CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2025
Cassazione n. 29085/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 23/06/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestoper [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare inammissibile il ricorso e per [OSCURATO:PERSONA] l’annullamento con rinviolimitatamente alle statuizioni civili ed il rigetto nel resto,udito il difensore della parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], anche insostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto di dichiarare inammissibili o di rigettare i ricorsi, depositando conclusioni e notespese,uditi i difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Perone, e avv. [OSCURATO:PERSONA]Andrea, i quali hanno insistito nei ricorsi,lette la memoria e la nota spese nell’interesse della parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] afirma Avv. [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 23/06/2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza delG.u.p. del Tribunale di Napoli emessa in data 07/12/2023 di condanna, all’esito di rito abbreviato,degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i capi rispettivamente ascritti – soloriducendo la pena finale inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuta errata per un mero errore di calcolo – relativia plurimi episodi estorsivi e corruttivi connessi all’assegnazione e alla compravendita di cappellee di loculi ubicati nel cimitero di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA].In particolare, a [OSCURATO:PERSONA] è contestato il solo capo 12 - reato di cui all’art. 320 cod. pen. - perconcorso in corruzione commesso nella qualità di aggiudicatario di un modulo di sedici loculi, peravere venduto vari loculi a lui assegnati dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] nel locale cimitero,che non potevano essere fatti oggetti di compravendita; condotta portata avanti unitamente aDomenico [OSCURATO:PERSONA], ritenuto esponente del clan camorristico Massaro, e a [OSCURATO:PERSONA],quale custode del cimitero nonché concessionario dei servizi cimiteriali (giudicatoseparatamente).A [OSCURATO:PERSONA] sono contestati, oltre al capo 12, i seguenti reati: un altro episodio dicorruzione (capo 9) commesso in concorso con un dipendente comunale responsabile dei servizicimiteriali del Comune ([OSCURATO:PERSONA]), che portava al perfezionamento della vendita di unacappella gentilizia (n. 90) nel medesimo cimitero; diversi episodi estorsivi (capi 2-4-8-10)aggravati dal metodo e dall'agevolazione mafiosa commessi in danno dell'imprenditore GiacomoCaterino: viene contestato di avere costretto l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] (già concessionario con lasua società [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. dei lavori di ampliamento del cimitero del Comune di [OSCURATO:PERSONA]) a rilasciare documentazione attestante il pagamento, mai avvenuto o avvenuto solo inparte, di somme di denaro al fine di ottenere l'assegnazione di cappelle e di loculi site nel cimiterodi [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in favore di terzi, con l'aggravante del metodo e dell’agevolazione mafiosa,per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertàdell'organizzazione camorristica denominata “clan Massaro” e al fine di agevolare la stessa;un’ulteriore tentata estorsione anche in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 6), aspirante allaconcessione di una cappella gentilizia (n.70) per la quale aveva già corrisposto il dovuto aCaterino e che [OSCURATO:PERSONA] ha tentato di fare rinunciare all’assegnazione; il delitto di violenza privata(capo 7) in danno di [OSCURATO:PERSONA] onde evitare che costui consegnasse a [OSCURATO:PERSONA] ladocumentazione attestante il pagamento della cappella predetta (n.70) e quindi ne conseguissel’assegnazione.2. Avverso la predetta sentenza, propongono ricorso per Cassazione i difensori degli imputatiCarmine [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando per [OSCURATO:PERSONA] tre motivi e per [OSCURATO:PERSONA] settemotivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] (capo 12 dell’imputazione).3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen. con riferimento all’art. 78, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.: si censura ladecisione del giudice di appello di ammissione della costituzione di parte civile del Comune diSanta [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], contenente il solo il richiamo dei capì di imputazione, senza specificare lacausa petendi. Il collegio di merito avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile la nuovaformulazione di detta norma, risultante dalla modifica introdotta dalla riforma Cartabia,nonostante il processo dinanzi al G.u.p. del Tribunale di Napoli fosse iniziato con l’udienzapreliminare celebrata in data 11/10/2023, in cui è stata pronunciata l’ordinanza di ammissionedella parte civile, e quindi in data successiva all’entrata in vigore della riforma, cioè al30/12/2022.3.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen. in relazione al delitto di corruzione di cui all’art. 319 cod. pen. (poi riqualificatonel delitto di cui all’art. 320 cod. pen.), per avere ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] abbiacommesso un atto contrario ai doveri d’ufficio nel permettere a [OSCURATO:PERSONA] di cedere aterzi i loculi in concessione. In particolare, la difesa lamenta che: difetterebbe la specificazionese l’atto compiuto dal custode del cimitero [OSCURATO:PERSONA] rientrasse tra quelli per i quali ilsuo ufficio era funzionalmente competente, non potendosi altrimenti configurare la corruzione dicui all’art. 320 cod. pen.; i giudici di merito avrebbero confuso il ruolo del “concessionario” conquello del “custode del cimitero”, attribuendo impropriamente al custode il ruolo diconcessionario e fondando l’illiceità dell’atto sull’art. 63 del Regolamento di polizia mortuaria,secondo il quale “E vietata al custode ogni attività all'interno o all'esterno del cimitero per contodi privati”; tale norma, di carattere generale, non può disciplinare una funzione attribuita perlegge ad altri soggetti; la funzione o il potere di consentire la cessione dei loculi non è dicompetenza del custode del cimitero, ma del Comune concedente; [OSCURATO:PERSONA] non aveva lacompetenza di consentire a [OSCURATO:PERSONA] la cessione dei loculi a terzi e quindi non sarebbeconfigurabile la corruzione, quale reato proprio.3.