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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 29615/2022

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te ORDINANZA sul ricorso 7871-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese, in virtù di procura apposta in calce al ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - con troricorrente - per la cassazione della sentenza n. 787 del 2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 28 settembre 2016 e depositata il 7 ottobre 2016 (R.G.N. 1517/2014).

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le signore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in giudizio nei confronti dell'INPS allo scopo di chiedere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, in relazione al lavoro prestato come braccianti alle dipendenze dell'azienda agricola "[OSCURATO:PERSONA]".

Con sentenza del 12 novembre 2014, il Tribunale di Vallo della Lucania ha accolto la domanda, attribuendo alla documentazione acquisita e alle testimonianze raccolte un valore preponderante rispetto al verbale ispettivo dell'INPS, elaborato a distanza di tempo dall'esecuzione delle prestazioni lavorative.

2. Con sentenza pronunciata il 28 settembre 2016 e depositata il 7 ottobre 2016, recante il numero 787 del 2016, la Corte d'appello di Salerno ha accolto il gravame proposto dall'INPS e, in riforma dell'impugnata decisione, ha respinto i ricorsi delle lavoratrici, con compensazione delle spese .di entrambi i gradi di giudizio.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che le ricorrenti non hanno dato prova dell'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in quanto: a) sono inidonee, a tale scopo, le «risultanze meramente formali» riconducibili a un datore di lavoro di dubbia attendibilità, come emerge dagli accertamenti ispettivi «nel complesso nemmeno efficacemente contestati dalla parte attrice»; b) la prova del rapporto di lavoro subordinato non si può desumere dalle «generiche» deposizioni in ordine all'attività lavorativa nei fondi di Capaccio, che il verbale ispettivo nega siano mai stati detenuti dall'asserito datore di lavoro: sul generico racconto di testimoni, che hanno visto peraltro cancellata la propria posizione assicurativa, prevalgono «le comprovate circostanze risultanti dagli accertamenti ispettivi»; c) tardiva e inammissibile è la documentazione di un contratto d'affitto con [OSCURATO:SOCIETA]. per i fondi posti in agro di Cicerale: sollecitato a più riprese in sede di accertamento ispettivo, il titolare dell'azienda agricola non ha mai esibito alcun contratto d'affitto dei terreni; d) non sono state prodotte fatture di vendita negli anni oggetto dell'ispezione e, in quell'arco di tempo, l'unica attività agricola è stata praticata dal titolare, con 312 giornate lavorative; e) le allegazioni delle ricorrenti conducono a ravvisare «un'attività del tutto antieconomica, protratta per svariati anni con costi del personale e debiti contributivi del tutto sproporzionati»: peraltro, dal 2008 al 2010, per ammissione dello stesso datore di lavoro, non è stata praticata la raccolta delle olive e i terreni ubicati nell'agro di Cicerale non potevano essere raggiunti con i mezzi di trasporto, in mancanza di una strada d'accesso praticabile.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione, con tre motivi.

4. L'INPS resiste con controricorso.

5. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. -

6. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le signore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a sostegno della richiesta di cassare la decisione della Corte d'appello di Salerno, articolano tre motivi di ricorso.

1.1. Con il primo motivo, le ricorrenti deducono, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112, 329 e 436-bis cod. proc. civ.

La Corte di merito avrebbe fondato la decisione di rigetto delle domande sull'inattendibilità- dei testi, in difetto di specifiche censure dell'appellante.

L'INPS, invero, si sarebbe limitato a dolersi dell'omessa e insufficiente valutazione delle risultanze del verbale ispettivo e non avrebbe chiesto un riesame delle prove orali acquisite.

In violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), il giudice d'appello non avrebbe tenuto conto dell'acquiescenza dell'Istituto (art. 329 cod. proc. civ.), con conseguente decadenza ex art. 346 cod. proc. civ., e avrebbe così travalicato i limiti che le «evoluzioni legislative in materia di filtro» pongono alla cognizione del giudice del gravame.

1.2. Con il secondo mezzo, le lavoratrici, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. •15 e 116 cod. proc. civ. e omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione in riferimento agli artt.2697, 2700, 2727 e 2729 cod. civ. e all'art. 24 Cost.

La Corte territoriale avrebbe attribuito una «abnorme rilevanza» al verbale ispettivo, in generale sprovvisto di fede privilegiata con riguardo alla verità sostanziale degli apprezzamenti espressi e peraltro, nel caso di specie, superficiale e approssimativo.

Redatto solo ex post, nell'anno 2011, il verbale sarebbe carente di ogni accertamento in ordine ai singoli rapporti di lavoro, relativi ad annualità pregresse.

Inoltre, le conclusioni degl'ispettori sul fabbisogno di lavoro necessario non terrebbero nel debito conto la peculiarità dei territori e delle piantagioni e sarebbero viziate da «palesi ed evidenti contraddizioni ed incongruenze macroscopiche».

Le ricorrenti pongono l'accento sull'a mmissibilità della produzione del contratto d'affitto con [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., documento indispensabile ex art. 345 cod. proc. civ.

La fondatezza delle domande non sarebbe smentita né dalla mancata produzione delle fatture di vendita, né dall'allegata antieconomicità dell'attività agricola, né dall'irraggiungibilità dei fondi posti nell'agro di Cicerale, poiché tali elementi comunque non varrebbero ad escludere che le lavorazioni siano state realmente effettuate. 1.3.- Con la terza doglianza, le ricorrenti censurano, infine, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione in riferimento agli artt.2697 e 2721 cod. civ., 244 e seguenti cod. proc. civ. e 24 Cost.Avrebbe errato la Corte d'appello nel negare valore a testimonianze «univoche e concordanti», sorrette dalla conoscenza diretta dei fatti di causa e inequivocabili nel confermare gli elementi costitutivi di un rapporto di lavoro subordinato, e nell'omettere la «comparazione» e il «prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti», anche mediante eventuale rinnovazione dell'esame testimoniale (art. 257 cod. proc. civ.).

2. Il ricorso è inammissibile.

3. La prima censura non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto, per un verso, non coglie la ratio decidendi e, per altro verso, è formulata in termini apodittici ed è carente sotto il profilo della specificità.

3.1. Le ricorrenti muovono dal presupposto che la decisione della Corte territoriale poggi su un dato - l'inattendibilità dei testi - che l'INPS non avrebbe censurato con l'atto d'appello. 5 - Dalla sentenza impugnata, emerge che il giudice del gravame, nel reputare infondate le domande proposte, ha valorizzato una pluralità di elementi, che non si esauriscono nella mera inattendibilità dei testi escussi.

La Corte territoriale ha ritenuto insufficienti le risultanze documentali, attinenti a dati meramente formali e riconducibili a un datore di lavoro di dubbia attendibilità (pagina 3, punto 9), e ha osservato, anzitutto, che le deposizioni sono generiche in ordine all'attività di coltivazione dedotta a fondamento delle domande (pagina 4, punto 11).

La genericità delle deposizioni viene in rilievo ancor prima dell'inattendibilità, sulla quale verte la prima censura di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

Sulla genericità delle deposizioni indugia lo stesso atto d'appello, nel brano riportato a corredo del motivo di ricorso (pagina 3).

La sentenza impugnata ha poi valorizzato gli accertamenti ispettivi, in base alla considerazione che non siano stati nel loro complesso «efficacemente contestati dalla parte attrice» (pagina 3, punto 9).

Con tale complessa trama argomentativa, che non annette rilievo al solo profilo della credibilità dei testimoni, la parte ricorrente non si confronta.

3.2. Quanto alla violazione della normativa sul "filtro" in appello, le deduzioni della parte ricorrente non sono suffragate da argomentazioni che consentano a questa Corte di intendere la portata e la decisività delle censure.

3.3. Il motivo, infine, non è rispettoso del requisito di specificità.

L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo.

Ammissibilità che l'INPS nel controricorso ha contestato (pagina 2), replicando di aver comunque criticato nella sua interezza la sentenza di primo grado.

Allorché sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del tantum devolutum quantum appellatum, è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi significativi dell'atto d'appello (Cass., sez. lav., 8 giugno 2016, n. 11738), dai quali si possa evincere con certezza che un dato profilo controverso sia stato o meno devoluto alla cognizione del giudice del gravame e formi così oggetto di specifica doglianza.

I cenni rapsodici all'atto d'appello non consentono di verificare ex actis la veridicità delle asserzioni della parte ricorrente, che esclude recisamente la proposizione di critiche in merito alla genuinità dei testimoni.

4. Inammissibili risultano anche il secondo e il terzo mezzo che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente.

I motivi contestano il valore probatorio decisivo attribuito al verbale ispettivo e la scelta di svalutare le altre deposizioni acquisite, a dispetto della precisione e della concordanza che le caratterizzerebbero.

Plurime sono le ragioni d'inammissibilità che impediscono a questa Corte il vaglio delle censure.

5. Per alcune delle norme di cui lamenta la violazione, la parte ricorrente si limita a una enunciazione pura e semplice, che non illustra in modo adeguato il dedotto profilo di contrasto.

Generico è il richiamo all'art. 24 Cost., racchiuso sia nella seconda che nella terza censura, e ugualmente generico è il riferimento del terzo mezzo all'art. 2721 cod. civ., che riguarda i limiti alla prova testimoniale dei contratti.

I medesimi profili d'inammissibilità inficiano il terzo motivo, nella parte in cui menziona gli artt. 244 e seguenti cod. proc. civ., enumerati cumulativamente senza alcuna disamina del contenuto precettivo delle disparate disposizioni del codice di rito e delle violazioni in cui il giudice d'appello sarebbe incorso.

6. Inammissibile, in quanto irritualmente dedotta, è poi la censura di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., prospettata sia con il secondo che con il terzo motivo.

Inammissibile è anche la doglianza sulla violazione degli artt.2727 e 2729 cod. civ., formulata con il secondo mezzo.

Giova ricordare, in linea preliminare, in quali termini le violazioni delle predette norme possano essere dedotte in questa sede.

6.1. In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio).

È inammissibile la diversa doglianza che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, in quanto tale attività valutativa è consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., S.U., 30 settembre 2020, n. 20867).

6.2. In tema di ricorso per cassazione, la censura di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento" e abbia preteso di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale).

La doglianza è ammissibile anche qualora il giudice abbia dichiarato di valutare secondo il suo prudente apprezzamento una prova soggetta ad una specifica regola di valutazione.

Ove invece si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., S.U., 30 settembre 2020, n. 20867, cit.).

6.3. Quanto alla violazione del precetto dell'art. 2697 cod. civ., essa si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione della predetta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente assolto l'onere della prova.

In questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313).

6.4. La violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ. può essere dedotta in cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo si può basare su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicabile dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass., sez.

II, 21 marzo 2022, n. 9054).

7. Le censure della parte ricorrente non sono conformi al paradigma enucleato da questa Corte.

A tale riguardo, si deve rilevare che il giudice d'appello ha deciso la fattispecie sottoposta al suo esame in applicazione del principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza oramai costante di questa Corte: «Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al regio decreto 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo.

Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa» (Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133, richiamata dalla sentenza della Corte d'appello al punto 8).

Il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi e alle relative prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge (Cass., sez. lav., 15 settembre 2017, n. 21514).

Quando l'INPS, in séguito al controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, gravà sul lavoratore l'onere di dimostrare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 11 febbraio 2016, n. 2739).

Il giudice, a fronte delle contestazioni dell'Istituto, non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione sulla base della libera e prudente valutazione della rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass., sez. lav., 2 agosto 2012, n. 13877).

8. Con tale ponderato apprezzamento di tutti gli elementi probatori acquisiti al giudizio, la Corte di merito ha mostrato di cimentarsi, senza attribuire alcuna fede privilegiata alle risultanze del verbale d'ispezione e senza alterare le regole di riparto dell'onere della prova.

