CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 26916/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 20298-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., GIA' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.20298/2020 Cron. Rep. Ud.24/09/2024 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., GIA' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -ricorrente principale – controricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimate - avverso la sentenza n. 175/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/05/2020 R.G.N. 128/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza in atti, in parziale accoglimento del reclamo ex art. 1, comma 58 legge n. 92/2012 e in parziale riforma della sentenza reclamata, ha dichiarato che a partire dal 2014 tra [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] era intercorso un rapporto di lavoro subordinato in ragione della presunzione di cui all’articolo 69, comma 1 decreto legislativo n. 276 del 2003 ed ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimato da [OSCURATO:SOCIETA] in data 26/9/2017 ai sensi dell’articolo 18, comma 6° legge 300/70 con conseguente risoluzione del rapporto a tale data condannando [OSCURATO:SOCIETA] Assicurazioni al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] di un’indennità risarcitoria commisurata a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, pari a complessivi euro 35.400, oltre accessori e compensando le spese dei due gradi di giudizio nella misura della metà. A fondamento della decisione la Corte ha escluso la subordinazione dedotta in giudizio; ha invece accolto la tesi della parasubordinazione accertata in concreto, senza applicazione della presunzione di cui all’articolo 69-bis, comma 3 del decreto legislativo 276 del 2003 introdotto dalla legge n. 92/2012 ed ha quindi applicato la disciplina del contratto a progetto con conversione del rapporto in contratto di lavoro subordinato ex articolo 69, comma 1 del decreto legislativo n. 276/2003 in mancanza di progetto. Infine ha accordato al ricorrente la tutela per il licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione ex art. 18 comma VI, post l. 92/2012. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con un motivo di ricorso al quale ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso contenente ricorso incidentale con quattro motivi al quale si è opposto [OSCURATO:SOCIETA] Assicurazioni con controricorso al ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memorie prima dell’udienza. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione Sintesi del motivo di ricorso principale 1.- Con l'unico motivo di ricorso principale è stata denunciata da Unipolsai la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61, 69 e 69 bis decreto legislativo n. 276 del 2003 in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 12 delle preleggi nell'interpretazione degli artt. 61, 69 e69 bis decreto legislativo 276/2003, in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c. avendo la Corte d'appello applicato al Drigani che aveva la partita Iva la presunzione di cui all'articolo 69 d.lgs. n. 276 che invece si riferisce ai lavoratori senza partita Iva. Così facendo la Corte di Firenze ha violato sia le norme sull'articolo 69 bis cit. che danno rilievo per i soggetti titolari di partita Iva anche all’iscrizione in registri, albi, ruoli ed enti professionali, sia le norme del codice delle assicurazioni che appunto prevedono per il perito l'obbligo dell'iscrizione nel ruolo. Sintesi dei motivi del ricorso incidentale 1.- Col primo motivo si deduce violazione falsa applicazione ex articolo 360 numero 3 c.p.c., dell'articolo 409 comma 1 numero 3 c.p.c. per avere la Corte ritenuto che il requisito della coordinazione richiesto ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro parasubordinato presupponga una prevalenza della collaborazione svolta a favore di un committente rispetto a quella prestata nell'interesse di altri committenti o quantomeno una collaborazione stabile consistente in un quantum di prestazioni ricorrenti nel tempo, e per aver ritenuto sulla base di tali considerazioni che nel caso di specie un rapporto di lavoro parasubordinato fosse configurabile solo a partire dal 2014 con conseguente riconoscimento, solo a partire da quell'anno, della subordinazione in applicazione della presunzione di lavoro subordinato di cui all'articolo 69, comma 1 decreto legislativo n.276 del 2003. 