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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 31033/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/7/2022 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inannmisibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello, con l'impugnata sentenza, rigettava la richiesta di consegna avanzata dall'autorità romena, riconoscendo la sentenza di condanna emessa a carico del ricorrente per il reato di tentato omicidio e disponendo l'esecuzione della pena residua in Italia.

2. Avverso la suddetta sentenza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di doglianza, con il quale deduce la violazione degli artt. 2 e 6

I. 22 aprile 2005, n. 69, sostenendo che la Corte di appello, non avendo acquisito la traduzione della sentenza di condanna ed essendosi basata esclusivamente sulla descrizione dei fatti contenuta nel mandato di arresto, non aveva potuto compiutamente valutare la corretta qualificazione giuridica del fatto per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato.

In particolare, si assume che, qualora fosse stato acquisito il fascicolo processuale, la Corte di appello avrebbe potuto incidentalmente riconoscere l'insussistenza della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] o, quanto meno, riqualificare i fatti in questione nel reato di favoreggiamento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Il ricorrente solleva doglianze incompatibili con la richiesta di riconoscimento della sentenza emessa dallo Stato richiedente, con conseguente espiazione della pena in Italia, presentata nel corso del procedimento dinanzi alla Corte di appello.

Peraltro, la Corte di appello non avrebbe in alcun modo potuto sindacare la correttezza o meno della sentenza definitiva di condanna emessa in Romania.

In tema di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie degli Stati membri, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea ai sensi del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (di recepimento della decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008), l'Autorità di esecuzione non può sottoporre la decisione da riconoscere ad un controllo di merito, ovvero contestarla nella sua affidabilità, trattandosi di un sindacato che, in via generale, le è precluso dall'art. 696- quinquies cod. proc. pen. e che, di converso, è onere dell'interessato attivare dinanzi alle competenti autorità dello Stato di emissione (Sez.6, n. 13169 del 03/03/2022, Rv. 283140).

Si tratta di un principio che è diretta conseguenza del sistema di reciproco riconoscimento delle sentenze penali di condanna, fondato sul presupposto secondo cui la sentenza emessa nello Stato estero, ove non più soggetta a mezzi di impugnazione in quell'ordinamento, non può essere oggetto di ulteriore vaglio da parte dello Stato chiamato a darvi esecuzione.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n.69/2005.

Così deciso I'll agosto 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/7/2022 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inannmisibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello, con l'impugnata sentenza, rigettava la richiesta di consegna avanzata dall'autorità romena, riconoscendo la sentenza di condanna emessa a carico del ricorrente per il reato di tentato omicidio e disponendo l'esecuzione della pena residua in Italia. 2. Avverso la suddetta sentenza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di doglianza, con il quale deduce la violazione degli artt. 2 e 6 I. 22 aprile 2005, n. 69, sostenendo che la Corte di appello, non avendo acquisito la traduzione della sentenza di condanna ed essendosi basata esclusivamente sulla descrizione dei fatti contenuta nel mandato di arresto, non aveva potuto compiutamente valutare la corretta qualificazione giuridica del fatto per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato. In particolare, si assume che, qualora fosse stato acquisito il fascicolo processuale, la Corte di appello avrebbe potuto incidentalmente riconoscere l'insussistenza della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] o, quanto meno, riqualificare i fatti in questione nel reato di favoreggiamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il ricorrente solleva doglianze incompatibili con la richiesta di riconoscimento della sentenza emessa dallo Stato richiedente, con conseguente espiazione della pena in Italia, presentata nel corso del procedimento dinanzi alla Corte di appello. Peraltro, la Corte di appello non avrebbe in alcun modo potuto sindacare la correttezza o meno della sentenza definitiva di condanna emessa in Romania. In tema di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie degli Stati membri, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea ai sensi del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (di recepimento della decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008), l'Autorità di esecuzione non può sottoporre la decisione da riconoscere ad un controllo di merito, ovvero contestarla nella sua affidabilità, trattandosi di un sindacato che, in via generale, le è precluso dall'art. 696- quinquies cod. proc. pen. e che, di converso, è onere dell'interessato attivare dinanzi alle competenti autorità dello Stato di emissione (Sez.6, n. 13169 del 03/03/2022, Rv. 283140). Si tratta di un principio che è diretta conseguenza del sistema di reciproco riconoscimento delle sentenze penali di condanna, fondato sul presupposto secondo cui la sentenza emessa nello Stato estero, ove non più soggetta a mezzi di impugnazione in quell'ordinamento, non può essere oggetto di ulteriore vaglio da parte dello Stato chiamato a darvi esecuzione. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n.69/2005. Così deciso I'll agosto 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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