CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 16331/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] PESARO nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha ,chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; 't [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 7 maggio 2021, il Magistrato di sorveglianza di Foggia dichiarava inammissibile la richiesta formulata, ai sensi dell'art. 660, comma 2, cod. proc. pen., dal Procuratore della Repubblica di Pesaro, tendente a ottenere - previo accertamento dell'effettiva insolvibilità di [OSCURATO:PERSONA] - la conversione della pena pecuniaria della multa di €. 600,00 inflitta nei confronti del predetto con sentenza del Giudice di pace di Fano in data 4.11.2011, irrevocabile dal 19.1.2012. A ragione della decisione, il suddetto Giudice rilevava che nella richiesta di conversione il pubblico ministero avesse richiamato la norma di cui all'art. 102 della legge n. 689 del 1981, che si riferisce unicamente alla conversione della pena pecuniaria nella forma della libertà controllata; osservava che, nel caso di specie, occorresse, invece, fare riferimento all'art. 55, commi 1 e 5, d.lgs. n. 2000, n. 274, che prevede la conversione delle pene pecuniarie per i reati di competenza del Giudice di pace nella forma dell'obbligo di permanenza domiciliare, qualora il condannato non richieda di svolgere il lavoro sostitutivo; riteneva, quindi, stante la natura custodiale di "siffatta modalità di conversione" e in applicazione del principio della domanda di cui all'art. 291 cod. proc. pen., che non fosse possibile, in assenza di "specifica iniziativa e richiesta da parte del pubblico ministero", procedere all'applicazione della misura della permanenza domiciliare, né, stante l'espresso divieto contenuto nell'art. 62 d. Igs. n. 274 del 2000, a quella della libertà controllata ex art. 102 I. n. 689 del 1981. 2. Avverso detto provvedimento, il Procuratore della Repubblica di Pesaro ha proposto ricorso per cassazione per "violazione e/o falsa applicazione della legge processuale (artt. 660, comma 2, e 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.)". Secondo il ricorrente, a norma dell'art. 660, comma 2, cod. proc. pen., il Magistrato di sorveglianza, ricevuto l'atto di impulso del pubblico ministero, avrebbe dovuto procedere all'accertamento dell'effettiva insolvibilità del condannato e, all'esito di tale accertamento, assumere le decisioni ritenute più congrue, tra cui quella relativa alla scelta della sanzione sostitutiva eventualmente da applicare. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. In data 30.1.2022, è pervenuta presso la Cancelleria di questa Corte memoria difensiva, con la quale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dello Scarano, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposta da soggetto non legittimato.E in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte - cui il Collegio intende dare continuità - "la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza spetta, in via esclusiva, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio di sorveglianza, ai sensi dell'art. 678, comma 3, cod. proc. pen." (Cass. Sez. 1, n. 18886 del 28/02/2019, Rv. 275472; conformi: Cass. Sez. 1, n. 1337 del 03/03/1995, Rv. 201614-01; Cass. Sez. 1, n. 1320 del 02/03/1995, Rv. 200594-01; Cass. Sez. 1, n. 1232 del 28/02/1995 n. m.). Va, pertanto, escluso che l'impugnazione possa essere proposta, come nel caso di specie, dal pubblico ministero richiedente la conversione della pena pecuniaria, che non sia sedente presso il giudice a quo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, 15 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente P.t4ma [OSCURATO:PERSONA] cL,152.52ZA-: DEPO