Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 07998/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in materia di reclamo disciplinare ai sensi dell'art. 69, comma 6, Ord. Pen.

A ragione della decisione, il Tribunale ha osservato: quanto al profilo della mancata convocazione dinanzi al Consiglio di Disciplina, risultava in atti che fossero stati rispettati tutti gli adempimenti formali del procedimento ex art. 81 Ord. Pen. e che su tutte le comunicazioni risultava che Attanasio si fosse rifiutato di firmare e di presenziare; quanto alle lamentate violazioni dell'art. 38 Ord. Pen., veniva ribadito che le censurate condotte erano sussumibili nella previsione di cui all'art. 77, comma 1, n. 15), 16) e 21) DPR n. 230 del 2000 e che il suddetto contegno, integrante un atteggiamento offensivo ed ingiurioso nei confronti degli agenti della polizia penitenziaria, oltre ad essere grave, assumesse caratteri intimidatori e al contempo idonei a favorire effetti emulativi e che, dunque, la sanzione risultava adeguata, proporzionata e motivata, tenuto altresì conto della reiterazione dei comportamenti offensivi che avevakk determinato l'applicazione del regime di sorveglianza particolare e l'iscrizione dell'Attanasio nel registro degli indagati.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con unico motivo, violazione dell'art. 81, commi 2 e 4, DPR n. 230 del 2000 e dell'art. 38, commi 1 e 2, Ord. Pen.

Osserva questa Corte che le censure ripropongono i motivi di reclamo già adeguatamente confutati dal Tribunale di sorveglianza nei termini sopra sintetizzati, censure che non si confrontano con le argomentazioni addotte a sostegno del provvedimento impugnato: circa la pretesa violazione del diritto di difesa, risulta invece che l'odierno ricorrente abbia avuto piena possibilità di difendersi nel procedimento disciplinare, così postulando la doglianza una differente valutazione dei fatti, non consentita in questa sede; quanto alla necessità che l'esecuzione delle sanzioni sia intervallata da un termine corrispondente a quello della sanzione precedentemente inflitta, il principio non risulta essere stato riconosciuto in termini generali, bensì ritenuto in uno specifico caso (quello trattato nella sentenza di Sez. 1, n. 8501/13) come violazione del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, con pronuncia non costituente applicazione di un principio generale ma ritagliata sulle peculiarità della vicenda specifica.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in materia di reclamo disciplinare ai sensi dell'art. 69, comma 6, Ord. Pen. A ragione della decisione, il Tribunale ha osservato: quanto al profilo della mancata convocazione dinanzi al Consiglio di Disciplina, risultava in atti che fossero stati rispettati tutti gli adempimenti formali del procedimento ex art. 81 Ord. Pen. e che su tutte le comunicazioni risultava che Attanasio si fosse rifiutato di firmare e di presenziare; quanto alle lamentate violazioni dell'art. 38 Ord. Pen., veniva ribadito che le censurate condotte erano sussumibili nella previsione di cui all'art. 77, comma 1, n. 15), 16) e 21) DPR n. 230 del 2000 e che il suddetto contegno, integrante un atteggiamento offensivo ed ingiurioso nei confronti degli agenti della polizia penitenziaria, oltre ad essere grave, assumesse caratteri intimidatori e al contempo idonei a favorire effetti emulativi e che, dunque, la sanzione risultava adeguata, proporzionata e motivata, tenuto altresì conto della reiterazione dei comportamenti offensivi che avevakk determinato l'applicazione del regime di sorveglianza particolare e l'iscrizione dell'Attanasio nel registro degli indagati. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con unico motivo, violazione dell'art. 81, commi 2 e 4, DPR n. 230 del 2000 e dell'art. 38, commi 1 e 2, Ord. Pen. Osserva questa Corte che le censure ripropongono i motivi di reclamo già adeguatamente confutati dal Tribunale di sorveglianza nei termini sopra sintetizzati, censure che non si confrontano con le argomentazioni addotte a sostegno del provvedimento impugnato: circa la pretesa violazione del diritto di difesa, risulta invece che l'odierno ricorrente abbia avuto piena possibilità di difendersi nel procedimento disciplinare, così postulando la doglianza una differente valutazione dei fatti, non consentita in questa sede; quanto alla necessità che l'esecuzione delle sanzioni sia intervallata da un termine corrispondente a quello della sanzione precedentemente inflitta, il principio non risulta essere stato riconosciuto in termini generali, bensì ritenuto in uno specifico caso (quello trattato nella sentenza di Sez. 1, n. 8501/13) come violazione del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, con pronuncia non costituente applicazione di un principio generale ma ritagliata sulle peculiarità della vicenda specifica. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 07998/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris