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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06903/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa del 27/5/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente in grado d'appello. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1 II Tribunale di Ragusa, in sede di appello, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di minaccia a lui ascritti per intervenuta prescrizione, confermando la condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile e al rimborso delle spese di costituzione.

2. Con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 578 cod. proc.pen., per l'omessa motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili.

3. Il ricorso è fondato.

Ed invero, il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per cui in primo grado vi è stata condanna anche al risarcimento del danno, deve esaminare, a noma dell'art. 578 cod. proc. pen. i motivi di gravame proposti dall'imputato unicamente con riguardo alle disposizioni e ai capi della sentenza concernenti gli interessi civili (Sez. 6, n. 46099 del 01/12/2021, Bonfigli, Rv. 282751).

Il Tribunale di Ragusa si è limitato, invece, a dichiarare la prescrizione del reato e a confermare, senza la ben che minima motivazione, la condanna al risarcimento del danno.

Il ricorso, pertanto, è fondato e deve essere accolto.

4. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, conformemente a quanto chiarito da Sez.

U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087, secondo cui, nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia) senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Roma, 22 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente , A na Mauro n [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa del 27/5/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente in grado d'appello. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1 II Tribunale di Ragusa, in sede di appello, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di minaccia a lui ascritti per intervenuta prescrizione, confermando la condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile e al rimborso delle spese di costituzione. 2. Con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 578 cod. proc.pen., per l'omessa motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili. 3. Il ricorso è fondato. Ed invero, il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per cui in primo grado vi è stata condanna anche al risarcimento del danno, deve esaminare, a noma dell'art. 578 cod. proc. pen. i motivi di gravame proposti dall'imputato unicamente con riguardo alle disposizioni e ai capi della sentenza concernenti gli interessi civili (Sez. 6, n. 46099 del 01/12/2021, Bonfigli, Rv. 282751). Il Tribunale di Ragusa si è limitato, invece, a dichiarare la prescrizione del reato e a confermare, senza la ben che minima motivazione, la condanna al risarcimento del danno. Il ricorso, pertanto, è fondato e deve essere accolto. 4. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, conformemente a quanto chiarito da Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087, secondo cui, nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia) senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Roma, 22 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente , A na Mauro n [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]
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