CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43710/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/441444e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 16 febbraio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Venezia, che ha rigettato le richieste di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e dell'affidamento in prova in casi particolari, ai sensi degli artt. 47, 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354 e 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento alla pena di mesi quattro di reclusione di cui alla sentenza del Tribunale di Venezia del 7 aprile 2017, divenuta definitiva, in ordine ai reati di resistenza e oltraggio a un pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 337 e 341 bis cod. pen., commessi il 22 febbraio 2017. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il condannato stava espiando la pena di anni quattro, mesi quattro, giorni tre di reclusione relativa ad altro titolo definitivo (provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna del 31 agosto 2020 comprendente tre sentenze di condanna emesse dal G.i.p. del Tribunale di Bologna, in ordine a reati di atti persecutori, percosse, porto di oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale e danneggiamento); che, relativamente a tale titolo esecutivo, il Tribunale di sorveglianza di Bologna, con provvedimento del 25 agosto 2020, aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali e aveva dichiarato inammissibile quella della detenzione domiciliare; che l'analisi dell'istanza in esame non poteva trascurare le valutazioni offerte dal Tribunale di sorveglianza di Bologna in ordine a un titolo relativo a gravi reati contro la persona; che l'osservazione all'interno dell'Istituto detentivo non aveva consentito di apprezzare adeguate riflessioni da parte del condannato sugli illeciti commessi; che [OSCURATO:PERSONA] non riconosceva la gravità dei reati commessi; che non apparivano concedibili le richieste misure alternative alla detenzione, stante l'attuale pericolosità sociale del condannato; che [OSCURATO:PERSONA], infatti, presentava altri precedenti penali per reati di resistenza e oltraggio a un pubblico ufficiale, lesioni personali, condotte poste in violazione del Testo unico sugli stupefacenti, commessi dal 2005 al 2012; che lo stesso era stato condannato per evasione dagli arresti domiciliari per fatti del 26 giugno 2020; che, inoltre, presentava procedimenti pendenti per i reati di evasione (del 7 febbraio 2016), resistenza e oltraggio a un pubblico ufficiale (del 21 ottobre 2018), lesioni, minaccia e violenza privata (del 26 marzo 2019); che la Casa circondariale di Bologna aveva riferito di non essere stata messa al corrente della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova in casi particolari e che il detenuto non aveva avuto contatti diretti con la Comunità indicata nell'istanza, circostanza sintomatica del fatto che anche tale misura non poteva essere concessa, in quanto non condivisa con gli operatori dell'Istituto detentivo. 2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe in maniera errata ritenuto che la valutazione delle richieste in esame non poteva essere accolta anche in forza del fatto che il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva rigettato la stessa istanza con riferimento a un diverso titolo esecutivo (relativo a una pena di anni quattro, mesi quattro, giorni tre di reclusione). Nel ricorso si evidenzia che tale valutazione appare viziata, posto che il Magistrato di sorveglianza di Bologna con il successivo provvedimento del 23 febbraio 2021 aveva concesso la misura alternativa alla detenzione ex art. 94 T.U. stup., disponendo l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di merito, pertanto, avrebbe rigettato le richieste in forza della ritenuta pericolosità sociale del condannato basata su una non corretta esposizione dei fatti esplicitata dalla Direzione della Casa circondariale di Bologna, smentita dal citato provvedimento del 23 febbraio 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. In data 17/04/2020 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna aveva emesso un provvedimento di cumulo comprendente:a) i reati già indicati nel provvedimento di cumulo n. 1152/2019 Siep, emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna il 21.11.2019, relativo alle sentenze del Gip del Tribunale di Bologna del 6.6.2013, irrevocabile il 2.7.2015,k del 28.3.2013 del Tribunale di Bologna, irrevocabile il 1.7.2018, e b) alla sentenza del 10.10.2019 del G.i.p. del Tribunale di Bologna, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Bologna, irrevocabile il 16.2.2020. Successivamente, il 26.3.2020 la Procura di Bologna ha emesso un nuovo provvedimento di cumulo ti"; anni 4 mesi 4 e giorni 3 di reclusione, in quanto era sopraggiunta la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Venezia in data 7.4.2017, irrevocabile il 13.5.2019. Considerato che in relazione alla pena sub a è pendente istanza ex art. 47-47 ter ord. pen., che la condanna sub b è in esecuzione nella forma degli arresti domiciliari dal 8.6.2019 ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., il Tribunale doveva rivalutare la complessiva posizione giuridica di [OSCURATO:PERSONA], stante il principio dell'unitarietà dell'esecuzione, che impone una rivalutazione complessiva dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al nuovo cumulo relativo a dette sentenze di condanna. Il Tribunale di sorveglianza di Venezia, invece, con ordinanza del 16.2.2021, ha rigettato l'istanza di concessione di misure alternative alla detenzione, incentrando la motivazione del provvedimento sul fatto che il Tribunale di sorveglianza di Bologna il 25.2.2020 aveva già rigettato la richiesta di affidamento in prova ed aveva dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare. Il Tribunale, argomentando altresì sulle segnalate violazioni delle prescrizioni in data 26.6.2020 e 26.7.2020, avendo [OSCURATO:PERSONA] riportato due denunce per evasione, ha ritenuto che l'attuale pericolosità sociale del condannato impedisse la concessione di una misura alternativa, anche indipendentemente dalla valutazione di ammissibilità o meno delle singole richieste. 1.2. Tale valutazione appare non conforme al modello procedimentale che il Tribunale deve seguire in base ai criteri illustrati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 27008 del 19/05/2021, Scarcia, Rv. 281616-01), atteso che è necessario un nuovo esame dell'istanza sulla pena complessiva risultante dal nuovo cumulo emesso dal pubblico ministero. Infatti, in tema di esecuzione delle pene detentive ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., l'emissione di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, con contestuale sospensione dell'ordine di esecuzione, prima della valutazione dell'istanza di concessione di misure alternative formulata in relazione a titolo poi inglobato nel cumulo, determina una completa novazione del titolo esecutivo, sicché legittimamente l'interessato può presentare una nuova richiesta di concessione di misure alternative che tiene interamente luogo di quella precedentemente presentata. 2. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Venezia per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di 71 eglianza di Venezia. m