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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 novembre 2022

Cassazione n. 36160/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1594/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1901/2021 depositata il 03/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Bari, che aveva respinto il suo gravame nei confronti della decisione del Tribunale della stessa città.

Quest’ultimo aveva rigettato la domanda dell’odierno ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di usucapione di un fondo rustico in agro di Toritto e proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], proprietario del suddetto appezzamento; che, a dire del ricorrente, la sentenza di secondo grado “ricalca, sostanzialmente, le argomentazioni già adottate dal Tribunale con la propria sentenza, nulla aggiungendo né specificando ulteriormente a riguardo, trattandosi di una sentenza fotocopia di quella del tribunale”; che [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso; Considerato: che va preliminarmente rilevato come manchi in atti la copia autentica della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 369 comma 2° n. 2 c.p.c., secondo l’attestazione all’uopo rilasciata dalla cancelleria di questa Suprema Corte il 7 luglio 2022; che il ricorrente ha erroneamente prodotto copia della sentenza di primo grado; che la copia autentica della sentenza n. 1901/2021 della Corte d’appello di Bari non si trova nella disponibilità di questo Collegio, giacché neppure il resistente l’ha prodotta (Sez.

U., n. 10648 2 maggio 2017); che pertanto deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso (Sez. 6, n. 15832 del 7 giugno 2021); che alla declaratoria di improcedibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.400 (tremila/400) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1594/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1901/2021 depositata il 03/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Bari, che aveva respinto il suo gravame nei confronti della decisione del Tribunale della stessa città. Quest’ultimo aveva rigettato la domanda dell’odierno ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di usucapione di un fondo rustico in agro di Toritto e proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], proprietario del suddetto appezzamento; che, a dire del ricorrente, la sentenza di secondo grado “ricalca, sostanzialmente, le argomentazioni già adottate dal Tribunale con la propria sentenza, nulla aggiungendo né specificando ulteriormente a riguardo, trattandosi di una sentenza fotocopia di quella del tribunale”; che [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso; Considerato: che va preliminarmente rilevato come manchi in atti la copia autentica della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 369 comma 2° n. 2 c.p.c., secondo l’attestazione all’uopo rilasciata dalla cancelleria di questa Suprema Corte il 7 luglio 2022; che il ricorrente ha erroneamente prodotto copia della sentenza di primo grado; che la copia autentica della sentenza n. 1901/2021 della Corte d’appello di Bari non si trova nella disponibilità di questo Collegio, giacché neppure il resistente l’ha prodotta (Sez. U., n. 10648 2 maggio 2017); che pertanto deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso (Sez. 6, n. 15832 del 7 giugno 2021); che alla declaratoria di improcedibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.400 (tremila/400) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in
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