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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19979/2023

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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28359/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 35. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 6211/ 20 15 , depositata in data25 novembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Contro il rifiuto tacito relativo all’ istanza di rimborso per l’ IRPEF relativo all’anno 2002 opposto dall' A genzia delle E ntrate di Roma ricorreva, dinanzi alla C.t.p. di Roma, [OSCURATO:PERSONA] ed instava Diniego rimb.

IRPEF 2002 per una richiesta totale del rimborso (per € 289.555,47) - sulla base della considerazione che, in virtù di quanto previsto dal c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali, le somme ricevute scaturivano da un contratto avente ad oggetto la tutela assicurativa sulla vita – e per una richiesta, in via subordinata, parziale (per € 189.955,66) in quanto sull'imponibile a lui liquidato come previdenza integrativa aziendale non era stata applicata l'aliquota del 12,50% ma una maggiore aliquota maggiore d eterminata in sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto.

2. La C.t.p., innanzi alla quale non si costituiva l’ufficio finanziario, accoglieva la richiesta avanzata in via subordinata.

3. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio finanziario dinanzi la C.t.r del Lazio e si costituiva il contribuente; tale Commissione, consentenza n. 107/20/08 accoglieva l'appello.

4. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.t.r. sostenendo, in sintesi, la natura previdenziale e non assicurativa del fondo di previdenza integrativa aziendale (PIA) in seguito alle modifiche apportate dall’accordo del 16 aprile 1986.

5. La Corte di Cassazione, con ordinanza del 4 dicembre 2013, n. 27209 accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviavaalla C.t.r. del Lazio per un nuovo esame della controversia richiamando il principio statuito dallasentenza del 22 giugno 2011, n. 13642 secondo la quale «In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 23 aprile 2004 n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette a seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli articoli 16, comma I lett. a) del TUIR solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento si applica la ritenuta del 12,50% prevista dall'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, lett. a) e 17 del TUIR».

6. Il contribuente riassumeva il giudizio dinanzi la C.t.r. del Lazio chiedendo il riconoscimento di un rimborso di € 168.847,41, alla luce della natura assicurativa della previdenza integrativa aziendale PIA convertita in FONDENEL; si costituiva anche l’ufficio finanziario che instava per il rigetto del ricorso ritenendo fosse onere della parte provare che le somme per le quali pretendeva la tassazione ad aliquota agevolata rappresentassero effettivamente la liquidazione del rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato e contestando la sussistenza del preteso rendimento sulla base delle disposizioni contrattuali di cui all'accordo ENEL-FNDAIdel 16 aprile 1986.

7. Con la sentenza n. 6211/ 20 1 5 , depositata in data 25 novembre 2015, la C.t.r. accoglieva l’appello dell’ufficio finanziario.

8. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 per la quale il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazionee falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 384 e 392 ss cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; nonché 1362, 1363, 2729 cod. civ. in relazione all’art. 115 cod. proc. civ. ed ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in iudicando e l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha erroneamente applicato il dictum della sentenza delle SS.UU. n. 13642/2011, nonché per aver negato valore alle prove allegate.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1, comma secondo, 53, 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sulla censura relativa al diritto al rimborso degli interessi, ripresentata dal contribuente in sede di riassunzione del giudizio.

2. Va premesso che con memoria depositata ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ., il contribuente evidenziava al Collegio il mancato rispetto del termine di 60 giorni per la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio fissata per il giorno 24/05/2023, ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. nella formulazione riformata dal d . l gs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d.

"[OSCURATO:PERSONA]"), come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, applicabile ratione temporis anche al ricorso in oggetto ; l’avviso in parola era stato notificato personalmente al ricorrente in data 31/03/2023, ossia solo 54 giorni prima l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente lesione del diritto di difesa.

Orbene, è indubbio che la problematica evidenziata ha generato la lesione del diritto di difesa ove si consideri anche che, nelle more della fissazione della predetta camera di consiglio, è avvenuto il decesso dell’unico difensore dell’odierna parte ricorrente.

Pertanto,deve accedersi alla richiesta di procedere alla fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini normativi, per l’esigenza di garantire l’esercizio del diritto di difesa mediante il ripristino del contraddittorio.

3. Pertanto, va disposto il rinvio a nuovo ruolo affinché la Cancelleria provveda agli incombenti di cui in motivazione.

P.Q.M.

D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28359/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 35. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 6211/ 20 15 , depositata in data25 novembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Contro il rifiuto tacito relativo all’ istanza di rimborso per l’ IRPEF relativo all’anno 2002 opposto dall' A genzia delle E ntrate di Roma ricorreva, dinanzi alla C.t.p. di Roma, [OSCURATO:PERSONA] ed instava Diniego rimb. IRPEF 2002 per una richiesta totale del rimborso (per € 289.555,47) - sulla base della considerazione che, in virtù di quanto previsto dal c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali, le somme ricevute scaturivano da un contratto avente ad oggetto la tutela assicurativa sulla vita – e per una richiesta, in via subordinata, parziale (per € 189.955,66) in quanto sull'imponibile a lui liquidato come previdenza integrativa aziendale non era stata applicata l'aliquota del 12,50% ma una maggiore aliquota maggiore d eterminata in sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto. 2. La C.t.p., innanzi alla quale non si costituiva l’ufficio finanziario, accoglieva la richiesta avanzata in via subordinata. 3. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio finanziario dinanzi la C.t.r del Lazio e si costituiva il contribuente; tale Commissione, consentenza n. 107/20/08 accoglieva l'appello. 4. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.t.r. sostenendo, in sintesi, la natura previdenziale e non assicurativa del fondo di previdenza integrativa aziendale (PIA) in seguito alle modifiche apportate dall’accordo del 16 aprile 1986. 5. La Corte di Cassazione, con ordinanza del 4 dicembre 2013, n. 27209 accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviavaalla C.t.r. del Lazio per un nuovo esame della controversia richiamando il principio statuito dallasentenza del 22 giugno 2011, n. 13642 secondo la quale «In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 23 aprile 2004 n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette a seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli articoli 16, comma I lett. a) del TUIR solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento si applica la ritenuta del 12,50% prevista dall'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, lett. a) e 17 del TUIR». 6. Il contribuente riassumeva il giudizio dinanzi la C.t.r. del Lazio chiedendo il riconoscimento di un rimborso di € 168.847,41, alla luce della natura assicurativa della previdenza integrativa aziendale PIA convertita in FONDENEL; si costituiva anche l’ufficio finanziario che instava per il rigetto del ricorso ritenendo fosse onere della parte provare che le somme per le quali pretendeva la tassazione ad aliquota agevolata rappresentassero effettivamente la liquidazione del rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato e contestando la sussistenza del preteso rendimento sulla base delle disposizioni contrattuali di cui all'accordo ENEL-FNDAIdel 16 aprile 1986. 7. Con la sentenza n. 6211/ 20 1 5 , depositata in data 25 novembre 2015, la C.t.r. accoglieva l’appello dell’ufficio finanziario. 8. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 per la quale il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazionee falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 384 e 392 ss cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; nonché 1362, 1363, 2729 cod. civ. in relazione all’art. 115 cod. proc. civ. ed ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in iudicando e l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha erroneamente applicato il dictum della sentenza delle SS.UU. n. 13642/2011, nonché per aver negato valore alle prove allegate. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1, comma secondo, 53, 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sulla censura relativa al diritto al rimborso degli interessi, ripresentata dal contribuente in sede di riassunzione del giudizio. 2. Va premesso che con memoria depositata ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ., il contribuente evidenziava al Collegio il mancato rispetto del termine di 60 giorni per la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio fissata per il giorno 24/05/2023, ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. nella formulazione riformata dal d . l gs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "[OSCURATO:PERSONA]"), come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, applicabile ratione temporis anche al ricorso in oggetto ; l’avviso in parola era stato notificato personalmente al ricorrente in data 31/03/2023, ossia solo 54 giorni prima l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente lesione del diritto di difesa. Orbene, è indubbio che la problematica evidenziata ha generato la lesione del diritto di difesa ove si consideri anche che, nelle more della fissazione della predetta camera di consiglio, è avvenuto il decesso dell’unico difensore dell’odierna parte ricorrente. Pertanto,deve accedersi alla richiesta di procedere alla fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini normativi, per l’esigenza di garantire l’esercizio del diritto di difesa mediante il ripristino del contraddittorio. 3. Pertanto, va disposto il rinvio a nuovo ruolo affinché la Cancelleria provveda agli incombenti di cui in motivazione. P.Q.M. D
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