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen. per travisamento della prova ovvero per manifesta illogicità della motivazione.Si lamenta l’omessa valutazione da parte dei giudici di merito di due documenti decisivi checonfermerebbero che il custode cimiteriale non aveva la competenza funzionale di compiere attidi cessione dei loculi e che anche per i loculi assegnati a [OSCURATO:PERSONA] la concessione rientrava nellacompetenza del Comune, per effetto della risoluzione per inadempimento del contratto con lasocietà concessionaria Le ceneri s.c.a.r.l. di [OSCURATO:PERSONA]: la scrittura privata con cui la dittaLe [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che dal 2008 al 2019 rivestiva il ruolo di concessionaria) ha concesso i loculi aDe [OSCURATO:PERSONA], il quale li ha regolarmente pagati (come da fattura in atti, allegata al ricorso); l’attocon cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], dopo la risoluzione della concessione con la società [OSCURATO:SOCIETA]., dal 27/08/2019 è ritornata a rivestire la qualifica di cedente e ad avere la pienadisponibilità dei loculi di [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione del giudice di appello, che ha confermato lasussistenza del delitto di corruzione, sarebbe illogica, per avere ravvisato un atto contrario aidoveri d’ufficio del custode del cimitero sulla base del citato art. 63 del Regolamento di poliziamortuaria, non valutando invece detti documenti, dai quali si ricaverebbe che il custode delcimitero non ha compiuto un atto contrario ai doveri del suo ufficio perché il suo ufficio non avevaper legge, né per regolamento, il potere funzionale di consentire la cessione di loculi.4. [OSCURATO:PERSONA] Domenico4.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento deldanno dei delitti di estorsione contestati ai capi 2-4-8-10 dell’imputazione. Si assume che lecondotte estorsive non avrebbero causato alcun danno alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] la sua società, [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l., alla data dei fatti era già stata confiscata conprovvedimento irrevocabile (nel 2015 a seguito di condanna per turbativa d’asta aggravata dalmetodo e dall’agevolazione mafiosa) e che, comunque, le condotte contestate avrebbero potutoconfigurare, al più, il diverso delitto di violenza privata. Nel dettaglio, la difesa evidenzia che: lap.o. [OSCURATO:PERSONA] si era occupata nel 2010, tramite la società [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. da luiamministrata, di effettuare lavori di ampliamento del cimitero comunale di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA];a seguito di inadempienze contestate dal Comune, nell'anno 2015 la concessione venivarevocata; per tutelare coloro che nel frattempo avevano versato l'importo per l'assegnazione dicappelle e di loculi da parte della società del [OSCURATO:PERSONA], la Giunta del Comune di [OSCURATO:PERSONA] aVico aveva deliberato che l'assegnazione definitiva delle cappelle e dei loculi avrebbe potutoessere ottenuta mediante l'esibizione dei pagamenti tracciabili eseguiti a favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. oppure, in assenza di tracciabilità, mediante l'esibizione di fatture quietanziaterisalenti al periodo dei versamenti. La contestazione per il reato di estorsione in capo a [OSCURATO:PERSONA],confermata dalla Corte di merito, è quella di avere costretto [OSCURATO:PERSONA] a farsi rilasciare nel 2019e all’inizio del 2020 fatture quietanziate retrodatate anche per i casi in cui la società non avevaincassato l'importo, cagionando così alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] un danno che, secondo ladifesa, la condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe in realtà potuto arrecare in quanto la confiscadella società non avrebbe consentito a [OSCURATO:PERSONA] di ottenere alcun vantaggio futuro. Sul punto, laCorte di merito avrebbe motivato in modo illogico, prospettando la possibilità per il [OSCURATO:PERSONA] diottenere un risarcimento in considerazione della pendenza di un contenzioso con il Comune diSanta [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] a seguito della revoca della concessione per i lavori di ampliamento delcimitero comunale.4.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elementodella minaccia, anche implicita, per il reato di estorsione contestato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] capi 2-4-8-10 dell’imputazione, assumendo che le condotte del ricorrente non paleserebberoalcun tipo di coercizione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce del comportamento dei suoifamiliari, ed in particolare del padre [OSCURATO:PERSONA], successivi ai fatti di causa. Al riguardo, ladifesa richiama la documentazione depositata, consistente in due filmati registrati dal [OSCURATO:PERSONA] indata 2 e 9 novembre 2021 da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] si era recato a casa del [OSCURATO:PERSONA] perchiedergli di intercedere presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] al fine di definire la questionependente relativa al cimitero comunale; vengono richiamate altresì conversazioni registrate traNuzzo ed un confidente, [OSCURATO:PERSONA], oltre ad una relazione redatta dalla Guardia di Finanza,per fornire riscontro degli incontri con [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]; incontriche escluderebbero lo stato di timore dei [OSCURATO:PERSONA], padre e figlio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; alriguardo, si lamenta pure che i giudici di merito avrebbe reso una motivazione illogica, per avereritenuto che non emergerebbero con certezza né l'identificazione degli interlocutori, né le date ei luoghi delle conversazioni registrate.4.