Né la Corte salernitana ha assegnato rilievo a elementi privi di gravità, precisione e concordanza, in contrasto con gli artt. 2727 e 2729 cod. civ.

All'esito di un vaglio analitico di tutte le emergenze probatorie e degli elementi logici che incrinano la forza persuasiva degli assunti delle ricorrenti, la Corte territoriale esclude che le lavoratrici abbiano fornito una prova rigorosa degli elementi costitutivi della domanda.

Il fulcro delle censure risiede nel dissenso rispetto alla valutazione compiuta in punto di fatto dal giudice d'appello.

A tale valutazione la parte ricorrente si limita a contrapporre quella del giudice di primo grado.

Le doglianze si collocano sul piano del fatto ed è significativo che evochino, sin dalla rubrica del secondo e del terzo motivo, il paradigma dell'insufficiente motivazione, superato dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella versione ratione temporis applicabile.

Sotto le mentite spoglie della violazione di legge, i motivi di ricorso ambiscono a una rivalutazione dei fatti storici, già sottoposti a esaustivo e convincente scrutinio dalla Corte d'appello, e sono, pertanto, anche sotto tale profilo inammissibili (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476).

Peraltro, la parte ricorrente non ha neppure scalfito efficacemente alcuni degli elementi addotti dalla Corte territoriale allo scopo di avvalorare la statuizione di rigetto delle domande: fra questi spiccano - come si è già ricordato - l'inidoneità delle acquisizioni documentali a fondare il convincimento del giudice, in quanto formate da un datore di lavoro di dubbia credibilità, la mancanza di contestazioni persuasive in ordine al complesso dell'accertamento ispettivo (punto 9), la genericità delle deposizioni, contraddette da elementi logici preponderanti.

9. Dalle considerazioni svolte discende, dunque, l'inammissibilità del ricorso.

10. Le spese di lite non sono ripetibili, in virtù della dichiarazione resa dalle ricorrenti ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (fra le molte, Cass., sez.

VI-L, 20 gennaio 2022, n. 1720) e richiamata nelle conclusioni dell'odierno ricorso.

