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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36837/2022

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26028/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a. e [OSCURATO:PERSONA] ñ o s.l. , in persona de i rispettivi legal i rappresentant i pro tempore , rappresentat e e difes e dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studiodi quest’ultima, sito in Roma, vi a Tomacelli, 146 -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona de l legale rappresentant e pro tempore , rappresentatae difesa da gli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MichelaZavanella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, vialargo di [OSCURATO:PERSONA], 11 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3115 /201 9 , depositata il 7 giugno 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: marchio - la [OSCURATO:PERSONA] ñ a s.a. e la [OSCURATO:PERSONA] ñ o s.l. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del la Corte di appello di Napoli, depositata il 7 giugno 2019 , che, in accoglimento dell’appello dellaCapri s.r.l., ha respinto le loro domande p er l ’accertamento della contraffazione di tre modelli comunitari non registrati relativi a d altrettantidistinti capi di prodotti e della concorrenza sleale da parte della predetta [OSCURATO:SOCIETA]. e per la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni; -la C orte di appello ha dato atto che il locale Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda delle attrici, accertando la contraffazione del solo modello relativoa uno dei capi (una borsa) e il compimento di un atto di concorrenza sleale e condannando la convenuta al risarcimento dei danni, liquidati in euro 8.112,00; - ha riferito che il giudice di primo grado aveva ha motivato la sua decisionecon l’assoluta identità dei due modelli in comparazione e la dimostrata predivulgazione del prodotto delle attrici, ritenendo, invece, che, quanto agli altri modelli, queste ultime non avessero offerto idonea dimostrazione in merito alla loro preventiva commercializzazione rispetto quella operata dalla convenuta; - ha, quindi, accolto i gravami principale della [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione dell’insussistenza sia del requisito della novità, sia di quello della capacità individuale dei modelli vantati dalle attrici, dichiarando inammissibile l’appello incidentale proposto da queste ultime per difetto di specificità del motivo cui era affidato, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ.; -il ricorso è affidato a otto motivi; -resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo le ricorrenti denunciano la « falsa ed erronea applicazione di norma di legge ex artt. 1 e 7 Reg.

CE n. 6/2002 (art.360 n. 3 c.p.c.)»; -con il secondo deducono la «falsa ed erronea di fatti e documenti di causa (art. 360 n. 5 c.p.c.)»; - con tali doglianze evidenziano l’erroneità del la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il concetto di divulgazione non fosse integrato dalla conoscenza del modello da parte dei soggetti operanti nella catena distributiva, ma presupponesse la diffusione del prodotto anche al pubblico diconsumatori finali; - criticano, altresì, tale sentenza per aver ritenuto irrilevanti , ai fini dell’accertamento della divulgazione dei modelli, le bolle di consegna relative a tali prodotti, in quanto documenti contabili interni, benché le stesse fossero emesse in favore della [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, di un distinto soggetto giuridico; -con il terzo motivo si dolgono della «falsa ed erronea interpretazione di norma di leggeex art. 360 n. 3 c.p.c.», con il quarto della «falsa ed erronea interpretazione di fatti e documenti di causaex art. 360 n. 5 c.p.c.»e con il quinto della « omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. (art. 360 m. 3 e n. 4 c.p.c.)»; -con tali motivi criticano la decisione di appello per non aver ammesso la prova testimoniale articolata in primo grado, per ave ritenuto inattendibili, senza alcuna motivazione al riguardo,ledichiarazioni rese dai sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché per aver affermato che le attrici avrebbero dovuto reiterare in sede di appello le istanze probatorie avanzate in primo grado; -con il sesto motivo denunciano la « carenza di motivazione ex art. 112 c.p.c.», per aver la C orte di appello accolto il gravam e principale avverso la statuizione della sentenza di primo grado aventead oggetto la responsabilità della convenuta per concorrenza sleale senza alcuna motivazione; - con il settimo motivo deducono la « erronea e falsa applicazione dei criteri di legge circa la liquidazione del risarcimento del danno», per aver il giudice di appello er roneamente ritenuto che l’appello incidentale proposto fosse inammissibile per difetto di specificità dei motivi, evidenziando che, invece, il gravame proposto recava in modo puntuale le critiche mosse alla sentenza di primo grado e conteneva richieste istruttorie non esaminate; -con l’ultimo motivo si dolgono della « erronea e falsa applicazione di norme di legge circa la liquidazione delle spese», affermando che, in riforma della sentenza di appello, dovrà riconoscersi il loro diritto alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio di merito, nonché alla restituzione di quanto versato alla [OSCURATO:SOCIETA]. in esecuzione della sentenza di primo grado; - tutti i motivi sono inammissibili , fatta eccezione per il sesto che è infondato; - il primo motivo poggia sull’assunto fattuale consistente nella conoscenza dei modelli vantati dalle attrici presso gli operatori della catena distributiva, asseritamente dimostrato dalle bolle di consegna ai negozi monomarca, dalle fatture del fornitore del prodotto finito e dalle dichiarazioni dei designers; - tale presupposto , tuttavia, non è stat o oggetto di accertamento da parte della Corte d’appello, la quale, anzi, ha rilevato, da un lato, che le bolle di consegna prodotte in giudizio costituivano « documenti contabili interni … che non garantiscono alcuna sicura riferibilità ai prodotti di cui è causa e dimostrano al più spostamenti di merci», dall’altro, che la dichiarazione del sig. [OSCURATO:PERSONA], peraltro non resa con le garanzie della deposizione testimoniale, non era, sul punto, concludente, in quanto essa davaconto della creazione del modello della borsa nell’anno 2012, ma non anche dell’epoca della sua divulgazione e, in ogni caso, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dimostrato che modelli di borsa pressoché identici a quello delle attrici erano già diffusi e commercializzati sin dall’anno 2009;- orbene, si osserva che il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); -la censura in esame non rispetta, dunque, tale limite; - quanto al secondo motivo , si evidenzia che il viz io denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. p roc . c iv ., richiede la indicazione di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo, asseritamente non esaminato; - le ricorrenti non indicano quale sia tale fatto storico, limitandosi a denunciare l’erronea lettura e interpretazione di documenti probatori (ossia, le bolle di accompagnamento), per cui non rispettano il limite imposto dall’invocato paradigma normativo; -in ogni caso, la censura, nel lamentare la qualificazione da parte della Corte di appello delle bolle di consegna quali «documenti contabili interni»,non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata la quale fa discendere la irrilevanza tali documenti non già dal loro carattere «interno», quanto dalla loro inidoneità a dimostrare la riferibilità del loro oggetto ai prodotti di cui è causa, rappresentando solamente lo spostamento di merce non puntualmente individuata; -il terzo, quarto e quinto motivo, esaminabili congiuntamente, non si confrontano con la ratio decidendie, comunque, peccano di specificità; - come rilevato in precedenza la C orte di appello ha ritenuto che la dichiarazione resa dal signor [OSCURATO:PERSONA] R odriguez non fosse rilevante, in quanto inidoneaa dimostrare la data in cui il modello delle attrici era stato divulgato e, in ogni caso, quand’anche si volesse far coincidere la data della divulgazione con quella della sua creazione individuata dal dichiarante nell’anno 2012, a dimostrare a predivulgazione del modello rispetto modelli identici presenti a tale data sul mercato; -solamente ad abundantiam il giudice di secondo grado ha evidenziato che la dichiarazione in esame non è stata resa con le garanzie della deposizione testimoniale e che l’assunzione e la prova testimoniale sul punto non era stata articolata in sede di appello; - da quanto precede emerge che , diversamente da quanto indicato dalle ricorrenti,la dichiarazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] non è stata ritenuta inattendibile perché non assunta con la forma della prova testimoniale, ma non decisiva , in quanto inidonea a escludere la predivulgazione del modello; - in merito alla lamentata mancata ammissione delle prove testimoniali, le ricorrenti omettono di indicare se e dove le hanno articolate in primo grado e riproposte in appello, nonché quale fosse il loro contenuto, non consentendo a questa Corte di valutare l’ammissibilità della censura e la sua concludenza; - in ordine al sesto motivo deve rilevarsi che la Corte di appello ha ritenuto che le medesime considerazioni sviluppate con riferimento alla non tutelabilità del modello valessero a giustificare la reiezione della domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei danni per concorrenza sleale, per cui la censura di omessa motivazione risulta priva di pregio; - il settimo motivo non si confronta con la decisione impugnata, in quanto investe una questione, quella relativa ai criteri da utilizzarsi per la liquidazione del danno, che non è stata oggetto di esame da parte della Corte di appello, la quale, escludendo l’illecito dedotto, ha annullato la sentenza di condanna al risarcimento dei danni emanata dal Tribunale; - l’ultimo motivo non contiene alcuna specifica censura, autonomamente apprezzabile, alla sentenza impugnata, risolvendosi nella richiesta alla rifusione delle spese processuali dei giudizi di merito, che presuppone l’accoglimento del ricorso per cassazione; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 12.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedelle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26028/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a. e [OSCURATO:PERSONA] ñ o s.l. , in persona de i rispettivi legal i rappresentant i pro tempore , rappresentat e e difes e dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studiodi quest’ultima, sito in Roma, vi a Tomacelli, 146 -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona de l legale rappresentant e pro tempore , rappresentatae difesa da gli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MichelaZavanella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, vialargo di [OSCURATO:PERSONA], 11 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3115 /201 9 , depositata il 7 giugno 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: marchio - la [OSCURATO:PERSONA] ñ a s.a. e la [OSCURATO:PERSONA] ñ o s.l. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del la Corte di appello di Napoli, depositata il 7 giugno 2019 , che, in accoglimento dell’appello dellaCapri s.r.l., ha respinto le loro domande p er l ’accertamento della contraffazione di tre modelli comunitari non registrati relativi a d altrettantidistinti capi di prodotti e della concorrenza sleale da parte della predetta [OSCURATO:SOCIETA]. e per la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni; -la C orte di appello ha dato atto che il locale Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda delle attrici, accertando la contraffazione del solo modello relativoa uno dei capi (una borsa) e il compimento di un atto di concorrenza sleale e condannando la convenuta al risarcimento dei danni, liquidati in euro 8.112,00; - ha riferito che il giudice di primo grado aveva ha motivato la sua decisionecon l’assoluta identità dei due modelli in comparazione e la dimostrata predivulgazione del prodotto delle attrici, ritenendo, invece, che, quanto agli altri modelli, queste ultime non avessero offerto idonea dimostrazione in merito alla loro preventiva commercializzazione rispetto quella operata dalla convenuta; - ha, quindi, accolto i gravami principale della [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione dell’insussistenza sia del requisito della novità, sia di quello della capacità individuale dei modelli vantati dalle attrici, dichiarando inammissibile l’appello incidentale proposto da queste ultime per difetto di specificità del motivo cui era affidato, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ.; -il ricorso è affidato a otto motivi; -resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo le ricorrenti denunciano la « falsa ed erronea applicazione di norma di legge ex artt. 1 e 7 Reg. CE n. 6/2002 (art.360 n. 3 c.p.c.)»; -con il secondo deducono la «falsa ed erronea di fatti e documenti di causa (art. 360 n. 5 c.p.c.)»; - con tali doglianze evidenziano l’erroneità del la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il concetto di divulgazione non fosse integrato dalla conoscenza del modello da parte dei soggetti operanti nella catena distributiva, ma presupponesse la diffusione del prodotto anche al pubblico diconsumatori finali; - criticano, altresì, tale sentenza per aver ritenuto irrilevanti , ai fini dell’accertamento della divulgazione dei modelli, le bolle di consegna relative a tali prodotti, in quanto documenti contabili interni, benché le stesse fossero emesse in favore della [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, di un distinto soggetto giuridico; -con il terzo motivo si dolgono della «falsa ed erronea interpretazione di norma di leggeex art. 360 n. 3 c.p.c.», con il quarto della «falsa ed erronea interpretazione di fatti e documenti di causaex art. 360 n. 5 c.p.c.»e con il quinto della « omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. (art. 360 m. 3 e n. 4 c.p.c.)»; -con tali motivi criticano la decisione di appello per non aver ammesso la prova testimoniale articolata in primo grado, per ave ritenuto inattendibili, senza alcuna motivazione al riguardo,ledichiarazioni rese dai sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché per aver affermato che le attrici avrebbero dovuto reiterare in sede di appello le istanze probatorie avanzate in primo grado; -con il sesto motivo denunciano la « carenza di motivazione ex art. 112 c.p.c.», per aver la C orte di appello accolto il gravam e principale avverso la statuizione della sentenza di primo grado aventead oggetto la responsabilità della convenuta per concorrenza sleale senza alcuna motivazione; - con il settimo motivo deducono la « erronea e falsa applicazione dei criteri di legge circa la liquidazione del risarcimento del danno», per aver il giudice di appello er roneamente ritenuto che l’appello incidentale proposto fosse inammissibile per difetto di specificità dei motivi, evidenziando che, invece, il gravame proposto recava in modo puntuale le critiche mosse alla sentenza di primo grado e conteneva richieste istruttorie non esaminate; -con l’ultimo motivo si dolgono della « erronea e falsa applicazione di norme di legge circa la liquidazione delle spese», affermando che, in riforma della sentenza di appello, dovrà riconoscersi il loro diritto alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio di merito, nonché alla restituzione di quanto versato alla [OSCURATO:SOCIETA]. in esecuzione della sentenza di primo grado; - tutti i motivi sono inammissibili , fatta eccezione per il sesto che è infondato; - il primo motivo poggia sull’assunto fattuale consistente nella conoscenza dei modelli vantati dalle attrici presso gli operatori della catena distributiva, asseritamente dimostrato dalle bolle di consegna ai negozi monomarca, dalle fatture del fornitore del prodotto finito e dalle dichiarazioni dei designers; - tale presupposto , tuttavia, non è stat o oggetto di accertamento da parte della Corte d’appello, la quale, anzi, ha rilevato, da un lato, che le bolle di consegna prodotte in giudizio costituivano « documenti contabili interni … che non garantiscono alcuna sicura riferibilità ai prodotti di cui è causa e dimostrano al più spostamenti di merci», dall’altro, che la dichiarazione del sig. [OSCURATO:PERSONA], peraltro non resa con le garanzie della deposizione testimoniale, non era, sul punto, concludente, in quanto essa davaconto della creazione del modello della borsa nell’anno 2012, ma non anche dell’epoca della sua divulgazione e, in ogni caso, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dimostrato che modelli di borsa pressoché identici a quello delle attrici erano già diffusi e commercializzati sin dall’anno 2009;- orbene, si osserva che il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); -la censura in esame non rispetta, dunque, tale limite; - quanto al secondo motivo , si evidenzia che il viz io denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. p roc . c iv ., richiede la indicazione di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo, asseritamente non esaminato; - le ricorrenti non indicano quale sia tale fatto storico, limitandosi a denunciare l’erronea lettura e interpretazione di documenti probatori (ossia, le bolle di accompagnamento), per cui non rispettano il limite imposto dall’invocato paradigma normativo; -in ogni caso, la censura, nel lamentare la qualificazione da parte della Corte di appello delle bolle di consegna quali «documenti contabili interni»,non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata la quale fa discendere la irrilevanza tali documenti non già dal loro carattere «interno», quanto dalla loro inidoneità a dimostrare la riferibilità del loro oggetto ai prodotti di cui è causa, rappresentando solamente lo spostamento di merce non puntualmente individuata; -il terzo, quarto e quinto motivo, esaminabili congiuntamente, non si confrontano con la ratio decidendie, comunque, peccano di specificità; - come rilevato in precedenza la C orte di appello ha ritenuto che la dichiarazione resa dal signor [OSCURATO:PERSONA] R odriguez non fosse rilevante, in quanto inidoneaa dimostrare la data in cui il modello delle attrici era stato divulgato e, in ogni caso, quand’anche si volesse far coincidere la data della divulgazione con quella della sua creazione individuata dal dichiarante nell’anno 2012, a dimostrare a predivulgazione del modello rispetto modelli identici presenti a tale data sul mercato; -solamente ad abundantiam il giudice di secondo grado ha evidenziato che la dichiarazione in esame non è stata resa con le garanzie della deposizione testimoniale e che l’assunzione e la prova testimoniale sul punto non era stata articolata in sede di appello; - da quanto precede emerge che , diversamente da quanto indicato dalle ricorrenti,la dichiarazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] non è stata ritenuta inattendibile perché non assunta con la forma della prova testimoniale, ma non decisiva , in quanto inidonea a escludere la predivulgazione del modello; - in merito alla lamentata mancata ammissione delle prove testimoniali, le ricorrenti omettono di indicare se e dove le hanno articolate in primo grado e riproposte in appello, nonché quale fosse il loro contenuto, non consentendo a questa Corte di valutare l’ammissibilità della censura e la sua concludenza; - in ordine al sesto motivo deve rilevarsi che la Corte di appello ha ritenuto che le medesime considerazioni sviluppate con riferimento alla non tutelabilità del modello valessero a giustificare la reiezione della domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei danni per concorrenza sleale, per cui la censura di omessa motivazione risulta priva di pregio; - il settimo motivo non si confronta con la decisione impugnata, in quanto investe una questione, quella relativa ai criteri da utilizzarsi per la liquidazione del danno, che non è stata oggetto di esame da parte della Corte di appello, la quale, escludendo l’illecito dedotto, ha annullato la sentenza di condanna al risarcimento dei danni emanata dal Tribunale; - l’ultimo motivo non contiene alcuna specifica censura, autonomamente apprezzabile, alla sentenza impugnata, risolvendosi nella richiesta alla rifusione delle spese processuali dei giudizi di merito, che presuppone l’accoglimento del ricorso per cassazione; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 12.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedelle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un
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