CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13011/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] che ha anche presentato memoria, è inammissibile. Quanto al primo motivo in ordine al diniego della fattispecie ex art. 73 COMITIEI 5 del DPR 309/90 la corte ne ha illustrato congruamente le ragioni (quanto agli incassi, modalità, insistenza Od favorire acquisti, facilità di approvvigiona n' ento, accortezza) senza che emerga alcuna motivazione "manifestamente" viziala sul piano logico così che ad essa di oppone solo una mera rivalutazione del tema. Analoghe considerazioni devono formularsi quanto alla contestata applicazione della recidiva, profilo di gravame già proposto e confutato, con coerenza, 1:ui si contrappone una riproposta censura priva di novità, peraltro. rispetto a qua n:o già dedotto e contrastato in motivazione. Riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche emerge la escli. sione di elementi positivi anche a fronte delle già argomentate ragioni di rilevanza d reati precedenti e delle modalità di azione (da considerarsi nel quadro di una lAtura complessiva doverosa della sentenza) in linea con l'indirizzo per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per Effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente hl solo stato di incensuratezza dell'imputato. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 - 01 Quanto alle critiche in punto di pena, le argomentazioni dei giudici sono coer anti e corrette e ad esse si oppone solo una mera rivalutazione di dati. Va ricordalo che con il ricorso in cassazione non si instaura un terzo grado di merito né si focalizza l'attenzione sul processo quanto sulla sentenza. E' questo il fuoco dell'impug .i.: zione di cui si devono cogliere o eventuali vizi di violazione di legge, che tendenzialinente presuppongono dati inequivoci e indiscutibili nella loro realtà., per i quali investigare la veste giuridica, o vizi di motivazione, che devono emergere dalla sentenza in sé, quasi astraendone dall'oggetto ossia dai dati di merito, a n - elio di volere dedurre, secondo regole invero rigorose, il vizio di travisamento della piova. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib , con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend2. Così deciso in