CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 42292/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 16/3/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna del predetto pronunciata dal Tribunale di Milano il 4/3/2019 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato su un vizio della motivazione, è volto in realtà a prospettare una diversa lettura del quadro probatorio e risulta comunque manifestamente infondato, a fronte di quanto sottolineato dai Giudici di merito circa il fatto che il ricorrente aveva fin dall'inizio omesso di presentarsi presso i Carabinieri, come prescrittogli, e si era poi reso irrintracciabile, pur a fronte degli accertamenti svolti in tre diverse occasioni, accertamenti di cui è stata apoditticamente contestata la valenza. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]