CassazionesentenzaSezione UDecisione del 9 maggio 2023
Cassazione n. 34318/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 29932-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 29932 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 2 - MINISTERO DELL’ INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, A.I.S.I. -AGENZIA INFORMAZIONI E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche li rappresenta e difende; [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrenti incidentali condizionati – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente agli incidentali - avverso la sentenza n. 1681/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/03/2020, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministeroin persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale, riportandosi alle conclusioni scritte depositate, ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi incidentali , assorbito l’esame del ricorso principale; udito l’ a vvocat o [OSCURATO:PERSONA] per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente principale; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente e ricorrente incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; udito l’avv.[OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura Generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 29932 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 3 - La controversia in oggetto reca, a m onte, un complesso contenzioso, sviluppatosi in sede di giurisdizione ordinaria - penale e civile -e contabile. Il prof. [OSCURATO:PERSONA], quale Ministro dell’Interno pro tempore all’epoca dei fatti, fu imputato, unitamente ad altri pubblici ufficiali, del reato di cui all’art. 314 cod. pen., in relazione a trattative per l’acquisto di un immobile da destinare ad attività dei [OSCURATO:PERSONA] (allora SISDE, ora Agenzia Informazioni e [OSCURATO:PERSONA] – AISI - ) il cui acquisto sarebbe dovuto avvenire ad opera di società strumentale degli anzidetti Servizi ([OSCURATO:SOCIETA].), acquisto per il quale, secondo l’accusa, lo Scotti avrebbe autorizzato l’impiego di fondi riservati per un prezzo notevolmente superiore a quello risultante dal preliminare ufficiale, stipulato dalla società con l’arch. [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], che aveva acquistato l’intero capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., formalmente proprietaria dell’immobile. [OSCURATO:PERSONA] fu prosciolto dal reato a lui ascritto, estinto per prescrizione, pronuncia confermata a seguito dell’appello interposto per chiedere l’assoluzione nel merito, avendo la Corte d’appello di Roma rilevato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta a seguito dell’entrata in vigore degli artt. 1 e 11 della l. n. 46/2006, applicabile anche ai processi in corso. La società [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere sentenza costitutiva dell’obbligo di concludere il contratto di vendita per il maggior prezzo risultante dall’altro preliminare, salvo poi modificare la domanda per sentirne dichiarare la risoluzione e condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti. La società, a sostegno delle cui ragioni spiegò intervento adesivo il Ministero dell’Interno, al fine di superare le preclusioni derivanti dalla propria tardiva costituzione in giudizio, e, analogamente, il Ministero Ric. 2020 n. 29932 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 4 - dell’Interno, proposero quindi autonomi atti di citazione dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la declaratoria di nullità del preliminare, la risoluzione per inadempimento di detta società o, in subordine, che il trasferimento avvenisse per un minor prezzo (domanda poi rinunciata in corso di causa per rinuncia della controparte alla speculare domanda da essa proposta). Le domande giudiziali del Ministero e della società strumentale per le attività dei Servizi non furono trascritte, né fu richiesto sequestro conservativo sui beni della società [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12417/2006, dichiarò la nullità del contratto preliminare del 1992 e condannò [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in favore di [OSCURATO:SOCIETA] della caparra per complessivi € 7.448.625,04 (pari a lire 14.500.000.000) oltre interessi legali. Detta sentenza fu confermata dalla Corte d’appello di Roma, che respinse il gravame proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA], acquisendo, infine, autorità di giudicato. Nel contempo il Procuratore presso la sezione giurisdizionale del Lazio della Corte dei conti aveva esercitato l’azione di responsabilità nei confronti dello Scotti e degli altri funzionari ritenuti corresponsabili per il danno erariale cagionato dal comportamento relativo all’anzidetta trattativa di acquisto dell’immobile con fondi riservati dell’Amministrazione. La domanda fu accolta, per quanto di ragione, con sentenza n. 106/2008 che, per quanto qui di rilievo, condannò lo Scotti, con il Dott. [OSCURATO:PERSONA], già Direttore del SISDE, ciascuno al pagamento della somma di euro 5.990.900, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, salvo scomputo delle somme che l’Amministrazione avrebbe incassato dalla procedura esecutiva già intrapresa sulla scorta della sentenza del Tribunale di Roma sopra richiamata. Detta sentenza fu oggetto di gravame tanto dai condannati in primo grado quanto dal Procuratore contabile dinanzi alla Sezione I Ric. 2020 n. 29932 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 5 - [OSCURATO:PERSONA] di Appello, che, con sentenza n. 198/2010 del 22 marzo 2010, respinse le impugnazioni, confermando la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] quindi propose, prima che intervenisse detta ultima sentenza, atto di citazione dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti del Ministero dell’Interno, dell’[OSCURATO:SOCIETA]. per sentirli condannare al risarcimento dei danni causatigli, nella sua prospettazione, ex art. 2043 cod. civ., in ragione del comportamento colposo dei convenuti, che, omettendo di trascrivere le domande giudiziali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non richiedendo sequestro conservativo sui beni della stessa, avrebbero favorito il depauperamento del patrimonio della debitrice, che aveva nelle more venduto l’immobile di [OSCURATO:PERSONA] oggetto della trattativa di cui sopra, e dismesso taluni terreni conferiti a nuova società ([OSCURATO:PERSONA]) riconducibile ai medesimi titolari delle quote della prima, nonché concesso in affitto per una durata trentennale ad un prezzo irrisorio un complesso alberghiero a società la cui amministratrice era figlia dell’arch. Salabè. Ciò cagionava, secondo la domanda ivi proposta, allo Scotti, stante l’elevata probabilità che le ragioni erariali sarebbero rimaste insoddisfatte, per quanto sopra rilevato, in sede esecutiva, il danno – commisurato all’importo per il quale era stato condannato nel giudizio di responsabilità – che, ove le Amministrazioni e la [OSCURATO:SOCIETA]. avessero adoperato l’ordinaria diligenza nel trascrivere la domanda giudiziale di nullità del contratto preliminare e nel proporre domanda di sequestro conservativo sui beni della debitrice [OSCURATO:PERSONA], avrebbe potuto essere addirittura azzerato o fortemente ridotto. L’adito Tribunale di Roma, con sentenza n. 18439/2015 del 7 settembre 2015, accolse la domanda, ritenendo la responsabilità, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. in relazione alla mancata trascrizione della domanda giudiziale di annullamento del contratto preliminare di Ric. 2020 n. 29932 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 6 - compravendita immobiliare con [OSCURATO:PERSONA] e la mancata richiesta di sequestro conservativo sui beni della stessa, condannando i convenuti in solido al pagamento in favore dello Scotti di tutte le somme che egli era tenuto a corrispondere all’erario per effetto della sentenza n. 106/2008 della Corte dei conti sezione giurisdizionale del Lazio. La sentenza del Tribunale n. 18439/2015 del Tribunale di Roma fu impugnata dai convenuti soccombenti in primo grado dinanzi alla Corte d’appello di Roma, che, con sentenza n. 1681/2020, pubblicata il 5 marzo 2020, in ragione del criterio della ragione più liquida, affermando di prescindere dall’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice contabile, già disattesa dal Tribunale in primo grado e riproposta dalle Amministrazioni appellanti come specifico motivo di gravame, accolse gli appelli riuniti, ritenendo la preclusione derivante dal giudicato esterno per effetto della pronuncia della Corte dei conti n. 198/2010 del 22 marzo 2010. Avverso detta sentenza lo Scotti ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui resistono, ciascuno con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed il Ministro dell’Interno e l’AISI, spiegando, altresì, nei separati controricorsi, ricorsi incidentali condizionati di analogo tenore affidati, il primo a due motivi ed il secondo ad un unico motivo, ai quali lo Scotti resiste a sua volta con controricorso. Il Procuratore Generale ha reso conclusioni scritte, cui si è riportato,chiedendo accogliersi i ricorsi incidentali, assorbito il ricorso principale. In prossimità dell’odierna udienza pubblica, per la quale sia la difesa del ricorrente che delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] hanno richiesto la discussione orale, il ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione hanno depositato altresì memoria ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 29932 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 7 - 1.Con l’unico motivo di ricorso principale si censura la sentenza impugnata per «[e]rror in iudicando. Violazione dell’art. 2909 c.c. con riferimento all’art. 324 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere dichiarato improcedibile la domanda del prof. Scotti per esistenza di un giudicato esterno avendo erroneamente qualificato l’azionecivile come una reiterazione con diversa qualificazione giuridica delle difese già sostenute nel giudizio n. 32090 davanti alla Corte dei conti Sez. I Centr. App. concluso con sentenza n. 198/2010, non impugnata». Le parti controricorrenti, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, nonché il Ministero dell’Interno e l’A.I.S.I., nei rispettivi controricorsi, hanno altresì spiegato ricorso incidentale condizionato, per la [OSCURATO:SOCIETA] affidato a due motivi, per le amministrazioni pubbliche ad unico motivo che compendia, con analogo contenuto, quelli della società. 2. Con il primo motivo, in caso di accoglimento dell’avverso ricorso principale, la [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la violazione degli artt. 37, 276, secondo comma e 359 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata, facendo non corretta applicazione del criterio della ragione più liquida, violato l’ordine delle questioni, in quanto avrebbe dovuto essere pregiudizialmente esaminata e decisa la questione inerente al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, dovendo essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice contabile, essendo stati dedotti i medesimi fatti per i quali lo Scotti era stato ritenuto responsabile del danno erariale contestatogli e condannato al risarcimento del danno in favore delle parti pubbliche. 3. Con il secondo motivo si lamenta da parte della società la violazione degli artt. 37, cod. proc. civ., 52 del r.d. n. 1214/1934, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., deducendo che la sentenza impugnata, in ragione della non corretta applicazione del criterio della “ragione più liquida”, per quanto esposto nel Ric. 2020 n. 29932 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 8 - precedente motivo, rilevando erroneamente la preclusione del giudicato esterno in relazione alla sentenza resa dal giudice contabile, decidendo nel merito, avrebbe implicitamente deciso la questione di giurisdizione in favore del giudice ordinario, laddovela causa avrebbe dovuto essere attribuita alla giurisdizione della Corte dei conti. 4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato le amministrazioni controricorrenti, nel denunciare la nullità della sentenza per violazione degli artt. 37, 276 comma 2 e 359 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., cumula in detto unico motivo i diversi ordini di censura oggetto dei due motivi di ricorso incidentale condizionato della società [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Va premesso che le parti controricorrenti, vittoriose nel merito, hanno espressamente qualificato i rispettivi ricorsi incidentali in punto di giurisdizione, ritenuta spettante al giudice contabile, come condizionati rispetto all’eventuale accoglimento del ricorso principale, avendo interesse alla definizione ultima dell’annoso contenzioso con il ricorrente. 5.1. È noto che le parti hanno la facoltà, per effetto del principio dispositivo, di disporre dell’ordine logico delle questioni poste, salvo che non siano rilevabili d’ufficio (cfr., tra le altre, Cass. sez. 2, ord. 21 febbraio 2019, n. 5134). Nel caso di specie, stante la rilevabilità d’ufficio della questione di giurisdizione, ove non coperta da giudicato, per quanto attiene all’ordine di esame da parte della Corte dei ricorsi proposti dalle parti, risulta dirimente verificare se la Corte d’appello, nella pronuncia impugnata in questa sede, si sia o meno implicitamente pronunciata , se del caso errando, sulla questione di giurisdizione, laddove, facendo non corretta applicazione del c.d. criterio della ragione più liquida, abbia pur affermato che, in virtù dell’applicazione di detto criterio, potesse «prescindersi dall’esame preliminare della questione di giurisdizione» (così, testualmente, la decisione impugnata). Ric. 2020 n. 29932 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 9 - 5.2. Nelle conclusioni scritte, come ribadite in sede di discussione orale, il P.G. ha ritenuto che, proprio in ragione di detta affermazione, la Corte d’appello abbia omesso di prendere in esame la questione pregiudiziale di rito sulla giurisdizione, giungendo essa poi alla conclusione che la domanda risarcitoria proposta dallo Scotti dinanzi al Tribunale doveva ritenersi preclusa dal giudicato esterno costituito dalla decisione resa dal giudice contabile. 5.3. Ritengono, invece, queste Sezioni Unite, che la sopra riportata statuizione della sentenza resa dalla Corte d’appello si risolva, in realtà, in una preterizione, atteso che, nel momento in cui si afferma di prescindere dall’esame dell’eccezione pregiudiziale di rito sulla giurisdizione, ritenuta, dalle controparti dello Scotti, spettante alla Corte dei conti, la “figurativa” omissione finisca col presupporre l’implicito rigetto della questione di giurisdizione, rafforzando anzi la conclusione che la causa risarcitoria, proposta, quindi, secondo la Corte d’appello, correttamente dallo Scotti dinanzi al giudice ordinario in base all’art. 2043 cod. civ., non possa tuttavia trovare accoglimento, incontrando la preclusione del giudicato esterno formatosi per effetto della sentenza della Corte dei conti n. 198/2010. 5.4. Ciò induce, pertanto, la Corte ad esaminare per primo il ricorso principale, dovendo assicurarsi ulteriore continuità all’indirizzo in materia affermato da queste Sezioni Unite a partire da Cass. SU, 6 marzo 2009, n. 5456 (di seguito, tra le altre, Cass. SU, 4 novembre 2009, n. 23318; Cass. SU, 25 marzo 2013, n. 7381; Cass. SU, ord. 30 novembre 2022, n. 35308), secondo cui «[a]nche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, Ric. 2020 n. 29932 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 10 - indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi dellafondatezza del ricorso principale». 6. Ciò premesso, ritengono queste Sezioni Unite che il ricorso principale dell’ex [OSCURATO:PERSONA], prescindendo dall’esame dei profili d’inammissibilità ex adverso dedotti, sia infondato. Si sostiene, da parte del ricorrente principale, che nessun giudicato esterno potrebbe essersi formato nel giudizio di responsabilità svoltosi dinanzi alla Corte dei conti essendo stata ivi posta in termini di mera difesa la questione della concorrente responsabilità colposa nella causazione del danno lamentato dall’Erario dal comportamento inerte e quindi colposo dell’Amministrazione stessa. 6.1. Tale assunto risulta smentito dagli atti processuali. Invero (cfr. par. 8) della sentenza resa nel giudizio di appello dalla Corte dei conti, passata in giudicato, si rileva (pagg. 43- 44) che nell’appello proposto lo Scotti ebbe a formulare un’espressa domanda subordinata in forza della quale si chiedeva diaccertare il concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, cod. civ., secondo il quale il risarcimento del danno non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, in quanto, secondo l’allora appellante Scotti, il mancato recupero delle somme a suo tempo erogate sarebbe derivato causalmente dal fatto che, dopo il fallimentare esito della trattativa, né i funzionari ministeriali, né la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbero esercitato diritti ed azioni a tutela del credito. Ric. 2020 n. 29932 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 11 - 6.2. Si tratta, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19218), di eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede; la Corte dei conti, nella succitata pronuncia n. 198/2010, applicando correttamente detti principi, ritenne inammissibile (pag. 43 della citata sentenza) detta domanda, in relazione all’art. 345 cod. proc. civ., in quanto proposta per la prima volta in appello. 6.3. La Corte dei conti, con la citata sentenza n. 198/2010, entrò, peraltro, anche nel merito dell’infondatezza della questione prospettata dallo Scotti in relazione al primo comma dell’art. 1227, cod. civ. che prevede che «[s]e il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate», su cui il giudice deve proporsi, anche d’ufficio, l’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato che abbia concorso alla causazione del danno. In proposito, la Corte dei conti (pagg. 43-44 della citata sentenza) affermò come non potessero venire in rilievo i principi posti dal primo comma dell’art. 1227 cod. civ. Di essi, osservava testualmente la Corte dei conti, si «potrebbe tenere conto se ricorresse una violazione, da parte del Ministero danneggiato, di specifici obblighi aventi caratteri di giuridicità, o che comunque integrassero un dovere di diligenza comportante uno sforzo non eccessivo. Invero, a parte il fatto che nessun obbligo specifico di agire in giudizio poteva gravare sul Ministero in conseguenza degli accadimenti sopra descritti (formalmente, peraltro, posti in essere da una società privata), è appena il caso di ribadire che l’unica ed esclusiva origine del danno odierno è da ravvisare nell’irregolare e scriteriata condotta della trattativa del marzo 1992, senza la quale nessun evento Ric. 2020 n. 29932 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 12 - pregiudizievole sarebbe sorto per l’Erario statale: pregiudizio per il quale, è il caso di osservare, sono state effettivamente poste in essere e sono tuttora in corso le iniziative processuali tese al risarcimento a favore del Ministero, iniziative che non v’è ragione […] per ritenere inadeguate». 6.4. Ciò rilevato, deve condividersi quanto affermato dalla Corte d’appello di Roma nella sentenza in questa sede impugnata, laddove rileva che «[b]enché la domanda dello Scotti sia stata qualificata ex art. 2043 c.c., in realtà essa si sostanzia quindi in una reiterazione con diversa qualificazione giuridica dell’assunto già sostenuto avanti alla Corte dei conti»; d’altronde, va in questa sede aggiunto, la riqualificazione della domanda ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. come operata dallo Scotti dinanzi al giudice ordinario era in funzione del fatto che l’applicazione dell’art. 1227 cod. civ. non può essere invocata in un giudizio a sé stante, che prescinda dall’accertamento dell’imputazione della responsabilità del danneggiante (art. 1227, secondo comma, cod. civ.), ovvero dalla quantificazione del danno, ai sensi del primo comma dell’articolo da ultimo citato. 7. Va, pertanto, in relazione alla ritenuta spiegata efficacia preclusiva del giudicato esterno in ragione di quanto statuito dalla citata sentenza n. 198/2010 della Corte dei conti, verificato se la sentenza della Corte d’appello abbia applicato correttamente i principi riguardanti i limiti oggettivi e soggettivi del giudicato. 7.1. In relazione al primo profilo, deve osservarsi che, in parte qua, ricorra un’identità oggettiva delle controversie. Si tratta dei medesimi fatti addotti, tutti riferiti ad un periodo precedente alla decisione assunta dal giudice contabile, in relazione ai quali l’attore ha inteso far valere un preteso proprio diritto soggettivo all’esclusione ovvero all’attenuazione della propria responsabilità civile affermata in relazione al danno erariale imputatogli in via definitiva Ric. 2020 n. 29932 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 13 - dalla succitata sentenza del giudice contabile, diritto che essa ha, come si è visto, espressamente escluso. 7.2. Riguardo ai limiti soggettivi del giudicato, fermo restando che l’esercizio obbligatorio da parte del Procuratore Generale della Corte dei conti dell’azione di responsabilità che gli compete è volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. ed al corretto impiego delle risorse (cfr., tra le altre Cass. sez. 3, 14 luglio 2015, n. 14632; Cass. sez. 3, 20 dicembre 2018, n. 32919) deve rilevarsi come ricorra per quanto qui rileva anche identità di parti, essendovi coincidenza dei soggetti coinvolti nei due giudizi, lo Scotti ed il Ministero dell’Interno e l’AISI. L’unico soggetto estraneo al giudizio contabile conclusosi con la più volte citata sentenza n. 198/2010 della Corte dei conti è, in effetti, la [OSCURATO:SOCIETA]., ora in liquidazione, la quale sarebbe l’unica legittimata ad eccepire la propria estraneità all’autorità del succitato giudicato esterno e che, peraltro, quale condebitrice solidale rispetto alla domanda risarcitoria proposta dallo Scotti, può beneficiare degli effetti del giudicato esterno ad essa favorevole, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma,cod. civ. 8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in conclusione, ritiene la Corte che il ricorso principale debba essere rigettato, perché infondato. 9. Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento dei ricorsi incidentali condizionati proposti dalle parti controricorrenti, non sussistendo più l’interesse alla decisione sulla questione di giurisdizione. 10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condizionati. Ric. 2020 n. 29932 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 14 - Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 16.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, in favore dei controricorrenti Ministero dell’Interno ed AISI, e in euro 16.000,00 per compensi, oltrespese forfettarie nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussis