CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 26054/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], preso atto che è stata inviata memoria che tuttavia deve reputarsi tardiva in quanto pervenuta il 26 maggio 2024, alle ore 19.08 (cfr. comunicazione PEC); ritenuto che tutti i motivi di ricorso siano generici e meramente reiterativi perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato, in particolare, che la Corte d'appello ha correttamente motivato: (i) sulla riferibilità dei beni all'imputato, confutando che i beni fossero collocati esclusivamente in aree di proprietà comune e facendo riferimento alla qualità professionale dell'imputato (tecnico di telecomunicazioni), escludendo ipotesi alternative (pg.3 e 4), (ii) sulla riqualificazione del fatto e sull'esclusione dell'art.131 bis c.p. atteso il valore dei beni (C 700,00) ed il corretto inquadramento giuridico del fatto (pg.4); (iii) sull'esclusione dell'attenuante generica per assenza di aspetti valorizzabili e per i numerosi precedenti (pg.4); (iv) sulla recidiva alla luce dei precedenti e (v) l'entità della pena, fissata nel minimo edittale (pg.4); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] gliere Est