11. A norma dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si deve dare atto con la presente ordinanza (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245), per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara la sussistenza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 7871-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese, in virtù di procura apposta in calce al ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - con troricorrente - per la cassazione della sentenza n. 787 del 2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 28 settembre 2016 e depositata il 7 ottobre 2016 (R.G.N. 1517/2014). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le signore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in giudizio nei confronti dell'INPS allo scopo di chiedere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, in relazione al lavoro prestato come braccianti alle dipendenze dell'azienda agricola "[OSCURATO:PERSONA]". Con sentenza del 12 novembre 2014, il Tribunale di Vallo della Lucania ha accolto la domanda, attribuendo alla documentazione acquisita e alle testimonianze raccolte un valore preponderante rispetto al verbale ispettivo dell'INPS, elaborato a distanza di tempo dall'esecuzione delle prestazioni lavorative. 2. Con sentenza pronunciata il 28 settembre 2016 e depositata il 7 ottobre 2016, recante il numero 787 del 2016, la Corte d'appello di Salerno ha accolto il gravame proposto dall'INPS e, in riforma dell'impugnata decisione, ha respinto i ricorsi delle lavoratrici, con compensazione delle spese .di entrambi i gradi di giudizio. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che le ricorrenti non hanno dato prova dell'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in quanto: a) sono inidonee, a tale scopo, le «risultanze meramente formali» riconducibili a un datore di lavoro di dubbia attendibilità, come emerge dagli accertamenti ispettivi «nel complesso nemmeno efficacemente contestati dalla parte attrice»; b) la prova del rapporto di lavoro subordinato non si può desumere dalle «generiche» deposizioni in ordine all'attività lavorativa nei fondi di Capaccio, che il verbale ispettivo nega siano mai stati detenuti dall'asserito datore di lavoro: sul generico racconto di testimoni, che hanno visto peraltro cancellata la propria posizione assicurativa, prevalgono «le comprovate circostanze risultanti dagli accertamenti ispettivi»; c) tardiva e inammissibile è la documentazione di un contratto d'affitto con [OSCURATO:SOCIETA]. per i fondi posti in agro di Cicerale: sollecitato a più riprese in sede di accertamento ispettivo, il titolare dell'azienda agricola non ha mai esibito alcun contratto d'affitto dei terreni; d) non sono state prodotte fatture di vendita negli anni oggetto dell'ispezione e, in quell'arco di tempo, l'unica attività agricola è stata praticata dal titolare, con 312 giornate lavorative; e) le allegazioni delle ricorrenti conducono a ravvisare «un'attività del tutto antieconomica, protratta per svariati anni con costi del personale e debiti contributivi del tutto sproporzionati»: peraltro, dal 2008 al 2010, per ammissione dello stesso datore di lavoro, non è stata praticata la raccolta delle olive e i terreni ubicati nell'agro di Cicerale non potevano essere raggiunti con i mezzi di trasporto, in mancanza di una strada d'accesso praticabile. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione, con tre motivi. 4. L'INPS resiste con controricorso. 5. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. - 6. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le signore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a sostegno della richiesta di cassare la decisione della Corte d'appello di Salerno, articolano tre motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo, le ricorrenti deducono, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112, 329 e 436-bis cod. proc. civ. La Corte di merito avrebbe fondato la decisione di rigetto delle domande sull'inattendibilità- dei testi, in difetto di specifiche censure dell'appellante. L'INPS, invero, si sarebbe limitato a dolersi dell'omessa e insufficiente valutazione delle risultanze del verbale ispettivo e non avrebbe chiesto un riesame delle prove orali acquisite. In violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), il giudice d'appello non avrebbe tenuto conto dell'acquiescenza dell'Istituto (art. 329 cod. proc. civ.), con conseguente decadenza ex art. 346 cod. proc. civ., e avrebbe così travalicato i limiti che le «evoluzioni legislative in materia di filtro» pongono alla cognizione del giudice del gravame. 1.2. Con il secondo mezzo, le lavoratrici, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. •15 e 116 cod. proc. civ. e omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione in riferimento agli artt.2697, 2700, 2727 e 2729 cod. civ. e all'art. 24 Cost. La Corte territoriale avrebbe attribuito una «abnorme rilevanza» al verbale ispettivo, in generale sprovvisto di fede privilegiata con riguardo alla verità sostanziale degli apprezzamenti espressi e peraltro, nel caso di specie, superficiale e approssimativo. Redatto solo ex post, nell'anno 2011, il verbale sarebbe carente di ogni accertamento in ordine ai singoli rapporti di lavoro, relativi ad annualità pregresse. Inoltre, le conclusioni degl'ispettori sul fabbisogno di lavoro necessario non terrebbero nel debito conto la peculiarità dei territori e delle piantagioni e sarebbero viziate da «palesi ed evidenti contraddizioni ed incongruenze macroscopiche». Le ricorrenti pongono l'accento sull'a mmissibilità della produzione del contratto d'affitto con [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., documento indispensabile ex art. 345 cod. proc. civ. La fondatezza delle domande non sarebbe smentita né dalla mancata produzione delle fatture di vendita, né dall'allegata antieconomicità dell'attività agricola, né dall'irraggiungibilità dei fondi posti nell'agro di Cicerale, poiché tali elementi comunque non varrebbero ad escludere che le lavorazioni siano state realmente effettuate. 1.3.- Con la terza doglianza, le ricorrenti censurano, infine, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione in riferimento agli artt.2697 e 2721 cod. civ., 244 e seguenti cod. proc. civ. e 24 Cost.Avrebbe errato la Corte d'appello nel negare valore a testimonianze «univoche e concordanti», sorrette dalla conoscenza diretta dei fatti di causa e inequivocabili nel confermare gli elementi costitutivi di un rapporto di lavoro subordinato, e nell'omettere la «comparazione» e il «prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti», anche mediante eventuale rinnovazione dell'esame testimoniale (art. 257 cod. proc. civ.). 2. Il ricorso è inammissibile. 3. La prima censura non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto, per un verso, non coglie la ratio decidendi e, per altro verso, è formulata in termini apodittici ed è carente sotto il profilo della specificità. 3.1. Le ricorrenti muovono dal presupposto che la decisione della Corte territoriale poggi su un dato - l'inattendibilità dei testi - che l'INPS non avrebbe censurato con l'atto d'appello. 5 - Dalla sentenza impugnata, emerge che il giudice del gravame, nel reputare infondate le domande proposte, ha valorizzato una pluralità di elementi, che non si esauriscono nella mera inattendibilità dei testi escussi. La Corte territoriale ha ritenuto insufficienti le risultanze documentali, attinenti a dati meramente formali e riconducibili a un datore di lavoro di dubbia attendibilità (pagina 3, punto 9), e ha osservato, anzitutto, che le deposizioni sono generiche in ordine all'attività di coltivazione dedotta a fondamento delle domande (pagina 4, punto 11). La genericità delle deposizioni viene in rilievo ancor prima dell'inattendibilità, sulla quale verte la prima censura di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. Sulla genericità delle deposizioni indugia lo stesso atto d'appello, nel brano riportato a corredo del motivo di ricorso (pagina 3). La sentenza impugnata ha poi valorizzato gli accertamenti ispettivi, in base alla considerazione che non siano stati nel loro complesso «efficacemente contestati dalla parte attrice» (pagina 3, punto 9). Con tale complessa trama argomentativa, che non annette rilievo al solo profilo della credibilità dei testimoni, la parte ricorrente non si confronta. 3.2. Quanto alla violazione della normativa sul "filtro" in appello, le deduzioni della parte ricorrente non sono suffragate da argomentazioni che consentano a questa Corte di intendere la portata e la decisività delle censure. 3.3. Il motivo, infine, non è rispettoso del requisito di specificità. L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo. Ammissibilità che l'INPS nel controricorso ha contestato (pagina 2), replicando di aver comunque criticato nella sua interezza la sentenza di primo grado. Allorché sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del tantum devolutum quantum appellatum, è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi significativi dell'atto d'appello (Cass., sez. lav., 8 giugno 2016, n. 11738), dai quali si possa evincere con certezza che un dato profilo controverso sia stato o meno devoluto alla cognizione del giudice del gravame e formi così oggetto di specifica doglianza. I cenni rapsodici all'atto d'appello non consentono di verificare ex actis la veridicità delle asserzioni della parte ricorrente, che esclude recisamente la proposizione di critiche in merito alla genuinità dei testimoni. 4. Inammissibili risultano anche il secondo e il terzo mezzo che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente. I motivi contestano il valore probatorio decisivo attribuito al verbale ispettivo e la scelta di svalutare le altre deposizioni acquisite, a dispetto della precisione e della concordanza che le caratterizzerebbero. Plurime sono le ragioni d'inammissibilità che impediscono a questa Corte il vaglio delle censure. 5. Per alcune delle norme di cui lamenta la violazione, la parte ricorrente si limita a una enunciazione pura e semplice, che non illustra in modo adeguato il dedotto profilo di contrasto. Generico è il richiamo all'art. 24 Cost., racchiuso sia nella seconda che nella terza censura, e ugualmente generico è il riferimento del terzo mezzo all'art. 2721 cod. civ., che riguarda i limiti alla prova testimoniale dei contratti. I medesimi profili d'inammissibilità inficiano il terzo motivo, nella parte in cui menziona gli artt. 244 e seguenti cod. proc. civ., enumerati cumulativamente senza alcuna disamina del contenuto precettivo delle disparate disposizioni del codice di rito e delle violazioni in cui il giudice d'appello sarebbe incorso. 6. Inammissibile, in quanto irritualmente dedotta, è poi la censura di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., prospettata sia con il secondo che con il terzo motivo. Inammissibile è anche la doglianza sulla violazione degli artt.2727 e 2729 cod. civ., formulata con il secondo mezzo. Giova ricordare, in linea preliminare, in quali termini le violazioni delle predette norme possano essere dedotte in questa sede. 6.1. In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio). È inammissibile la diversa doglianza che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, in quanto tale attività valutativa è consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., S.U., 30 settembre 2020, n. 20867). 6.2. In tema di ricorso per cassazione, la censura di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento" e abbia preteso di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale). La doglianza è ammissibile anche qualora il giudice abbia dichiarato di valutare secondo il suo prudente apprezzamento una prova soggetta ad una specifica regola di valutazione. Ove invece si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., S.U., 30 settembre 2020, n. 20867, cit.). 6.3. Quanto alla violazione del precetto dell'art. 2697 cod. civ., essa si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione della predetta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente assolto l'onere della prova. In questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313). 6.4. La violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ. può essere dedotta in cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo si può basare su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicabile dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass., sez. II, 21 marzo 2022, n. 9054). 7. Le censure della parte ricorrente non sono conformi al paradigma enucleato da questa Corte. A tale riguardo, si deve rilevare che il giudice d'appello ha deciso la fattispecie sottoposta al suo esame in applicazione del principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza oramai costante di questa Corte: «Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al regio decreto 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa» (Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133, richiamata dalla sentenza della Corte d'appello al punto 8). Il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi e alle relative prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge (Cass., sez. lav., 15 settembre 2017, n. 21514). Quando l'INPS, in séguito al controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, gravà sul lavoratore l'onere di dimostrare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 11 febbraio 2016, n. 2739). Il giudice, a fronte delle contestazioni dell'Istituto, non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione sulla base della libera e prudente valutazione della rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass., sez. lav., 2 agosto 2012, n. 13877). 8. Con tale ponderato apprezzamento di tutti gli elementi probatori acquisiti al giudizio, la Corte di merito ha mostrato di cimentarsi, senza attribuire alcuna fede privilegiata alle risultanze del verbale d'ispezione e senza alterare le regole di riparto dell'onere della prova. Né la Corte salernitana ha assegnato rilievo a elementi privi di gravità, precisione e concordanza, in contrasto con gli artt. 2727 e 2729 cod. civ. All'esito di un vaglio analitico di tutte le emergenze probatorie e degli elementi logici che incrinano la forza persuasiva degli assunti delle ricorrenti, la Corte territoriale esclude che le lavoratrici abbiano fornito una prova rigorosa degli elementi costitutivi della domanda. Il fulcro delle censure risiede nel dissenso rispetto alla valutazione compiuta in punto di fatto dal giudice d'appello. A tale valutazione la parte ricorrente si limita a contrapporre quella del giudice di primo grado. Le doglianze si collocano sul piano del fatto ed è significativo che evochino, sin dalla rubrica del secondo e del terzo motivo, il paradigma dell'insufficiente motivazione, superato dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella versione ratione temporis applicabile. Sotto le mentite spoglie della violazione di legge, i motivi di ricorso ambiscono a una rivalutazione dei fatti storici, già sottoposti a esaustivo e convincente scrutinio dalla Corte d'appello, e sono, pertanto, anche sotto tale profilo inammissibili (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476). Peraltro, la parte ricorrente non ha neppure scalfito efficacemente alcuni degli elementi addotti dalla Corte territoriale allo scopo di avvalorare la statuizione di rigetto delle domande: fra questi spiccano - come si è già ricordato - l'inidoneità delle acquisizioni documentali a fondare il convincimento del giudice, in quanto formate da un datore di lavoro di dubbia credibilità, la mancanza di contestazioni persuasive in ordine al complesso dell'accertamento ispettivo (punto 9), la genericità delle deposizioni, contraddette da elementi logici preponderanti. 9. Dalle considerazioni svolte discende, dunque, l'inammissibilità del ricorso. 10. Le spese di lite non sono ripetibili, in virtù della dichiarazione resa dalle ricorrenti ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (fra le molte, Cass., sez. VI-L, 20 gennaio 2022, n. 1720) e richiamata nelle conclusioni dell'odierno ricorso. 11. A norma dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si deve dare atto con la presente ordinanza (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245), per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara la sussistenza d
Sentenza Cassazione n. 29615/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris