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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03935/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letternerftite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Frosinone in data 14/10/2019, con cui era accolto parzialmente il reclamo ex art. 35-ter

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) del suddetto, relativamente alla detenzione presso la Casa circondariale di Catania-Bicocca per il periodo dal 16 febbraio 2018 al 2 maggio 2018, venendo lo stesso dichiarato inammissibile nel resto.

2. Avverso tale ordinanza Floridia ricorre per cassazione, tramite i propri difensori di fiducia, lamentando violazione degli artt. 35-ter Ord. pen., 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Ci si duole che prima il Magistrato di sorveglianza e poi il Tribunale di sorveglianza non abbiano fatto buon governo dei principi in materia di trattamento detentivo in violazione dell'art. 3 Cedu, limitandosi ad affermare che i periodi di detenzione in celle inferiori a 3 mq. sono stati compensati con attività intramurarie, riferite nelle relazioni pervenute ma mai dimostrate.

I difensori insistono per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Va premesso che avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza in materia di rimedi risarcitori per violazione dell'art. 3 Cedu il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge - applicandosi la disciplina del reclamo giurisdizionale di cui all'art. 35 bis ord. pen., tra cui il comma 4 bis di detto articolo - per cui risulta anche improprio il riferimento difensivo al vizio di motivazione.

Il provvedimento impugnato muove dall'insegnamento delle Sezioni Unite, di cui alla sentenza n. 6551 del 24/09/2020 - dep. 2021, ricorrente Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Rv. 280433 - 02, secondo cui in tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati, previsti dall'art. 35-ter ord. pen, i fattori compensativi, costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione.

Evidenzia, quindi, che: - con riguardo alla detenzione presso l'Istituto di Catania-[OSCURATO:PERSONA], Floridia ha fruito di una cella con uno spazio minimo al di sotto dei tre metri quadri per un breve periodo, comunque le camere erano dotate di servizi igienici in un vano separato, con doccia con acqua calda, e di due finestre che permettevano un'adeguata illuminazione ed areazione, e nel periodo in esame il detenuto ha avuto la possibilità di fruire di 4 ore d'aria al giorno presso i cortili di passeggio del reparto, ha partecipato con regolarità alle attivitàr-eative e sportive proposte all'interno dell'istituto e ha potuto fruire del campo sportivo tre volte a settimana, dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 13.00 alle 14.30; - con riguardo alla detenzione presso il carcere di Catania-Bicocca, Floridia ha avuto uno spazio al di sotto dei tre metri quadri per soli sei giorni e comunque durante gli stessi ha fruito di locali dotati di ampie finestre che consentivano l'areazione e l'illuminazione e di docce con acqua calda per quattro ore la mattina e oltre due ore il pomeriggio, ha usufruito di quattro ore d'aria al giorno e ha partecipato ad attività ricreative e sportive; - con riguardo alla detenzione presso il carcere di Ragusa, il detenuto ha fruito di uno spazio minimo ben al di sotto dei tre metri quadri per pochi giorni, godendo per la maggior parte del tempo di uno spazio minimo vicino ai 3 mq. (2,90), ha avuto nella stanza una finestra ampia che consentiva il passaggio di aria e luce, ha fruito di docce con acqua calda secondo le turnazioni e, durante il periodo di detenzione in esame, ha potuto godere di permanenza all'aria aperta per quattro ore, ha potuto svolgere attività sportiva presso un campetto annesso e ha partecipato ad un corso di restauro, con la possibilità di uscire dalla camera di pernottamento per complessive otto ore.

A tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi all'interpretazione giurisprudenziale del dato normativo che si assume violato, considerato che i periodi di detenzione in celle inferiori a tre metri quadri sono stati brevi e costantemente compensati con ore d'aria, accesso a progetti formativi e altre opportunità di socializzazione puntualmente riportate nell'ordinanza, l'impugnazione si limita a lamentare una compensazione non dimostrata, a fronte di precise relazioni delle Case circondariali, così manifestando la propria infondatezza.

2. Per queste ragioni, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letternerftite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Frosinone in data 14/10/2019, con cui era accolto parzialmente il reclamo ex art. 35-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) del suddetto, relativamente alla detenzione presso la Casa circondariale di Catania-Bicocca per il periodo dal 16 febbraio 2018 al 2 maggio 2018, venendo lo stesso dichiarato inammissibile nel resto. 2. Avverso tale ordinanza Floridia ricorre per cassazione, tramite i propri difensori di fiducia, lamentando violazione degli artt. 35-ter Ord. pen., 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Ci si duole che prima il Magistrato di sorveglianza e poi il Tribunale di sorveglianza non abbiano fatto buon governo dei principi in materia di trattamento detentivo in violazione dell'art. 3 Cedu, limitandosi ad affermare che i periodi di detenzione in celle inferiori a 3 mq. sono stati compensati con attività intramurarie, riferite nelle relazioni pervenute ma mai dimostrate. I difensori insistono per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Va premesso che avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza in materia di rimedi risarcitori per violazione dell'art. 3 Cedu il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge - applicandosi la disciplina del reclamo giurisdizionale di cui all'art. 35 bis ord. pen., tra cui il comma 4 bis di detto articolo - per cui risulta anche improprio il riferimento difensivo al vizio di motivazione. Il provvedimento impugnato muove dall'insegnamento delle Sezioni Unite, di cui alla sentenza n. 6551 del 24/09/2020 - dep. 2021, ricorrente Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Rv. 280433 - 02, secondo cui in tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati, previsti dall'art. 35-ter ord. pen, i fattori compensativi, costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione. Evidenzia, quindi, che: - con riguardo alla detenzione presso l'Istituto di Catania-[OSCURATO:PERSONA], Floridia ha fruito di una cella con uno spazio minimo al di sotto dei tre metri quadri per un breve periodo, comunque le camere erano dotate di servizi igienici in un vano separato, con doccia con acqua calda, e di due finestre che permettevano un'adeguata illuminazione ed areazione, e nel periodo in esame il detenuto ha avuto la possibilità di fruire di 4 ore d'aria al giorno presso i cortili di passeggio del reparto, ha partecipato con regolarità alle attivitàr-eative e sportive proposte all'interno dell'istituto e ha potuto fruire del campo sportivo tre volte a settimana, dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 13.00 alle 14.30; - con riguardo alla detenzione presso il carcere di Catania-Bicocca, Floridia ha avuto uno spazio al di sotto dei tre metri quadri per soli sei giorni e comunque durante gli stessi ha fruito di locali dotati di ampie finestre che consentivano l'areazione e l'illuminazione e di docce con acqua calda per quattro ore la mattina e oltre due ore il pomeriggio, ha usufruito di quattro ore d'aria al giorno e ha partecipato ad attività ricreative e sportive; - con riguardo alla detenzione presso il carcere di Ragusa, il detenuto ha fruito di uno spazio minimo ben al di sotto dei tre metri quadri per pochi giorni, godendo per la maggior parte del tempo di uno spazio minimo vicino ai 3 mq. (2,90), ha avuto nella stanza una finestra ampia che consentiva il passaggio di aria e luce, ha fruito di docce con acqua calda secondo le turnazioni e, durante il periodo di detenzione in esame, ha potuto godere di permanenza all'aria aperta per quattro ore, ha potuto svolgere attività sportiva presso un campetto annesso e ha partecipato ad un corso di restauro, con la possibilità di uscire dalla camera di pernottamento per complessive otto ore. A tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi all'interpretazione giurisprudenziale del dato normativo che si assume violato, considerato che i periodi di detenzione in celle inferiori a tre metri quadri sono stati brevi e costantemente compensati con ore d'aria, accesso a progetti formativi e altre opportunità di socializzazione puntualmente riportate nell'ordinanza, l'impugnazione si limita a lamentare una compensazione non dimostrata, a fronte di precise relazioni delle Case circondariali, così manifestando la propria infondatezza. 2. Per queste ragioni, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc
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