2.-Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'omesso esame ex articolo 360 numero 5 c.p.c. dei fatti allegati dalla reclamante per dimostrare che sulla base della convenzione del 2011 il rapporto di lavoro del signor Drigani nonostante facesse capo formalmente a tutte le società del gruppo assicurativo Fondiaria firmatarie della convenzione fosse imputabile solo alla capogruppo Fondaria poi divenuta un Unipolsai. 3.- Con il terzo motivo di ricorso incidentale si sostiene la violazione e falsa applicazione ex articolo 360 numero 3 c.p.c. dell'articolo 69 bis comma 3 decreto legislativo n. 276 del 2003 e del decreto ministeriale 20/12/2012 numero 67762, nonché dell'articolo 157 decreto legislativo 209/2005 e dell'articolo 13, comma 35, decreto legge 95/2012 per aver ritenuto che l'iscrizione del Drigani nel ruolo dei periti assicurativi escludesse l'operatività della presunzione da partita Iva di cui all'articolo 69 bis comma 1 decreto legislativo n. 276 del 2003. Omesso esame ex articolo 360 comma 1 numero 5 c.p.c. dei fatti allegati dal reclamante per dimostrare che la presunzione da partita Iva a co.co.co. di cui all'articolo 69 bis comma 1 decreto legislativo 276/2003 doveva essere comunque applicata in ragione dell'attività svolta dal signor Drigani come liquidatore. 4.-Con il quarto motivo di impugnazione incidentale si lamenta sub A: la violazione falsa applicazione ex articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c. : 1) dell'articolo 18 legge 300/70 per avere la Corte concesso al lavoratore la sola tutela indennitaria attenuata a fronte della contestazione da parte del lavoratore della sussistenza del preteso inadempimento e dei fatti addotti in giudizio dalla società quale motivo di giustificazione del recesso;2) nonché dell'articolo 2697 c.c. e art. 5 legge n. 604 del 66 e dell'articolo 115 c.p.c. per avere concesso la sola tutela attenuata in considerazione del fatto che il lavoratore non aveva provato né contestato i fatti allegati dall'azienda negli atti giudiziari a giustificazione del recesso; ed inoltre sub B) mancato riconoscimento del preavviso. V iolazione e falsa applicazione ex articolo 360 n. 3 c.p.c. dell'art 2118 c.c. e dell’art.8 l.604/1966 stante il mancato riconoscimento dell’indennità di preavviso. 5.- Tanto premesso , e ve nendo allo scrutinio dei motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, il collegio rileva agli effetti delle censure sollevate con il quarto motivo del ricorso incidentale che, come emerge dalla stessa sentenza impugnata (a pag. 4), il lavoratore ha agito in giudizio per sentire dichiarare in via principale la nullità del licenziamento in quanto privo di causa giustificatrice; la Corte territoriale ha affermato (a pag. 11) che al lavoratore reclamante sarebbe stato intimato il recesso con comunicazione del 26.9.2017 da qualificarsi come licenziamento illegittimo per la mancanza di qualsiasi motivazione. Emerge poi che la Corte di appello ha qualificato il licenziamento come intimato per giustificato motivo oggettivo, sulla scorta delle difese rilasciate in giudizio dalla [OSCURATO:SOCIETA] ed hafatto applicazione della tutela di cui all’art.18, comma sesto previsto dalla legge 300/70, come novellato dalla legge n. 92/2012, per l’ipotesi di licenziamento “dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni”. Ha pure richiamato la Corte la previsione della seconda parte dell’art.18, 6°comma la quale prevede che il giudice possa applicare le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo allorchè “ sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento”. Ed a tale proposito la Corte ha affermato che nel caso di specie il reclamante non ha dimostrato la mancanza di giustificazione addotta da [OSCURATO:SOCIETA] e non l’ha neppure contestata. 6.-Alla luce di tutto quanto fin qui rilevato , il Collegio ritiene che le questioni dedotte con il quarto motivo del ricorso incidentale per cassazione richiedano una valutazione, da parte di questa Corte, rilevante ai fini nomofilattici, di talché si impone la rimessione della causa in pubblica udienza, con il coinvolgimento di tutte le parti e del Procuratore Generale sulle questioni di diritto prospettate. PQM La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione e trattazione della stessa in pubblica udienza