CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 agosto 1987
Cassazione n. 02240/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 18/8/1987; avverso la sentenza del 22/2/2021 della Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per la parte civile l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca fidanzato con la cognata dell'imputato. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con il primo ed il secondo deduce la mancata assunzione di una prova decisiva e vizi di motivazione in merito alla mancata acquisizione nel primo grado di giudizio della documentazione relativa alle lesioni, diverse da quelle causategli in occasioni di un secondo e successivo scontro con la persona offesa, riportate dall'imputato e comprovante la prospettata tesi difensiva secondo cui lo stesso avrebbe agito per legittima difesa; documentazione che illogicamente i giudici del merito avrebbero ritenuto ininfluente in quanto afferente ad altro procedimento. Analoghi vizi vengono dedotti con il terzo motivo con riguardo alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa. In tal senso illegittimamente sarebbe stata rifiutata altresì la produzione della documentazione proveniente dal procedimento pendente a carico della persona offesa per i reati di rapina, danneggiamento e lesioni commessi nei confronti dell'imputato ed idonei a dimostrare come la stessa abbia fornito una versione menzognera dei fatti in merito alla causa dei danni riportati dal motociclo del Ranasinha e comunque già smentita dalle dichiarazioni rilasciate dalla fidanzata del medesimo e dai testi Piraino e Pradeep. 3. Il 18 novembre 2022 il difensore dell'imputato ha depositato motivi aggiunti, con i quali ha ribadito le censure relative al mancato vaglio dell'attendibilità della persona offesa ed in tal senso ha evidenziato come il già citato procedimento a parti invertite pendente dinanzi al Tribunale di Messina si sia concluso con sentenza di condanna della medesima, che allega, previa valutazione di piena attendibilità dell'odierno imputato. Il 1° dicembre 2022 lo stesso difensore ha infine depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Con i motivi d'appello il ricorrente aveva posto specifici rilievi tesi ad insinuare un ragionevole dubbio sull'attendibilità della versione dei fatti resa dalla persona offesa, eccependo la mancata acquisizione di documentazione medica funzionale a riscontrare l'opposta versione fornita dall'imputato, il quale non ha negato la colluttazione con il Kaluthantherege, ma ha però sostenuto di essere stato aggredito dal medesimo e di essersi conseguentemente limitato a difendersi. La Corte territoriale ha respinto l'eccezione difensiva e la richiesta di integrazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata a sanare la mancata acquisizione documentale ritenendo legittimo l'originario rigetto delle prove provenienti dal parallelo procedimento instauratosi a parti inverse tra i medesimi protagonisti dell'odierna vicenda, avvallando la giustificazione in tal senso fornita dal giudice di primo grado. Giustificazione che era però illegittima, posto che la mera "afferenza" delle stesse ad altro giudizio non è di per sé causa ostativa alla loro acquisizione ai sensi dell'art. 238 c.p.p. In realtà la documentazione di cui l'imputato aveva richiesto l'acquisizione - nella parte relativa ai certificati attestanti le lesioni riportate dal Ranasinha - ha natura extraprocessuale e dunque la sua produzione era stata invocata ai sensi dell'art. 234 c.p.p., rimanendo del tutto irrilevante che la stessa fosse stata presentata anche in altro procedimento. La decisività della produzione documentale si apprezza inoltre con riferimento alla stessa motivazione della sentenza impugnata, laddove il giudice dell'appello ha escluso l'invocabilità della legittima difesa sostenendo in maniera apodittica e manifestamente illogica che non sarebbe stata provata l'attualità del pericolo fondante la reazione difensiva e comunque l'involontarietà della sua genesi, rimproverando all'imputato di aver accettato di "interloquire" con la persona offesa nonostante i pregressi dissapori intercorsi con la stessa. L'eventuale prova delle lesioni subite dall'imputato e l'accertamento della loro altrettanto eventuale incompatibilità con quelle riportate durante il secondo e successivo confronto con la persona offesa sono dunque circostanze tutt'altro che marginali ai fini della valutazione dell'attendibilità di quest'ultima e, di riflesso, della versione dei fatti proposta dal Ranasinha. Valutazione che appare carente anche alla luce della mancata confutazione delle obiezioni svolte dalla difesa in merito al danneggiamento del motociclo dell'imputato e delle dichiarazioni rese in proposito dalla stessa persona offesa. 3. Alla luce degli evidenziati vizi motivazionali e rimanendo assorbite le ulteriori doglianze del ricorrente non specificamente trattate, la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della