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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03159/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i tre motivi di cui si compone il ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità della rapina aggravata (il primo), all'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. (il secondo) e al diniego delle circostanze attenuanti generiche (il terzo), oltre che manifestamente infondati, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede, prospettando tutti profili di censura già dedotti in appello e congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e solamente apparenti; che, in particolare, per quanto attiene al primo motivo di ricorso, deve sottolinearsi che il giudizio circa l'applicabilità della suddetta attenuante, costituisce una quaestio facti rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, e pertanto non sindacabile in questa sede se sorretta, come nel caso di specie, da congrue e non illogiche argomentazioni (si vedano le pagg. 8 e 9 della impugnata sentenza); che, per quanto attiene al secondo motivo, deve ravvisarsi che i giudici di appello hanno posto a base della ritenuta non configurabilità della speciale tenuità del danno, una motivazione esente da vizi censurabili in questa sede (si vedano le pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata), facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez, U, n. 42124 del 27/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287095 - 02; Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024, Aamara, Rv. 286097 - 01; Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01; Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950 - 01; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01); che, infine, anche con precipuo riferimento alle circostanze attenuanti generiche, deve sottolinearsi come la Corte territoriale abbia congruamente motivato il diniego della richiesta, in linea con l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), sottolineando: l'assenza di elementi positivi valorizzabili, la gravità della condotta, la rilevante pericolosità sociale dimostrata dall'imputato, la mancanza di segni di resipiscenza e/o di volontà di riparare al danno causato alle vittime; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i tre motivi di cui si compone il ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità della rapina aggravata (il primo), all'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. (il secondo) e al diniego delle circostanze attenuanti generiche (il terzo), oltre che manifestamente infondati, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede, prospettando tutti profili di censura già dedotti in appello e congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e solamente apparenti; che, in particolare, per quanto attiene al primo motivo di ricorso, deve sottolinearsi che il giudizio circa l'applicabilità della suddetta attenuante, costituisce una quaestio facti rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, e pertanto non sindacabile in questa sede se sorretta, come nel caso di specie, da congrue e non illogiche argomentazioni (si vedano le pagg. 8 e 9 della impugnata sentenza); che, per quanto attiene al secondo motivo, deve ravvisarsi che i giudici di appello hanno posto a base della ritenuta non configurabilità della speciale tenuità del danno, una motivazione esente da vizi censurabili in questa sede (si vedano le pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata), facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez, U, n. 42124 del 27/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287095 - 02; Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024, Aamara, Rv. 286097 - 01; Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01; Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950 - 01; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01); che, infine, anche con precipuo riferimento alle circostanze attenuanti generiche, deve sottolinearsi come la Corte territoriale abbia congruamente motivato il diniego della richiesta, in linea con l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), sottolineando: l'assenza di elementi positivi valorizzabili, la gravità della condotta, la rilevante pericolosità sociale dimostrata dall'imputato, la mancanza di segni di resipiscenza e/o di volontà di riparare al danno causato alle vittime; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
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