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla configurabilità del reato estorsivodi cui ai capi 6) e 7) dell’imputazione (assegnazione di cappella gentilizia, per la quale la personaoffesa [OSCURATO:PERSONA] - omonimo dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] - aveva pagato l’interocorrispettivo dovuto): si deduce la mancanza di qualsiasi tipo di coercizione nei confronti dellepersone offese sia con riferimento al tentativo di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 6)sia per la violenza privata in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 7) per impedirgli di consegnare aLuigi [OSCURATO:PERSONA] la documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’intero prezzo dellacappella legittimamente acquisita. Al riguardo, la difesa osserva che tutti i soggetti escussi (LuigiPascarella, il genero [OSCURATO:PERSONA], il nipote [OSCURATO:PERSONA]) hanno riferito che Nuzzogli aveva prospettato la possibilità di definire la procedura per l'assegnazione della cappella afronte del pagamento di una somma di denaro e che tutti avevano rifiutato, rispondendo diavere conferito apposito mandato al loro legale, senza poi avere avuto più contatti con [OSCURATO:PERSONA] esenza che questi avesse paventato ostacoli all’assegnazione della cappella a loro favore, qualoranon gli avessero corrisposto la somma richiesta. La Corte territoriale avrebbe, quindi, motivatoapoditticamente sul tenore intimidatorio della proposta di [OSCURATO:PERSONA] e sulle pressioni che questiavrebbe esercitato nei confronti delle vittime e del loro legale affinché non seguisse più la praticaamministrativa.Analogamente, per il capo 7), collegato alla vicenda di cui al capo 6), la difesa assume cheGiacomo [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe subito alcuna pressione da parte di [OSCURATO:PERSONA] affinché evitasse diconsegnare a [OSCURATO:PERSONA] le quietanze di pagamento del prezzo della cappella acquistata (dicui al capo 6); la difesa richiama l’intercettazione ambientale (progr. 5544 del 14/10/2019) incui [OSCURATO:PERSONA] manifesta a [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna pressione, l’intenzione di fornirgli ladocumentazione relativa alla cappella cimiteriale di cui al capo 6).4.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla configurabilità del reato corruttivodi cui al capo 9) dell’imputazione, assumendo quanto segue: mancanza di prova dell’avvenutopagamento del prezzo della cappella (n. 90) da parte di [OSCURATO:PERSONA] (omonimodell’imputato [OSCURATO:PERSONA]), beneficiario dell’assegnazione della cappella; mancanza di prova che DeLucia abbia elargito a [OSCURATO:PERSONA] la somma di ventimila euro e che tale somma fosse destinata acorrompere il dipendente comunale [OSCURATO:PERSONA] (da suddividere con [OSCURATO:PERSONA] e con l’imputatoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]); illogicità nel porre a riscontro della vicenda il contenuto diun’intercettazione ambientale presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), dalla qualeemergerebbe il rilascio della quietanza in favore di [OSCURATO:PERSONA] (per la concessione dellacappella n. 90) da parte di [OSCURATO:PERSONA] soltanto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia circa cinque mesi dopola conversazione intercettata contenente il riferimento alla consegna della somma di denaro.4.5. Con il quinto motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla configurabilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] delreato corruttivo di cui al capo 12). La Corte territoriale non avrebbe motivato in che termini lacondotta di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inciso sulla corruzione dell’incaricato ai servizi cimiteriali GiuseppePascarella; in ogni caso, non vi sarebbe la prova che [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto denaro dalla “vendita”dei loculi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non può essere definito corruttore di [OSCURATO:PERSONA] in quantosoltanto [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe accordato con [OSCURATO:PERSONA] per la “vendita” dei loculi, mentrela circostanza che, poi, [OSCURATO:PERSONA] si sia interessato alla “vendita” dei loculi del [OSCURATO:PERSONA], non loporrebbe in una posizione di corruttore del [OSCURATO:PERSONA].4.6. Con il sesto motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla configurabilità dell’aggravante delmetodo mafioso per i capi 2-4-6-7-8-10 dell’imputazione, per avere ritenuto [OSCURATO:PERSONA] organico al clan camorristico “Massaro”. Nel dettaglio, si osserva che: i giudici di meritohanno erroneamente accomunato la condotta di [OSCURATO:PERSONA] alla condotta estorsiva di LiparuoloCarmine (contestata al capo 1 per il periodo in cui le cappelle erano in costruzione nel 2009),pur essendo successiva di dieci anni; lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe preso le distanze da Liparuolo nelprimo incontro con [OSCURATO:PERSONA] (che nel 2009 aveva subito un’estorsione da Liparuoloall’inizio dei lavori di ampliamento del cimitero comunale di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]); il “clan Massaro”è un contesto delinquenziale risalente e scompaginato e le dichiarazioni dei collaboratori digiustizia richiamate in sentenza appaiono anacronistiche rispetto ai fatti di causa (essendo la piùrecente del 2011), rifacendosi a condotte risalenti del [OSCURATO:PERSONA], oggetto di definitiva espiazione(per le quali egli è stato scarcerato all’inizio del 2015); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non può ritenersisoggetto intraneo ad un gruppo camorristico che non esiste più, per averne fatto parte inpassato, né appare sufficiente, ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis. 1.cod. pen. sotto il profilo del metodo c.d. ambientale, il mero collegamento dell’imputato concontesti di criminalità organizzata, occorrendo l’effettivo utilizzo del metodo mafioso e, dunque,l’impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, potendo, al più, ravvisarsi,nella specie, l’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen.4.7. Con il settimo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentandoche la Corte territoriale ha valorizzato i precedenti a carico dell’imputato, oltre alla “mafiosità”delle sue condotte, omettendo si considerare il comportamento processuale collaborativo per lascelta del rito abbreviato e il deposito di documentazione in sede di interrogatorio ex art. 415bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al primo motivo, relativoalla costituzione di parte civile del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], che risulta ammessa all’udienzapreliminare in data 11/10/2023 e quindi in epoca successiva all’entrata in vigore della nuovaformulazione dell’art. 78, coma 1, lett. d), cod. proc. pen. risultante dalla modifica introdottadalla riforma Cartabia (vigente dal 30/12/2022), secondo la quale l’atto di costituzione di partecivile deve contenere, a mente dell’art. 163, comma 3, n. 4), cod. proc. civ., “l’esposizione inmodo chiaro e specifico del fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda,con le relative conclusioni”, sin dal momento dell’atto di costituzione (Sez. U, Sentenza n. 38481del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01). Se infatti, nella vigenza del precedente tenore dellanorma, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, era del tutto sufficiente, ad integrarela causa petendi cui si riferisce l'art. 78, comma 1, lett. d) cit., il mero richiamo al capod'imputazione descrittivo del fatto allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesarisarcitoria azionata risultasse con immediatezza (tra le altre, Sez. 2, n. 23940 del 15/07/2020,Rosati, Rv.279490-01; Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Coccia, Rv. 260325-01; Sez. 5, n.22034 del 07/03/2013, Boscolo, Rv. 256500-01), ciò non può più bastare a fronte della nuovadisciplina. Sarà infatti necessaria una precisa determinazione della causa petendi similmente alleforme prescritte per la domanda proposta nel giudizio civile. In altri termini, sarà necessario chele ragioni della domanda vengano illustrate secondo gli stilemi dell'atto di citazione nel processocivile, ossia secondo quanto prevede oggi l'art. 163, comma 3, n. 4, cod. proc. civ. con«l'esposizione in modo chiaro e specifico» delle stesse (alla stregua del testo attualmenterisultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 3, comma 12, lett. a), n. 2, d.lgs. 10ottobre 2022 n. 149, decorrenti dal 28 febbraio 2023 ed applicabili ai procedimenti instauratisuccessivamente alla data del 29 dicembre 2022 per effetto dell'art. 35, comma 1, di dettodecreto, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), legge 29 dicembre 2022, n. 197, conle quali si è inserito appunto l'inciso «in modo chiaro e specifico»). Ciò premesso, osserva ilCollegio che l’esame dell’atto di costituzione di parte civile conduce a prendere atto che lo stessosi limita a riprodurre il capo di imputazione, difettando così dell’esposizione specifica dei fatti edegli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, in ossequio ai dettami dell’art. 163,comma 3, n. 4), cod. proc. civ., dovendosi pertanto ritenere fondata la denunciata violazione dilegge.1.2. Il secondo motivo, con il quale la difesa assume che difetterebbe nel caso di specie un attocontrario ai doveri d’ufficio, è infondato.La giurisprudenza di questa Corte riconosce da tempo che le attività inerenti ai servizi cimiterialirientrano tra quelle di pertinenza della pubblica amministrazione e sono regolate da norme didiritto pubblico (artt. 337 ss. del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265; d.p.r. 21 ottobre 1975, n. 803;d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285). Si è riconosciuto altresì che dalle disposizioni contenute nellenorme anzidette discende che al custode del cimitero sono attribuiti compiti di vigilanza delcimitero e di tenuta del registro delle operazioni relative alle salme, nonché che tali compiti, senon valgono all'attribuzione della qualità di pubblico ufficiale al custode, implicano ambiticoncettuali di responsabilità e cognizione normativa; attività non rientranti in un quadro disemplici mansioni di ordine o di prestazioni di opera meramente materiale, dovendo cosìconcludere che al detto custode vada riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio aisensi dell'art. 358 cod. pen. (Sez. 6, n. 443 del 04/02/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 213661; sez. 6,sent. n. 18331 del 01/04/2025, non mass.).[OSCURATO:PERSONA], in virtù di apposita concessione, era custode del cimitero del Comune diSanta [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], addetto alla gestione dei servizi di polizia mortuaria e preposto alla gestionee controllo delle operazioni di tumulazione ed estumulazione. La Corte di merito ha spiegatochiaramente (pp. 7-8 sentenza impugnata) che [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di concessionariodel servizio di pubblico interesse cimiteriale, era gravato, in base all’art. 63 del Regolamentocimiteriale (approvato in data 11/03/2016 dal Consiglio Comunale, emanato ai sensi del d.p.r.285/1990) a doveri ed obblighi con riflessi di rilevanza esterna, tra i quali il preciso divieto dieseguire all’interno e l’esterno del cimitero attività di qualsiasi tipo per conto di privati, ossia, insostanza, il divieto di coltivare interessi privati nell’esercizio del servizio di pubblico interesse.Ciò che, invece, nella specie risulta essere avvenuto, mediante condotte volte ad eludere ildivieto previsto dal Regolamento di polizia mortuaria del Comune, realizzando così un’illegittimacompravendita di loculi tra privati, con conseguente configurabilità in capo al ricorrente - qualeincaricato di pubblico servizio, nella sua qualità di concessionario di servizi cimiteriali - del reatodi cui all’art. 320 cod. pen. in concorso con i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.3. Il terzo motivo di ricorso non è consentito, non risultando devoluto con l’atto di appello. Adogni buon conto, si tratta di documentazione inconferente, in ordine alla quale si richiamano leconsiderazioni di cui al punto precedente relative alla qualifica di incaricato di pubblico serviziodel concessionario di servizi cimiteriali.2. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2.1. Il primo motivo, con il quale si contesta la riconducibilità della condotta al reato di estorsione(di cui ai capi 2, 4, 8 e 10 dell’imputazione) per assenza di danno, attesa l’avvenuta confiscadella società del [OSCURATO:PERSONA] (concessionario dell’appalto per la realizzazione dei loculi e dellecappelle del cimitero di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]) in diverso procedimento penale, è stato affrontatodalla Corte di merito in modo assolutamente corretto. La questione verte sul correttoinquadramento della figura del "danno patrimoniale" e, in particolare, se entro tale concettopossa essere ricompreso non solo il danno patrimoniale diretto ed immediato derivantedall'azione, ma anche un danno potenziale, pur sempre di natura patrimoniale, consistente nellac.d. perdita dell'aspettativa di conseguire un vantaggio economico ("perdita di chance"). Conrecente pronuncia, puntualmente richiamata dalla Corte di merito, le Sezioni Unite di questaCorte Suprema hanno affermato che “in tema di estorsione, nella nozione di danno patrimonialerilevante ai fini della configurabilità del delitto rientra anche la perdita di una seria e consistentepossibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenzadeve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale (Sez. U, sent.n. 30016 del 28/03/2024, Rv. 286656 – 01; conf. Sez. 2, sent. n. 44230 del 13/11/2024,Rv. 287217 – 01; vedi anche Sez. 2, sent. n. 32083 del 12/05/2023, Rv. 285002 – 01, in cui siè precisato, con riferimento alla desistenza dall’esercizio di un'azione giudiziaria finalizzata atutelare un diritto o un interesse, che, in tema di estorsione, l'altrui danno ha connotazionenecessariamente patrimoniale e che il patrimonio va inteso come un insieme non di benimateriali, ma di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla leggein ragione dell'appartenenza al medesimo soggetto).Come ricordato dal [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte, il danno patrimoniale da perdita dichance, riconosciuto dalla giurisprudenza civile di legittimità sin dagli anni '80 del secolo scorso,è imperniato sull’assunto che può dare luogo a un danno risarcibile anche la perdita della solapossibilità di conseguire un risultato vantaggioso ovvero di evitarne uno sfavorevole e che lachance, poi, non deve essere valutata in relazione al risultato atteso, ma alla perdita dellapossibilità di conseguirlo (Sez. 3 civ., n. 12906 del 26/06/2020, Rv. 658177; Sez. 3 civ., n. 5641del 09/03/2018, cit.). Tali principi sono stati da questa Corte trasposti anche nel giudizio penale,seppure con la doverosa precisazione che, in ordine agli elementi che descrivono l'offesa propriadel danno "criminale", occorre dimostrare in termini di certezza l'esistenza di un nesso causaletra la condotta colpevole e l'evento di danno, inteso quale possibilità perdita di ottenere unrisultato migliore o più favorevole, distinguendo i profili della seria ed apprezzabile possibilitàdalla generica aspettativa del conseguimento di un risultato positivo.Ebbene, ritiene l'odierno Collegio che la Corte di merito, nel caso di specie, abbia correttamenteritenuto pacificamente sussistente la prova di detto nesso causale in quanto desumibile propriodalla condotta dell’imputato come accertata dai Giudici di merito. La condotta estorsiva è statarealizzata da [OSCURATO:PERSONA] mediante minacce con le quali egli si è procurato false dichiarazioni scritteda parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (quietanze retrodatate attestanti falsi pagamentiin favore della società per somme mai ricevute) da utilizzare in favore di soggetti che ottenevanol’assegnazione illecita di manufatti cimiteriali. La sentenza impugnata, con motivazionepienamente esaustiva, non illogica e giuridicamente corretta, ha indicato diversi elementi,emergenti dalle acquisizioni istruttorie, dai quali desumere la sussistenza di un danno ingiustoed attuale perpetratosi con il rilascio delle false quietanze (pp. 30-33 sentenza impugnata): ilriconoscimento da parte di [OSCURATO:PERSONA], mediante l'emissione della falsa documentazione, dellariscossione di somme mai incamerate, in pendenza, peraltro, di contenzioso con il Comune diSanta [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] relativo alla revoca della concessione intervenuta prima della confisca, per ildanno subito ed il recupero delle somme che la società “Le ceneri s.c.a.r.l.”, pur avendorealizzato le cappelle, non aveva effettivamente riscosso; l’esposizione di [OSCURATO:PERSONA], qualeamministratore della società, a responsabilità per le somme che si assumevano riscosse ma noneffettivamente presenti nel compendio societario, rispetto sia a terzi sia agli amministratorigiudiziari, con il rischio di azioni giudiziarie da parte dell'Agenzia dei beni sequestrati e confiscati;l’esposizione anche ad eventuali azioni fiscali, per la dichiarazione contenuta in detti documenti,di avere assolto regolarmente il pagamento dell’Iva, certamente non pagata.In conclusione, la costrizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] al rilascio di false quietanzeretrodatate costituiva senza dubbio il riconoscimento di un debito immediatamente efficace edavente plurimi risvolti negativi sul patrimonio dell'imprenditore.Ne consegue anche che la natura "patrimoniale" del danno patito dalla persona offesa consentedi ricondurre - come hanno fatto i giudici di entrambi i gradi di merito - l'azione compiutadall’imputato nell'alveo dell'art. 629 cod. pen. e non certo in quello di cui all'art. 610 cod. pen.,come prospettato con il primo motivo di ricorso. Al riguardo, si rammenta come, secondogiurisprudenza di questa Corte, il tratto distintivo tra il delitto di estorsione e quello di violazioneprivata risieda nella preordinazione, nel primo, della condotta minacciosa o violenta alconseguimento di un ingiusto profitto, di talché è configurabile il delitto di estorsione, e nonquello di violenza privata, nel caso in cui l'agente faccia uso della violenza o della minaccia percostringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico(Sez. 2, n. 31302 del 24/06/2025, Cardinale, Rv. 288558 – 01; Sez. 6, n. 53429 del 05/11/2014,Galideri, Rv. 261800 – 01; Sez. 2, n. 9024 del 05/11/2013, dep. 2014, Lauria, Rv. 259065 –01; Sez. 2, n. 5668 del 15/01/2013, Levak, Rv. n. 255242 - 01).2.2. Infondato è anche il secondo motivo, con il quale si assume l’insussistenza del requisitodella “violenza o minaccia” nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai reati estorsivi di cui ai capi2, 4, 8 e 10 dell’imputazione.Al riguardo si rammenta che, per giurisprudenza costante, la minaccia costitutiva del delitto diestorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche inmaniera indiretta, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggettopassivo in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizionisoggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (Sez. 2, n. 11922 del12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797 – 01; Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, dep. 2013,Adamo, Rv. 254297 – 01; Sez. 2, n. 26819 del 10/04/2008, Dell’Utri, Rv. 240950 – 01). Ciòposto, va evidenziato come la Corte di appello, con motivazione congrua e logica, si siasoffermata sul contesto ambientale in cui si inseriva la condotta intimidatoria del [OSCURATO:PERSONA],rimarcando che “il clima in cui il [OSCURATO:PERSONA] pretendeva e otteneva il rilascio delle quietanze dalla p.o.era tutt'altro che confidenziale e sereno e si inseriva in un ben delineato ambito e contestocriminale caratterizzandosi per il metodo mafioso e per lo spessore criminale dell’estorsore” (p.25 sentenza impugnata), già pregiudicato per reati di associazione mafiosa e per plurimi reati diestorsione aggravati dal metodo mafioso; circostanza ben nota alla persona offesa, tanto è veroche, ad onta di quanto sostenuto dalla difesa nel ricorso - in cui si osserva che [OSCURATO:PERSONA] avevavideoregistrato (e poi consegnato alle Forze dell’ordine) l’incontro presso la sua abitazione volutoda [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] “senza nemmeno conoscere il motivo dell'incontro” (così in ricorso,p. 6) -, [OSCURATO:PERSONA] aveva ben compreso fin da subito il tenore che avrebbe potuto avere la“convocazione” da parte del [OSCURATO:PERSONA], come del resto confermato dal contenuto delle intercettazioniambientali e dall’attività di controllo e di monitoraggio degli incontri da parte degli operanti. Alriguardo, la Corte di merito rimarca come sia ininfluente “il tono apparentemente colloquiale chepare trasparire da almeno talune delle conversazioni intervenute tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], anchea fronte delle pressanti continue richieste di quest'ultimo spesso perentorie” (p. 25 sentenzaimpugnata), precisando che tale atteggiamento “va letto alla luce della piena consapevolezzadella caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA], che imponeva formalmente a [OSCURATO:PERSONA] di mantenere, pur sefortemente intimorito al cospetto di un uomo di camorra […], un contegno caratterizzato da unaassoluta disponibilità, senza che tale apparenza convenzionale possa assumere un significatodirimente in ordine alla propria condizione di subornazione di fronte alle pressioni del [OSCURATO:PERSONA], ilquale più volte nei loro colloqui reclama la propria forza criminale, tanto che neppure le istituzionicittadine avrebbero potuto opporsi al sul volere” (“.. sul Comune non vi dovete preoccupare!Devono dire a me che non lo vogliono fare”, colloqui in data 08/02/0219 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],p.26 sentenza impugnata).Anche sui filmati di conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], prodotti dalladifesa al fine di dimostrare l’assenza di timore nei conforti di [OSCURATO:PERSONA], secondo una deduzione quireiterata, la Corre di merito ha preso posizione (p. 24 sentenza impugnata) affermandone, aprescindere dall’individuazione certa della data e dei propalanti, l’inconferenza rispetto ai fatti dicausa e, quindi, l’inidoneità a scalfire la prova della pesante condizione di subornazione diGiacomo [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle pretese di [OSCURATO:PERSONA] (si veda a p. 26 della sentenza impugnata ilrichiamo alla conversazione ambientale - n. 643 del 24/03/2019 Rit 619/1029 - in cui Caterinoesprime al consuocero del [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], che aveva fatto da tramite dell’incontrotra i due - “tutta la sua preoccupazione di poter essere fatto oggetto di attentati o ritorsioni daparte del Nunzio nell'ipotesi si fosse opposto alla sua richiesta di consegnare l'elenco dellecappelle cimiteriali non ancora assegnate”).2.3. Parimenti infondato è il terzo motivo, con il quale si assume l’assenza di qualunque tipo dicoercizione da parte del ricorrente, avendo la sentenza di merito motivato compiutamente ilcoinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di estorsione di cui al capo 6) ai danni di [OSCURATO:PERSONA](legittimo assegnatario di cappella gentilizia), con pretesa del versamento di una somma didenaro per il rilascio della documentazione della cappella già interamente pagata alla società “[OSCURATO:SOCIETA].”, e nel reato di violenza privata (capo 7) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non consegnasse a [OSCURATO:PERSONA] e al legale di questi, avv. [OSCURATO:PERSONA], la dovutadocumentazione. La sentenza impugnata, invero, motiva il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nellavicenda (pp. 28, 34 e 25), valorizzando il contenuto delle s.i.t. rese da [OSCURATO:PERSONA], iltentativo di coinvolgimento anche dei familiari di questi, le pressioni sul loro legale affinché nonseguisse più la pratica di amministrativa di concessione, nonché il contenuto della conversazionetra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (prog. N. 5544 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) dalla quale emerge che [OSCURATO:PERSONA] si rassicurache l’interlocutore non abbia consegnato alcunché a [OSCURATO:PERSONA], confermando di avere luistesso preteso ed ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] la predetta documentazione (“..l’importante è che nonabbia avuto niente, quelle che ho io, quelle sono”). Viene poi evidenziato che entrambi gli episodicriminosi contestati ai capi 6) e 7) rappresentano momenti distinti del medesimo fine direttoall'ottenimento del profitto estorsivo ai danni a [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi di motivazione congrua,non illogica e giuridicamente corretta, immune dai vizi denunciati.2.4. e 2.5. Parimenti infondati, e reiterativi di analoghe doglianze già compiutamente esaminatein sede di appello, sono il quanto e il quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente,per essere strettamente connessi nel censurare la carenza di prova della partecipazione delNuzzo nei due reati corruttivi contestati. Al riguardo, va anzitutto osservato che la difesa, contale doglianza, sembra non considerare la necessaria lettura unitaria dei molteplici elementiprobatori evidenziati nella sentenza impugnata, la quale ha illustrato ampiamente (pp. 9-17) lemodalità dell’accordo corruttivo concluso tra i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], finalizzato all’illecita vendita a terzi dei loculi cimiteriali assegnatiall’aggiudicatario [OSCURATO:PERSONA] dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], anche con la complicitàdi funzionari comunali addetti ai servizi cimiteriali e alla stipula dei contratti delle concessionicimiteriali (in particolare [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato). La Corte di merito motivadiffusamente il tipo di interessamento del [OSCURATO:PERSONA], richiamando, in particolare, le moltepliciintercettazioni che evidenziano i contatti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la loro strettacointeressenza, con chiari contenuti riguardanti le vendite illecite, con indicazione esplicita deiprezzi pretesi, delle somme riscosse e ripartite tra loro (pp. 10-12 sentenza impugnata).Premesso ciò, la Corte di merito motiva il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo 9),valorizzando il contenuto della conversazione in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (n. 2424875 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]), a proposito dell’assegnazione di una cappella gentilizia (la n.90 a tale ClementeDe [OSCURATO:PERSONA], omonimo dell’imputato [OSCURATO:PERSONA]), espone chiaramente all’interlocutore([OSCURATO:PERSONA]) sia il meccanismo corruttivo con il coinvolgimento del funzionario [OSCURATO:PERSONA] -avente anche il potere di “bloccare” le assegnazioni di loculi ovvero di omettere i dovuti controlli,con la consapevolezza della falsità della documentazione prodotta, provento dell'estorsione indanno del [OSCURATO:PERSONA] - sia la spartizione con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dei profitti derivanti dalleillecite cessioni, anche con trattenimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un maggiore importo, atteso ilsuo determinante contributo, nella piena consapevolezza dei complici della falsità dellequietanze da lui estorte al [OSCURATO:PERSONA] (pp. 35-39 sentenza impugnata) e della stessa caraturacriminale del [OSCURATO:PERSONA] (in proposito a p. 11 della sentenza viene citata la conversazione in data12/06/2020 in cui [OSCURATO:PERSONA], nell'allertare [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla persona del [OSCURATO:PERSONA], afferma “tulo conosci, non devo dirti nulla”). Viene richiamato anche l’incontro avvenuto al cimiterocomunale in orario di chiusura (il 24/09/2014, documentato dalla polizia giudiziaria) tra [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzato proprio ad individuare fisicamente la locazione dei loculi e dellecappelle su cui verteva l'illecito commercio (pp. 9 e 37 sentenza impugnata). Trattasi, pertanto,anche in questo caso, di motivazione congrua, non illogica e giuridicamente corretta, immunedai vizi denunciati.2.6. E’ infondato anche il sesto motivo con il quale si censura la ritenuta sussistenzadell’aggravante del metodo mafioso. La sentenza impugnata, contrariamente a quantosostenuto, ha fornito adeguata e approfondita risposta alle doglianze difensive (pp. 17-21, 25-26 della sentenza di secondo grado), anche richiamando sul punto quanto diffusamente illustratodalla sentenza di primo grado (pp. 41-45), nel porre la vicenda in scrutinio in continuità rispettoall’antecedente, oggetto del capo 1) dell’imputazione, posto in essere nel 2010 da CarmineLiparulo, esponente del clan Massaro, nella fase iniziale dell’esecuzione dei lavori di ampliamentodel cimitero comunale di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. Le sentenze di merito ripercorrono tale condotta,consistita nella richiesta di una percentuale sull’importo dell’appalto, concretizzatasi mediante lacessione gratuita da parte della società “[OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l.”, a titolo estorsivo, di una cappellagentilizia (la n.72), poi ceduta dal [OSCURATO:PERSONA] ai germani Canfora, i quali, non essendo in gradoevidentemente di dimostrare il regolare pagamento, avevano ottenuto falsa quietanza propriocamorristica ed elemento di collegamento tra i privati interessati ai manufatti cimiteriali el'amministrazione comunale. Vengono valorizzate le dichiarazioni della persona offesa GiacomoCaterino, argomentandone ampiamente l’attendibilità – non oggetto di specifica doglianza inquesta sede – anche alla luce degli esiti dei servizi di osservazione della polizia giudiziaria, deiriscontri documentali e delle suddette intercettazioni tra i coimputati, la cui interpretazione, sirammenta, è rimessa al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se, come nellaspecie, adeguatamente motivata, in conformità ai criteri della logica e delle massime diesperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez.6 n.11794 del11/02/2013, Melfi, Rv. 254439). [OSCURATO:PERSONA], con le dichiarazioni richiamate nellasentenza impugnata, ha dettagliatamente ricostruito il rapporto con [OSCURATO:PERSONA] sin dal primo incontro(avvenuto il 09/02/2019), spiegando (pp. 19 e 21 sentenza impugnata) come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] sisia presentato quale referente della locale criminalità “al posto di [OSCURATO:PERSONA]”, collegato,perciò, a quest’ultimo da un unico filo conduttore rappresentato dalla contiguità al sodaliziocamorristico “clan Massaro” egemone sul territorio, la cui operatività, come anche l’intraneitàdello stesso [OSCURATO:PERSONA] - già condannato per associazione mafiosa e per estorsione aggravata dalmetodo mafioso - ha trovato conferma nelle dichiarazioni convergenti di numerosi collaboratoridi giustizia (p. 25 sentenza impugnata). Particolarmente evocativi ed efficaci risultano, inproposito, i riferimenti nella sentenza impugnata (pp. 26 e 27) alle modalità con cui Nuzzoreclama la propria forza criminale, estesa nei confronti non solo degli imprenditori locali come iCaterino, ma anche del contesto politico-amministrativo locale, rispetto al quale vanta il propriopotere di controllo (rivolto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] afferma: “sul Comune non vi dovete preoccupare!Devono dire a me ‘non te lo voglio fare’”; [OSCURATO:PERSONA], nell’allertare [OSCURATO:PERSONA] suDomenico [OSCURATO:PERSONA], afferma: “tu o conosci, non devo dirti nulla”; v. pp. 26 e 27 della sentenzaimpugnata).Orbene, è in questa cornice che le sentenze di merito hanno inserito la vicenda in scrutiniodichiarazioni della persona offesa, dalla registrazione degli incontri tra questa e [OSCURATO:PERSONA], adimostrazione anche dei toni perentori adottati da [OSCURATO:PERSONA], dalle citate intercettazioni tra gliimputati, valutando in modo del tutto congruo e convincente l’attitudine delle condotte poste inessere ad integrare l’aggravante contestata, volta a punire la maggiore capacità intimidatoria dicondotte realizzate attraverso l'evocazione della capacità criminale dell'associazione mafiosa. Delresto, la persona offesa ha chiaramente affermato che [OSCURATO:PERSONA], sin dalla sua presentazione, leaveva fatto intendere di essere il referente, al posto di Liparuolo, della criminalità organizzatalocale e tanto basta a radicare la maggiore intimidazione realizzata dalla forza del vincoloassociativo in zone storicamente sottoposte al capillare controllo della criminalità organizzataradicata sul territorio. Sono pertanto infondate le considerazioni della difesa, secondo cui laminaccia “silente” integra, al più, l'aggravante dell'appartenenza al sodalizio mafioso di chi opera,ai sensi dell’art. 628 comma terzo, n. 3 cod. pen., e non quella del metodo mafioso previstadall'art. 416 bis.1 cod. pen., considerato che, anche in forza del tenore letterale della norma,deve ritenersi sufficiente che l'autore si avvalga della forza del vincolo mafioso e che dettoavvalimento deve essere valutato in relazione non solo alle modalità della condotta ma anchealle caratteristiche del contesto e del territorio in cui egli opera. Nel caso di specie, peraltro, viera stata da parte del [OSCURATO:PERSONA] l'evocazione esplicita di una sua capacità di comando nella zona diriferimento che non può certamente qualificarsi come silente.4. Infine, il settimo motivo, che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, èmanifestamente infondato, avendo la Corte di merito legittimamente valorizzato in sensoostativo la gravità del fatto e delle modalità esecutive a fronte di un gravame che non segnalavaalcun elemento meritevole d’apprezzamento al fine dell’invocata mitigazione sanzionatoria.5. In conclusione, per i motivi esposti, la sentenza impugnata va annullata nei confronti diCarmine [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle statuizioni civili in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA],statuizioni che elimina; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato nel resto.5.1 Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], liquidate incomplessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Al riguardo, va rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non haeccepito, con il ricorso, l'inammissibilità della costituzione di parte civile del Comune di SantaMaria a [OSCURATO:PERSONA], con conseguente esclusione nei suoi confronti dell’effetto estensivo relativamentealle statuizioni civili, in applicazione del principio secondo il quale l'accoglimentodell'impugnazione proposta da uno dei coimputati con riguardo alla sola condanna al risarcimentodei danni non giova ai coobbligati in solido, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazioneconcerne i soli casi in cui questa investa, sia pure con eventuali ricadute civilistiche, il profilodella responsabilità penale e non anche quelli in cui attenga ad aspetti esclusivamente risarcitori(Sez. 5, sent. n. 34116 del 06/05/2019, Rv. 277300 – 01). [OSCURATO:PERSONA] va, inoltre,condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 4.791,80 oltreaccessori di legge. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente allestatuizioni civili in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], statuizioni che elimina; rigetta nelresto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna alpagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spesedi rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di SantaMaria a [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Condanna, inoltre,[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presentegiudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro4.791,80, oltre accessori di legge.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]