in sede di legittimità, perché, nonostante sia strutturato come una denuncia di violazioni di legge, devolve censure costituite da doglianze di mero fatto ed è comunque manifestamente infondato laddove evidenzia difetti di motivazione che, in realtà, non emergono dall'articolato provvedimento impugnato Il Tribunale di sorveglianza ha giustificatamente valorizzato, ai fini della valutazione negativa della prova le ripetute diffide adottate nei confronti dell'affidato, le conclusioni dell'UEPE che hanno messo in risalto lo scarso senso di responsabilità mostrato nell'osservanza delle prescrizioni imposte (in particolare in una occasione Speranza si era allontanato senza alcuna autorizzazione verso la Puglia) nonché la pendenza di procedimenti penali, anche per una contravvenzione urbanistica la cui consumazione, stante la natura permanente, si era protratta durante il periodo di applicazione della misura.

Trattasi di ragionamento in linea con la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 2, n. 55199 del 29/5/2018, Salcini, Rv. 274252), che ritiene legittima la revoca ex tunc dell'affidamento in prova anche in caso di esito negativo della rpova, laddove il comportamento del condannato sia stato ritenuto così negativo da rivelare l'inesistenza di completa adesione al programma di risocializzazione, alla luce dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1987, così determinando la pena ancora da espiare in misura corrispondente a quella originariamente irrogata (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Camusso, Rv. 278178; Sez.

U, n. 10530 del 27/02/2002, Matola, Rv. 220878 - 01).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impugnata con cui è stata rigettata l'opposizione avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che ha dichiarato non estinta la pena all'esito del periodo di affidamento in prova al servizio sociale. 1. Preliminarmente va disattesa la richiesta di trattazione orale perché volta ad ottenere una fase processuale non prevista nella procedura camerale del giudizio di cassazione regolamentata dall'art. 611 cod. proc. pen. 1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto non è consentito in sede di legittimità, perché, nonostante sia strutturato come una denuncia di violazioni di legge, devolve censure costituite da doglianze di mero fatto ed è comunque manifestamente infondato laddove evidenzia difetti di motivazione che, in realtà, non emergono dall'articolato provvedimento impugnato Il Tribunale di sorveglianza ha giustificatamente valorizzato, ai fini della valutazione negativa della prova le ripetute diffide adottate nei confronti dell'affidato, le conclusioni dell'UEPE che hanno messo in risalto lo scarso senso di responsabilità mostrato nell'osservanza delle prescrizioni imposte (in particolare in una occasione Speranza si era allontanato senza alcuna autorizzazione verso la Puglia) nonché la pendenza di procedimenti penali, anche per una contravvenzione urbanistica la cui consumazione, stante la natura permanente, si era protratta durante il periodo di applicazione della misura. Trattasi di ragionamento in linea con la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 2, n. 55199 del 29/5/2018, Salcini, Rv. 274252), che ritiene legittima la revoca ex tunc dell'affidamento in prova anche in caso di esito negativo della rpova, laddove il comportamento del condannato sia stato ritenuto così negativo da rivelare l'inesistenza di completa adesione al programma di risocializzazione, alla luce dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1987, così determinando la pena ancora da espiare in misura corrispondente a quella originariamente irrogata (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Camusso, Rv. 278178; Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002, Matola, Rv. 220878 - 01). 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
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