CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 settembre 2024
Cassazione n. 09794/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 22346/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal la quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., -intimato- avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza del25.10.23; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 25.10.23 il Tribunale di Potenza respingeval’istanza di riesame, ex artt. 9 par. 5 direttiva 2013/33/UE, e 737 c . p . c . , presentata da [OSCURATO:PERSONA], rilevando che: premesso che l’istante era destinatario del decreto di trattenimento ex art. 6, c. 3, dlgs. 142/15, presso il CPR,emesso dalla Questura di Potenza il 28.8.23, convalidato per gg. 30 dallo stesso Tribunale, poi prorogato per gg. 60 con provvedimento del 27.9.23;la Cassazione, con sentenza n. 22932/17, aveva affermato, con riferimento all’art. 15 della direttiva UE n. 115/2008, che tale norma, seppure non recepita nel nostro ordinamento, costituisse disposizione self executing, e che pertanto era consentita la domanda di riesame del trattenimento dello straniero presso il CPR, applicandosi, in mancanza di apposita disciplina al riguardo, le norme sul procedimento camerale di cui agli artt. 737 ss., c.p.c., al fine di ottenere un diverso esame dei presupposti dello stesso trattenimento alla luce delle circostanze di fatto nuove e non considerate nella sede di convalida o delle proroghe; nella specie, non emergevano ulteriori circostanze sopravvenute da ritenersi decisive in tal senso; erano applicabili le norme di cui all’art. 6, c. 7 e 8, dlgs n. 142/15, con i relativi termini del trattenimento, e non l’art. 14 dlgs. n. 286/98. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione avverso la suddetta ordinanza con unico motivo. L’Avvocatura G enerale dello Stato, per il Ministero dell’Interno, si costituisce al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. Con ordinanza interlocutoria depositata il 16.09.2024, la Cassazione rinviava la causa a nuovo ruolo al fine di acquisire la comunicazione relativa alla fissazione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo del ricorso denunzia violazione degli artt. 24 Cost., 13 dlgs. n. 286/98, in quanto, benché la richiesta di riesame di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata avanzata dal nuovo difensore munito di mandato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il decreto di fissazione dell’udienza era stato comunicato al precedente procuratore, e l’udienza si era dunque svolta in assenza del difensore (lacui necessità era desumibile dal comma 9 dell’art. 13 dlgs. n. 286, dato l’indubbio carattere contenzioso del procedimento). Il motivo è fondato. Dagli atti si desume che: il ricorrente aveva nominato suo difensore l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con verbale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], revocando ogni precedente nomina; lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva poi presentato istanza di riesame del provvedimentodi proroga del trattenimento del suo assistito; la comunicazione relativa all’udienza del giudizio avente ad oggetto la predetta istanza di riesame, fissata per il 24.10.2023, era stata comunicata al solo precedente difensore, mentre avrebbe dovuto essere comunicata all’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, il provvedimento impugnatova cassato, e la causa va rinviata al [OSCURATO:PERSONA], perché si proceda alla fissazione di una nuova udienza, anche in ordine alle spese di questo giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato, rinviando la causa al Tribunale di Potenza, in diversa composizione, anchein ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso