Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22533/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o a Cinquefrondi il 24/10/1987 avverso la sentenza del 30/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 settembre 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., di [OSCURATO:PERSONA] i in ordine al reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in mesi dieci di reclusione ed euro 1000 di multa.

Nelle sentenze di merito i fatti sono statcp descritti nel modo seguente.

Il 17 novembre 2018, nel corso di una perquisizione all'interno della abitazione di [OSCURATO:PERSONA] erano stato rinvenuti: 86 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana suddivisa in nove dosi di peso differente; un trita erba in metallo con residui di sostanza; varie bustine trasparenti; un bilancino di precisione emanante odore di marijuana. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto et nel corso dell'interrogatorio di garanzialaveva riferito che tutta la sostanza rinvenuta, acquistata per l'importo di 150 euro, era destinata al suo consumo personale.

I giudici di merito hanno, invece, ritenuto che la sostanza stupefacente fosse, almeno in parte, destinata alla cessione a terzi.

2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, formulando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di leggere in specie degli artt. 192 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90/ in relazione alla sussistenza della finalità di spaccio.

Il difensore ricorda che il giudice della cautela aveva convalidato l'arresto in flagranza ‘ ma aveva respinto la richiesta di misura cautelare per assenza dei gravi indizi di colpevolezza e che, sulla base degli stessi elementi, i giudici di merito hanno ritenuto provata la finalità illecita della detenzione.

Premesso che il mero superamento dei limiti tabellari della sostanza stupefacente non è indice della destinazione allo spaccio, nel caso di specie l'imputato aveva acquistato una modesta scorta, essendo egli consumatore di marijuana ed essendo stato già segnalato all'autorità amministrativa proprio ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 309/90.

La sua versione avrebbe dovuto essere considerata credibile anche perché non erano stati rinvenuti in sede di perquisizione né denaro contante, né il macchinario per il confezionamento della droga e non vi erano altri elementi indicativi di una qualche attività di spaccio.

2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e l'assenza di motivazione in merito al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.

Nonostante con apposita memoria difensiva / in sede di conclusioni/ la difesa avesse chiesto l'applicazione della causa di non punibilità, la Corte aveva omesso sul punto qualsiasi motivazione.

22.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Con il motivi di appello e in sede di conclusioni era stato richiesto il beneficio della sospensione condizionale della pena e si era evidenziato che non sussistevano condizioni ostative, posto che a carico di [OSCURATO:PERSONA] esistevano solo una precedente condanna alle pena di mesi 2 di arresto ed euro 200 di ammenda sospesa e altra condanna alle pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione/interamente espiata.

La Corte, in maniera erronea, dunque, avrebbe rigettato la richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena attraverso il richiamo ai precedenti penali.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scrittei con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore dell'imputato ha presentato una memoria di replica con cui ha insistito per l' accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

5. Il primo motivo, con cui si contesta la motivazione della sentenza 4L1 4Ccie impugnata in ordine alla finalitàj della detenzione, è inammissibile.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la destinazione della sostanza stupefacente a fini diversi dall'autoconsumo non configura una causa di non punibilità, ma è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, sicché non è onere dell'imputato darne la prova, ma grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la finalità di spaccio (Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Rv. 279614; v. anche Sez. 6, n. 11025 del 2013, Rv. 255726, quanto alla rilevanza del parametro della capacità patrimoniale, anche ai fini della precostituzione di scorte per uso personale).

Si è anche affermato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, debba essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (tra le tante, Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Rv. 272463).

Nel caso in disamina, la Corte d'Appello, in continuità con la sentenza di primo grado, ha desunto la finalità illecita della detenzione in modo ragionevole da plurimi indici, quali il quantitativo detenuto, la sua suddivisione in dosi, il rinvenimento di un bilancino di precisione e la incongruenza delle dichiarazioni dell'imputato (secondo le quali egli aveva effettuato un acquisto più consistente 3in un'unica soluzione per consumo personale) in ragione del suo stato di disoccupazione e della mancata indicazione della provenienza della somma necessaria per tale acquisto.

A fronte di tale percorso argo-mentativo, coerente con i dati riportati e non illogico nelle inferenze tratte da tali dati, la censura del ricorrente appare avversativa, limitandosi a reiterare gli stessi argomenti, già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte.

A tale fine deve ribadirsi che esula dai poteri della Corte di cassazione, la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482).

6. Il secondo motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità, è manifestamente infondato.

Occorre ribadire che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., aveva posto in rilievo la consistente quantità e la buona qualità della droga detenuta, la zona in cui la condotta era avvenuta, la mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche e la sussistenza di precedenti penali dell'imputato ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena) (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096 - 01).

Nel caso in esame dal tenore complessivo della motivazione, che contiene un riferimento al quantitativo non minimale di sostanza stupefacente detenuta, pari a 86 grammi, emerge una valutazione dell'offesa determinata dal reato in termini di non particolare tenuità.

7. Il terzo motivo, incentrato sul mancato riconoscimento delle sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato.

Il richiamo della Corte ai plurimi precedenti penali gravanti sull'imputato è coerente con la previsione normativa, posto che, ai sensi dell'art. 164 cod. pen. ilbeneficio della sospensione può essere concesso a chi ne ha già usufruito a condizione che la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la precedente condanna non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.

In ogni caso il motivo non tiene conto che la Corte ha operato, sulla scorta dei precedenti penali, una prognosi negativa in merito alla futura astensione del ricorrente da comportamenti delittuosi; non sindacabile in quanto non manifestamente illogica. 8.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a Cinquefrondi il 24/10/1987 avverso la sentenza del 30/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 settembre 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., di [OSCURATO:PERSONA] i in ordine al reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in mesi dieci di reclusione ed euro 1000 di multa. Nelle sentenze di merito i fatti sono statcp descritti nel modo seguente. Il 17 novembre 2018, nel corso di una perquisizione all'interno della abitazione di [OSCURATO:PERSONA] erano stato rinvenuti: 86 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana suddivisa in nove dosi di peso differente; un trita erba in metallo con residui di sostanza; varie bustine trasparenti; un bilancino di precisione emanante odore di marijuana. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto et nel corso dell'interrogatorio di garanzialaveva riferito che tutta la sostanza rinvenuta, acquistata per l'importo di 150 euro, era destinata al suo consumo personale. I giudici di merito hanno, invece, ritenuto che la sostanza stupefacente fosse, almeno in parte, destinata alla cessione a terzi. 2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di leggere in specie degli artt. 192 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90/ in relazione alla sussistenza della finalità di spaccio. Il difensore ricorda che il giudice della cautela aveva convalidato l'arresto in flagranza ‘ ma aveva respinto la richiesta di misura cautelare per assenza dei gravi indizi di colpevolezza e che, sulla base degli stessi elementi, i giudici di merito hanno ritenuto provata la finalità illecita della detenzione. Premesso che il mero superamento dei limiti tabellari della sostanza stupefacente non è indice della destinazione allo spaccio, nel caso di specie l'imputato aveva acquistato una modesta scorta, essendo egli consumatore di marijuana ed essendo stato già segnalato all'autorità amministrativa proprio ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 309/90. La sua versione avrebbe dovuto essere considerata credibile anche perché non erano stati rinvenuti in sede di perquisizione né denaro contante, né il macchinario per il confezionamento della droga e non vi erano altri elementi indicativi di una qualche attività di spaccio. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e l'assenza di motivazione in merito al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. Nonostante con apposita memoria difensiva / in sede di conclusioni/ la difesa avesse chiesto l'applicazione della causa di non punibilità, la Corte aveva omesso sul punto qualsiasi motivazione. 22.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Con il motivi di appello e in sede di conclusioni era stato richiesto il beneficio della sospensione condizionale della pena e si era evidenziato che non sussistevano condizioni ostative, posto che a carico di [OSCURATO:PERSONA] esistevano solo una precedente condanna alle pena di mesi 2 di arresto ed euro 200 di ammenda sospesa e altra condanna alle pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione/interamente espiata. La Corte, in maniera erronea, dunque, avrebbe rigettato la richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena attraverso il richiamo ai precedenti penali. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scrittei con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato ha presentato una memoria di replica con cui ha insistito per l' accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 5. Il primo motivo, con cui si contesta la motivazione della sentenza 4L1 4Ccie impugnata in ordine alla finalitàj della detenzione, è inammissibile. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la destinazione della sostanza stupefacente a fini diversi dall'autoconsumo non configura una causa di non punibilità, ma è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, sicché non è onere dell'imputato darne la prova, ma grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la finalità di spaccio (Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Rv. 279614; v. anche Sez. 6, n. 11025 del 2013, Rv. 255726, quanto alla rilevanza del parametro della capacità patrimoniale, anche ai fini della precostituzione di scorte per uso personale). Si è anche affermato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, debba essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (tra le tante, Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Rv. 272463). Nel caso in disamina, la Corte d'Appello, in continuità con la sentenza di primo grado, ha desunto la finalità illecita della detenzione in modo ragionevole da plurimi indici, quali il quantitativo detenuto, la sua suddivisione in dosi, il rinvenimento di un bilancino di precisione e la incongruenza delle dichiarazioni dell'imputato (secondo le quali egli aveva effettuato un acquisto più consistente 3in un'unica soluzione per consumo personale) in ragione del suo stato di disoccupazione e della mancata indicazione della provenienza della somma necessaria per tale acquisto. A fronte di tale percorso argo-mentativo, coerente con i dati riportati e non illogico nelle inferenze tratte da tali dati, la censura del ricorrente appare avversativa, limitandosi a reiterare gli stessi argomenti, già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte. A tale fine deve ribadirsi che esula dai poteri della Corte di cassazione, la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482). 6. Il secondo motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità, è manifestamente infondato. Occorre ribadire che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., aveva posto in rilievo la consistente quantità e la buona qualità della droga detenuta, la zona in cui la condotta era avvenuta, la mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche e la sussistenza di precedenti penali dell'imputato ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena) (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096 - 01). Nel caso in esame dal tenore complessivo della motivazione, che contiene un riferimento al quantitativo non minimale di sostanza stupefacente detenuta, pari a 86 grammi, emerge una valutazione dell'offesa determinata dal reato in termini di non particolare tenuità. 7. Il terzo motivo, incentrato sul mancato riconoscimento delle sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato. Il richiamo della Corte ai plurimi precedenti penali gravanti sull'imputato è coerente con la previsione normativa, posto che, ai sensi dell'art. 164 cod. pen. ilbeneficio della sospensione può essere concesso a chi ne ha già usufruito a condizione che la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la precedente condanna non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. In ogni caso il motivo non tiene conto che la Corte ha operato, sulla scorta dei precedenti penali, una prognosi negativa in merito alla futura astensione del ricorrente da comportamenti delittuosi; non sindacabile in quanto non manifestamente illogica. 8.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara i P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22533/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris