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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 maggio 2021

Cassazione n. 00803/2025

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to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 19294-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], r appresentat o e difes o da ll ’ Avvocat o ROSA SATURNOper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimato - avverso il DECRETO della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] del 5/5/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 19/12/2024; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’art. 26 l.fall., ha proposto reclamo, innanzi alla c orte d’appello di Messina , avverso il decreto con il quale, in data 3/4/2019,il tribunale di Patti, a seguito della revoca (con sentenza del 5/11/2018) del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha provveduto, tra l’altro, a liquidare il compenso dallo stesso maturato quale consulente tecnico del Fallimento.Ric. 2021n. 19294, Sez. 1 , C.C. d el 1 9 dicembre 2 0 2 4

1.2. La corte d’appello, con il decreto in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità del reclamosul rilievo che: - “ risulta dagli atti che l’Aricò, dopo aver presentato le istanze di liquidazione al G.D, ha reclamato il provvedimento negativo davanti al Tribunale Fallimentare, che ha emesso il provvedimento ulteriormente reclamato davanti a questa Corte”; - “ contro i decreti emessi dal Tribunale in sede di reclamo -tuttavia - non è ammesso reclamo, salvo che la legge disponga diversamente”.

1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 6/7/2021,illustrato da memoria, ha chiesto , per un motiv o , la cassazione del decreto.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con l’unico motivo articolato , il ricorrent e , lamentando la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 26 l.fall., in comb.disp. con gli artt. 737 ss.c.p.c., in relazione all’art. 111, comma 7°, Cost., hacensurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il reclamo dallo stesso proposto fosse inammissibile sul rilievo che l’istante aveva proposto reclamo avverso un provvedimento a sua volta emesso dal tribunale fallimentare in sede di reclamo e che i decreti emessi dal tribunale in sede di reclamo non sono a loro volta reclamabili.

2.2. La c orte d’appello, tuttavia, ha osservato il ricorrente, così facendo, ha omesso di considerare che, in realtà, il decretodel tribunale di Patti del 3/4/2019, impugnato innanzi alla corte d’appello con il reclamo a norma dell’art. 26 l.fall., non era stato affatto emesso in sede di reclamo, trattandosi, in realtà, del decreto con il quale il t ribunale si è pronunciato, a norma dell’art. 18, ult.comma, l.fall., sull’istanza che l’[OSCURATO:PERSONA]. 2021n. 19294, Sez. 1 , C.C. d el 1 9 dicembre 2 0 2 4 aveva proposto per la liquidazione del compenso da lui maturato quale consulente tecnico del Fallimento, e che tale decreto, come dispone l’art. 18, ult.comma, l.fall., è reclamabile innanzi alla corted’appello.

2.3. Il ricorso è fondato.

2.4. Emerge, infatti, dagli atti del giudizio di merito, cui la Corteaccede direttamente in ragione della natura processuale del vizio denunciato, che: - il t ribunale di Patti, a seguito della definitiva revoca del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( disposta con sentenza del 5/11/2018 ) , ha provveduto, con decreto del 3/4/2019, a liquidare, a norma dell’art. 18, ult.comma, l.fall., il compenso maturato da [OSCURATO:PERSONA] per le prestazioni professionali dallo stesso svolte quale consulente del Fallimento; - Giuseppe A ric ò ha proposto, quindi, reclamo avverso tale decreto alla corted’appello di Messina.

2.5. L’art. 18, commi 15° e 16°, l.fall., in effetti, prevede che, “se il fallimento è revocato”, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura, e che, pertanto, “le spese della procedura ed il compenso del curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 26”.

2.6. L'art. 26, comma 1°, l.fall., a sua volta, stabilisce che “contro i decreti … del tribunale, può essere proposto reclamo … alla corte di appello”.

2.7. Il decreto impugnato, lì dove ha escluso la reclamabilità innanzi alla corte d’appello del decreto pronunciato dal tribunale a norma dell’art. 18, comma 16°, cit., l.fall., si è posto, dunque, in contrasto con la norma ivi contenuta e si espone, quindi, alle censure correttamente proposte sul punto dal ricorrente.Ric. 2021n. 19294, Sez. 1 , C.C. d el 1 9 dicembre 2 0 2 4

3. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato, con rinvio, per un nuovo esame, alla c orte d’appello di Messina c he, in differente composizione, provvederà anche a pronunciarsi sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l ’ effetto, cassa il decreto impugnatocon rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Messina che, in differente composizione, provvederà anche a pronunciarsi sulle spese del presente giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 19294-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], r appresentat o e difes o da ll ’ Avvocat o ROSA SATURNOper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimato - avverso il DECRETO della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] del 5/5/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 19/12/2024; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’art. 26 l.fall., ha proposto reclamo, innanzi alla c orte d’appello di Messina , avverso il decreto con il quale, in data 3/4/2019,il tribunale di Patti, a seguito della revoca (con sentenza del 5/11/2018) del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha provveduto, tra l’altro, a liquidare il compenso dallo stesso maturato quale consulente tecnico del Fallimento.Ric. 2021n. 19294, Sez. 1 , C.C. d el 1 9 dicembre 2 0 2 4 1.2. La corte d’appello, con il decreto in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità del reclamosul rilievo che: - “ risulta dagli atti che l’Aricò, dopo aver presentato le istanze di liquidazione al G.D, ha reclamato il provvedimento negativo davanti al Tribunale Fallimentare, che ha emesso il provvedimento ulteriormente reclamato davanti a questa Corte”; - “ contro i decreti emessi dal Tribunale in sede di reclamo -tuttavia - non è ammesso reclamo, salvo che la legge disponga diversamente”. 1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 6/7/2021,illustrato da memoria, ha chiesto , per un motiv o , la cassazione del decreto. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con l’unico motivo articolato , il ricorrent e , lamentando la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 26 l.fall., in comb.disp. con gli artt. 737 ss.c.p.c., in relazione all’art. 111, comma 7°, Cost., hacensurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il reclamo dallo stesso proposto fosse inammissibile sul rilievo che l’istante aveva proposto reclamo avverso un provvedimento a sua volta emesso dal tribunale fallimentare in sede di reclamo e che i decreti emessi dal tribunale in sede di reclamo non sono a loro volta reclamabili. 2.2. La c orte d’appello, tuttavia, ha osservato il ricorrente, così facendo, ha omesso di considerare che, in realtà, il decretodel tribunale di Patti del 3/4/2019, impugnato innanzi alla corte d’appello con il reclamo a norma dell’art. 26 l.fall., non era stato affatto emesso in sede di reclamo, trattandosi, in realtà, del decreto con il quale il t ribunale si è pronunciato, a norma dell’art. 18, ult.comma, l.fall., sull’istanza che l’[OSCURATO:PERSONA]. 2021n. 19294, Sez. 1 , C.C. d el 1 9 dicembre 2 0 2 4 aveva proposto per la liquidazione del compenso da lui maturato quale consulente tecnico del Fallimento, e che tale decreto, come dispone l’art. 18, ult.comma, l.fall., è reclamabile innanzi alla corted’appello. 2.3. Il ricorso è fondato. 2.4. Emerge, infatti, dagli atti del giudizio di merito, cui la Corteaccede direttamente in ragione della natura processuale del vizio denunciato, che: - il t ribunale di Patti, a seguito della definitiva revoca del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( disposta con sentenza del 5/11/2018 ) , ha provveduto, con decreto del 3/4/2019, a liquidare, a norma dell’art. 18, ult.comma, l.fall., il compenso maturato da [OSCURATO:PERSONA] per le prestazioni professionali dallo stesso svolte quale consulente del Fallimento; - Giuseppe A ric ò ha proposto, quindi, reclamo avverso tale decreto alla corted’appello di Messina. 2.5. L’art. 18, commi 15° e 16°, l.fall., in effetti, prevede che, “se il fallimento è revocato”, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura, e che, pertanto, “le spese della procedura ed il compenso del curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 26”. 2.6. L'art. 26, comma 1°, l.fall., a sua volta, stabilisce che “contro i decreti … del tribunale, può essere proposto reclamo … alla corte di appello”. 2.7. Il decreto impugnato, lì dove ha escluso la reclamabilità innanzi alla corte d’appello del decreto pronunciato dal tribunale a norma dell’art. 18, comma 16°, cit., l.fall., si è posto, dunque, in contrasto con la norma ivi contenuta e si espone, quindi, alle censure correttamente proposte sul punto dal ricorrente.Ric. 2021n. 19294, Sez. 1 , C.C. d el 1 9 dicembre 2 0 2 4 3. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato, con rinvio, per un nuovo esame, alla c orte d’appello di Messina c he, in differente composizione, provvederà anche a pronunciarsi sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l ’ effetto, cassa il decreto impugnatocon rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Messina che, in differente composizione, provvederà anche a pronunciarsi sulle spese del presente giudizio