CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36593/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udite le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto di annullare la sentenza impugnata con tutte le conseguenze di legge; udite le conclusioni della parte civile costituita, Comune di [OSCURATO:PERSONA], con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Lodi, che in sede di giudizio abbreviato aveva condannato le ricorrenti alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione perché responsabili del reato di cui agli artt. 110, 640-bis cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria con riguardo alle finalità dell'erogazione del contributo tenuto conto delle censure difensive relative allo stesso aspetto dedotte in appello, con conseguente erronea applicazione dell'art. 640-bis cod. pen. in relazione all'art. 6, comma 5, del d.l. n. 102 del 2013; la sentenza è viziata nell'individuare il raggiro nella conclusione del primo contratto con la Piva, poi sostituito con quello ancora in corso con il Rota, così come è elemento valutato erroneamente il mancato trattenimento da parte della Piva del contributo erogato, perché trasferito alla madre; sussistevano tutti i requisiti per ottenere il contributo in questione e la sostituzione del contratto con la Piva non può essere ritenuto un raggiro. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di legge con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; la motivazione è mancante in considerazione degli elementi e presupposti caratterizzanti la disciplina specifica di cui al d.l. n. 103 del 2013; quanto meno con riferimento alla posizione della Piva non poteva essere ritenuta alcuna consapevolezza e coscienza dell'artificio e raggiro posto in essere dalla madre; la Piva aveva messo semplicemente a disposizione della madre il proprio appartamento a fronte di una repentina necessità di alloggio; il suo era un aiuto doveroso. 3. Il Procuratore generale ha formulato le proprie conclusioni in udienza chiedendo che il ricorso venga rigettato. 4. La parte civile ha formulato le proprie conclusioni, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e ha depositato nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. I temi introdotti con i motivi di ricorso si concentrano sul delitto contestato per il quale le ricorrenti sono state condannate ad esito di giudizio abbreviato, con 2 ql condanna che è stata pienamente confermata dalla Corte di appello con motivazione ampia, logicamente articolata e del tutto persuasiva. 3. Ciò premesso, va ricordato che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado, come avvenuto nel caso in esame (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]). Pertanto, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01; Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini). 3.1. La sentenza impugnata ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive, nei suoi aspetti fondamentali quanto alla condotta contestata, chiarendo la significativa tempistica dei contratti locazione posti in essere dalla Falange con l'imprescindibile collaborazione della figlia Piva, richiamando gli esiti univoci dell'attività di indagine espletata grazie alla documentazione acquisita in sede di giudizio abbreviato, analizzandone approfonditamente portata e significato, richiamando dati estremamente rilevanti, ovvero: - la mancata permanenza della Falange nell'appartamento della Piva; - l'omessa comunicazione della riferibilità del bene locato alla figlia della Falange al momento della richiesta del contributo; - la tempistica dei diversi contratti di locazione (con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed infine [OSCURATO:PERSONA]), oltre alla significatività dell'immediato passaggio delle somme di denaro concesse a titolo di contributo dalla Piva alla Falange. Le argomentazioni introdotte dalla difesa, tutte volte a fornire un'interpretazione alternativa del merito, non consentita in questa sede, non si confrontano con le argomentazioni logiche e del tutto prive di aporie della Corte di appello che, in modo del tutto 3 lt, conforme al giudice di primo grado, ha ricostruito la condotta imputata ed anche la piena intenzionalità della stessa ed effettiva riferibilità ad entrambe le ricorrenti. 3.2. Ciò posto, con particolare riferimento al secondo motivo di ricorso, occorre considerare che non vi è dubbio che nel caso in esame, quanto alla censura volta a contestare l'effettiva considerazione da parte della Corte di appello dell'elemento soggettivo del reato, ricorra una motivazione logica, approfondita e priva di aporie, quanto alla piena coscienza e volontà della condotta posta in essere dalle ricorrenti in accordo tra loro, proprio sulla base della ricostruzione delle condotte materialmente poste in essere, delle sequenza cronologica e del profitto acquisito quale conseguenza dell'evidente realizzazione di artifici e raggiri da parte delle stesse in pieno accordo tra loro, omettendo di evidenziare il rapporto di parentela al momento della conclusione del contratto con la Piva e destinando il contributo in questione, in violazione delle disposizioni di legge, alla Falange. 4. Dunque le ricorrenti, con i due motivi di ricorso proposti - quanto al tema dell'effettiva integrazione della condotta contestata e della piena ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato, quanto meno con riferimento alla Piva, tenuto conto delle dichiarazioni acquisite dai diversi testimoni ed agenti operanti in fase d'indagine - propongono di fatto una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, in mancanza di un reale confronto con la motivazione del giudice di appello. La Corte territoriale di appello, contrariamente a quanto sostenuto con i motivi di ricorso, ha puntualmente analizzato gli elementi acquisiti in giudizio nella loro complessiva portata, anche tenuto conto del ruolo ricorrenti in una complessa attività organizzata al fine di eludere la normativa specifica di riferimento. Con tale motivazione, articolata logicamente e persuasiva, le ricorrenti non si confrontano. 5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuna, così equitativamente fissata. Le ricorrenti devono inoltre essere condannate alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita, liquidate come in dispositivo oltre agli accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Condanna, inoltre, le imputate, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA]