CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 06928/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 13678/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] -in persona del titolare [OSCURATO:PERSONA],rappresentato dall’amministratore di sostegno [OSCURATO:PERSONA]-,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale allaPEC: [OSCURATO:EMAIL].it--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cozzolino unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitalealle PEC: [OSCURATO:EMAIL] efabiomassimo.cozzolino@legalmail.it--controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026Allianz [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitain qualità di garante di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alla PEC:micheleclemente@ordineavvocatiroma.org--controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C. inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 265/2021depositata il 08/03/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2025dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlessandro Pepe, che ha concluso per l'accoglimento del primo, quarto,quinto e sesto motivo del ricorso, assorbiti i restanti, richiamandocomunque le argomentazioni svolte nelle conclusioni scrittetempestivamente depositate. Uditi per l’[OSCURATO:PERSONA] l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Minardi, presente per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:SOCIETA]. l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’[OSCURATO:PERSONA], aveva adito ilTribunale di Urbino, convenendo in giudizio l’impresa [OSCURATO:SOCIETA]., qualeappaltatrice, [OSCURATO:PERSONA], titolare di UNIGEO, quale geologo, eGiorgio Buresta, quale progettista e direttore dei lavori, chiedendone lacondanna in solido a risarcirle tutti i danni subiti in relazione all’operastudiata, progettata ed eseguita sulla proprietà dell’attrice committente.A fondamento della domanda l’[OSCURATO:PERSONA] aveva allegato di avercommissionato nel 2004 a [OSCURATO:SOCIETA]. la realizzazione di un lagoNumero registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026(invaso) ad uso irriguo; lo studio geologico dell’area era stato conferito aVittorio [OSCURATO:PERSONA], titolare di Unigeo, mentre la progettazione e la direzionedei lavori erano state assegnate a [OSCURATO:PERSONA]; nel corso dei lavori disbancamento di cui si era occupata [OSCURATO:SOCIETA]., erano sorti nell’area cheavrebbe dovuto ospitare il lago seri problemi di smottamenti e frane, consegni di instabilità e cedimento del terreno verso valle; tutto ciò era statosegnalato nel maggio del 2005 all’impresa appaltatrice e ai professionistiper la predisposizione degli interventi necessari per la messa in sicurezzae il risanamento dell’area; nonostante gli interventi a tal fine tentati, ilproblema non si era risolto ma si era anzi aggravato; i lavori non eranopertanto più proseguiti; nel luglio del 2010 era stata depositata larelazione di accertamento tecnico preventivo, introdotto dall’Azienda, che,accertata l’esistenza di un fenomeno gravitativo in atto sul versante, inassenza di dimostrazione di fenomeni gravitativi preesistenti allosbancamento per l’esecuzione dell’invaso irriguo, aveva prospettato laresponsabilità di tutte le parti convenute per il franamento e per i danniconseguenti.Si erano ritualmente costituiti [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], qualetitolare di UNIGEO, e [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiesto e ottenuto lachiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA]., pure costituitasi, per la manleva. Iconvenuti avevano contestato la fondatezza delle domande eccependotutti, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c.Istruita la causa con l’assunzione di prove orali, il Tribunale di Urbinoaveva - per quanto qui ancora interessa - dichiarato estinto perprescrizione il diritto fatto valere con l’azione proposta ex art. 1669 c.c.dall’[OSCURATO:PERSONA] e aveva regolato le spese processuali trale parti.2. La Corte d’Appello di Ancona, adita dall’[OSCURATO:PERSONA] - per Marconominato, [OSCURATO:PERSONA] -, aveva – con la sentenza indicata in epigrafe -[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026respinto l’appello confermando la sentenza di primo grado quantoall’accoglimento dell’eccezione di prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c.La Corte di merito aveva fondato la decisione sui seguenti argomenti:- l’art. 1669 c.c. prevede una forma di responsabilità extracontrattualespeciale rispetto alla clausola generale delineata dall’art. 2043 c.c.;quest’ultima norma può essere applicata anche in materia di appaltoquando non ricorrono i presupposti di applicazione dell’art. 1669 c.c.;quindi, doveva considerarsi infondata la doglianza dell’appellante, diomessa verifica dell’esistenza di responsabilità ex art.2043 c.c. e alle altrediverse norme anch’esse espressamente richiamate negli scrittidifensivi , perché il primo Giudice aveva ritenuto applicabile allafattispecie in esame l’art. 1669 c.c. e quindi non si poteva fare ricorsoanche alla norma generale di cui all’art. 2043 c.c.;- non era condivisibile l’assunto dell’appellante, di aver compresopienamente il fenomeno e le relative responsabilità solo conl’accertamento tecnico preventivo, perché ben prima e cioè fin dal maggio2005 (secondo l’assunto del Giudice di primo grado, condiviso dallaCorte), l’Azienda committente aveva acquisito tutti gli elementi conoscitivinecessari e sufficienti per l’attribuzione del movimento franoso a montedell’invaso all’intervento appaltato, con riconoscimento della responsabilitàper esso di tutti i soggetti convenuti; la scoperta dei vizi eraeffettivamente da individuare nella missiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] inviatadall’Azienda alle parti convenute, con la quale si chiedeva l’adozione dellecautele necessarie per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione ditutti i vizi del manufatto realizzato;- era infondata la pretesa dell’Azienda di far valere l’esistenza di gravidifetti costruttivi in via di eccezione rispetto alla domanda di pagamentoavanzata dall’impresa (respinta dal Tribunale senza proposizione diappello incidentale), essendo tale facoltà limitata all’ipotesi di vizi ex art.1667 c.c. e non estendibile analogicamente alla responsabilità ex art.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/20261669 c.c., avendo efficacia per quest’ultima la regola generale desumibiledall’art. 2934 c.c. secondo la quale la prescrizione estingue il diritto e ildiritto prescritto è paralizzato dalla semplice eccezione di prescrizionesollevata dal debitore.3. L’[OSCURATO:PERSONA] - in persona dell’amministratore disostegno [OSCURATO:PERSONA] - ha proposto ricorso per cassazione avverso lasuddetta sentenza di appello, affidandolo a sette motivi.[OSCURATO:PERSONA], titolare di UNIGEO, e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistitoognuno con controricorso -[OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita solo quale garantedi [OSCURATO:PERSONA]: il ricorso è stato notificato anche al procuratoredomiciliatario della società assicuratrice nominato in relazione allacostituzione in giudizio della stessa quale garante di [OSCURATO:SOCIETA]., avv.[OSCURATO:PERSONA]-.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati.Il PG ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento delprimo, quarto, quinto e sesto motivo del ricorso, con assorbimento deglialtri.Alla pubblica udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la relazione delConsigliere, il [OSCURATO:PERSONA] harichiamato e illustrato le conclusioni già depositate; l’avv. [OSCURATO:PERSONA],con delega scritta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’Azienda ricorrente, l’avv.[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA]. e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per VittorioLonghini, presenti all’udienza, hanno richiamato e illustrato le rispettivedifese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] la falsa applicazione dell’art. 1669 c.c. in relazione all’art. 360n. 3) c.p.c., quanto alla illegittima riconduzione della segnalazione dismottamenti durante i lavori, alla denuncia vizi contemplata dallanorma .[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026Si sostiene che la Corte di merito avrebbe erroneamente applicato ildisposto dell’art. 1669 c.c., senza considerare che quando fu inviata lamissiva del maggio 2005 i lavori erano ancora in corso e quindi essa nonpoteva integrare una denuncia di vizi: la missiva avrebbe semplicementerappresentato la legittima segnalazione di uno smottamento franoso incorso , rientrante tra i poteri di verifica dell’esecuzione dell’operariconosciuti al committente ex art. 1662 c.c. L’[OSCURATO:PERSONA] aveva,infatti, comunicato la situazione alle controparti al fine dellapredisposizione degli interventi necessari alla messa in sicurezza dell’areainteressata e alla risoluzione del problema ma gli interventi via via posti inessere non avevano avuto esito; solo con l’accertamento tecnicopreventivo era stato possibile riscontrare l’inesistenza di fenomenigravitativi preesistenti all’esecuzione dell’invaso e la responsabilità perl’occorso in capo a tutte le controparti, secondo le percentuali identificatedal consulente tecnico d’ufficio che aveva pure indicato gli interventiripristinatori da effettuare, il loro costo e l’entità dei danni. Tutto quantodescritto era successo a lavori in corso i quali, conseguentemente, eranostati interrotti e non erano stati ripresi né terminati in seguito: la norma diriferimento era pertanto non l’art. 1669 c.c. ma l’art. 1662 c.c., senzanecessità di denuncia alcuna dei vizi ma con segnalazione alle contropartidegli smottamenti constatati e con richiesta di verifica dello stato deilavori. Le missive inviate dall’[OSCURATO:PERSONA] nel 2005 non erano idoneea far decorrere il termine di prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c.1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.Emerge dalla sentenza della Corte d’Appello di Ancona che l’AziendaAgricola Felici ha agito in giudizio facendo valere la responsabilità siacontrattuale sia extracontrattuale di [OSCURATO:SOCIETA]., appaltatrice, di VittorioLonghini, geologo, e di [OSCURATO:PERSONA], progettista e direttore dei lavori,per tutta una serie di movimenti franosi, con gravissimi segni diinstabilità e cedimento del terreno, nonché di smottamenti verso valleNumero registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026all’interno della proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA] (cfr. la sentenza allepagg. 2/3); le problematiche evidenziate si erano manifestate nel corsodei lavori per la realizzazione di un laghetto ad uso irriguo sulla proprietàdell’Azienda, intervento in relazione al quale [OSCURATO:PERSONA] avevaverificato la situazione geologica del terreno, [OSCURATO:PERSONA] avevaprogettato l’intervento, che aveva pure seguito in qualità di direzione deilavori, e [OSCURATO:SOCIETA]. aveva provveduto all’esecuzione; a causa delmanifestarsi dei movimenti franosi e degli smottamenti i lavori erano statisospesi e, essendo risultati inutili gli interventi tentati per la messa insicurezza dell’area, non erano mai più ripresi.L’Azienda ricorrente ha quindi chiaramente individuato, attraversol’allegazione dei fatti costitutivi delle pretese fatte valere, nei rapporticontrattuali intervenuti con le controparti e nella loro esecuzione, conestensione ai fatti illeciti in tesi non inquadrabili nell’ambito delleobbligazioni negoziali assunte e nelle loro dirette conseguenze, ilfondamento (causa petendi) della responsabilità risarcitoria fatta valerenei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed haaltresì richiesto univocamente il risarcimento di tutti i danni subiti(petitum) in conseguenza delle problematiche evidenziate, ascritte alleprestazioni non adempiute rispettivamente assunte dai controricorrenti e,più in generale, ai comportamenti illeciti posti in essere dagli stessi.L’individuazione delle norme di riferimento per la valutazione delledomande proposte rientra nell’ambito dell’attività di qualificazionegiuridica propria del Giudice e - a differenza dell’allegazione dei fatticostitutivi - non è vincolata dalle indicazioni della parte: ne consegue che,a differenza di quanto affermato dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nelcontroricorso, l’indicazione contenuta nell’atto di citazione per il primogrado per il riconoscimento della responsabilità dei convenuti per ognititolo di legge, contrattuale (ex art. 1669 e ss. c.c.) e/o extracontrattuale(ex art. 2043 c.c.) non costituisce un limite all’attività qualificatoria adNumero registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026opera del Giudice, esperibile non solo nei gradi di merito ma anche in sededi legittimità - con l’unico limite del giudicato interno, che non ricorre nelcaso di specie poiché la qualificazione della domanda con riferimento aldisposto dell’art. 1669 c.c., operata dalla Corte di merito costituisce,appunto, oggetto del presente motivo di ricorso -.Occorre allora accertare se il riferimento operato dalla Corte di meritoalla norma dell’art. 1669 c.c. per risolvere la controversia sia corretto inrelazione alle specifiche caratteristiche della stessa sopra evidenziatequanto allo stato dell’opera appaltata, pacificamente non portata atermine ma definitivamente interrotta a causa delle problematiche emersee dell’inutilità dei tentativi di porvi rimedio.A tal fine occorre prendere le mosse dal disposto di detta norma che,per l’appalto avente ad oggetto la realizzazione di edifici ed altre coseimmobili destinate, per loro natura, a lunga durata riconosce in capoall’appaltatore una responsabilità nei confronti del committente e dei suoiaventi causa per vizi tali da comportare la rovina dell’opera o il pericolo dirovina o gravi difetti; la responsabilità disciplinata dalla norma perdura perun tempo di dieci anni dal compimento dell’opera, purché sia fatta ladenuncia entro un anno dalla scoperta ; ai sensi del secondo commadella norma in esame il diritto del committente si prescrive in un annodalla denuncia .Questa Corte ha ripetutamente ribadito che l'ambito dellaresponsabilità, posta dall'art. 1669 c.c. a carico dell'appaltatore per rovinao difetti della costruzione, in mancanza di limitazioni legali, deve ritenersicoincidere con quello generale della responsabilità extracontrattuale(Cass. n. 4319/2016) o, comunque, della responsabilità non contrattuale(trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilitàdel costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela delcommittente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale), con caratteredi specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 c.c. e sancita per ragioni eNumero registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026finalità di interesse generale (cfr. Cass. SU n. 2284/2014; Cass. n.27385/2023; Cass. n. 30301/2023).Occorre pertanto verificare se e in che termini il disposto dell’art. 1669c.c. possa trovare applicazione nelle ipotesi in cui l’opera appaltata non siaterminata - con la precisazione che per opera ultimata si deve intenderel’opera completata (non necessariamente in senso materiale ma) secondoil contenuto delle pattuizioni originarie (se l’accordo prevedeva, peresempio, la realizzazione di una struttura a rustico questa sarà l’operacompleta da tenere in considerazione) o per intervenuto successivoaccordo delle parti volto all’interruzione concordata dell’intervento, condefinizione delle posizioni reciproche, per un sopravvenuto diverso assettodei loro interessi -.La risposta, secondo le indicazioni emergenti dalla giurisprudenza diquesta Corte, deve essere negativa.La disciplina dettata dall’art. 1669 c.c. è applicabile per le ipotesi dirovina, rischio di rovina o gravi difetti dell’opera, così come le disposizionispecifiche previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c. lo sono per le ipotesi di vizie difformità, solo nel caso di opera completa (negozialmente tale): si èaffermato, infatti, che le norme richiamate - anche l’art.1669 c.c. -,integrano senza escluderli i principi generali in tema di inadempimentocontrattuale, che rimangono applicabili quando non ricorrano i presuppostidelle norme speciali e quindi nel caso di opere che non siano statecompletate. L'omogeneità della soluzione, sia con riguardo alla disciplinadettata dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ., sia con riferimento a quella di cuiall'art. 1669 c.c., si fonda sull’assunto che, in tema di appalto, nonsussiste incompatibilità tra gli artt. 1667 e 1669 cod. civ., potendo ilcommittente di un immobile che presenti "gravi difetti" invocare, oltre alrimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall'art. 1669cod.civ.), anche quelli previsti dall'art. 1668 cod. civ. (eliminazione deivizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi diNumero registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026cui all'art. 1667 cod. civ., purché non sia incorso nella decadenza stabilitadal secondo comma di quest'ultimo: si deve, infatti, ritenere che, pur nelladiversità della natura giuridica delle responsabilità, extracontrattuale econtrattuale, rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme, le relativefattispecie si configurino l'una (l'art. 1669 cod. civ.) come sottospeciedell'altra (art. 1667 cod. civ.), perché i "gravi difetti" dell'opera sitraducono inevitabilmente in "vizi" della medesima, sicché la presenza dielementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza diquelli - così, in motivazione, Cass. n.4511/2019; cfr. anche Cass. n.8103/2006; Cass. n. 13983/2011; Cass. n. 1186/2015; Cass. n.815/2016; Cass. n. 9198/2018 -. In sostanza, la disposizione dell’art.1669 c.c. risulta finalizzata ad assicurare una più efficace tutela delcommittente nel tempo, permettendo allo stesso di poter ottenere unatutela, pur solo risarcitoria e non quindi della stessa articolazionericonosciuta dall’art. 1668 c.c., ove l’emersione di vizi connotati da gravitàsignificativa ai fini della stabilità e funzionalità dell’opera realizzataintervenga oltre i termini di cui all’art. 1667 c.c. ma nel corso del decenniosuccessivo alla sua ultimazione.Dalle considerazioni svolte consegue che nell’ipotesi di opere nonultimate non trova giustificazione l’applicazione del disposto dell’art. 1669c.c. ma occorre fare riferimento alle norme ordinarie in materia diresponsabilità per inadempimento contrattuale (v. Cass. n. 4511/2019,cit.).Non appare condivisibile l’orientamento interpretativo minoritario(riconducibile a Cass. n. 28233/2017) secondo cui la possibilità diapplicare comunque, in caso di opere appaltate non terminate, il dispostodell’art. 1669 c.c., sul presupposto che, trattandosi di norma che disciplinauna forma di responsabilità da fatto lecito dannoso, essa prescinderebbedal compimento dell’opera la necessità del compimento dell’opera -anche-per l’operatività dell’art. 1669 c.c. emerge, prima di tutto, dal testo dellaNumero registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026norma e, del resto, si ritiene essere ancor più pregnante se si interpreta ladisposizione in esame come fonte legale di obbligazione da fatto lecitodannoso, ex art. 1173 c.c., autonoma rispetto alle disposizioni degli artt.1667/1668 c.c. e alla disposizione dell’art. 2043 c.c., perché senza il compimento dell’opera - a definizione del rapporto contrattuale chene costituisce il presupposto -, è difficile ipotizzare una situazione dirovina o un rischio di rovina o che si configurino gravi difetti della stessache prescindano dall’inadempimento - che sarebbe da valutare secondo lenorme ordinarie in tema di inadempimento, anche per quanto riguarda glioneri probatori - dell’appaltatore, che costituisce illecito civile di naturacontrattuale.Valutando il motivo di ricorso alla luce delle indicazioni che precedono,si deve rilevare che la Corte di merito ha erroneamente esaminato lacontroversia attraverso il disposto dell’art. 1669 c.c. valorizzando, inparticolare, i termini di decadenza e prescrizione individuati dalla norma,in una situazione nella quale il mancato compimento dell’opera appaltata -interrottasi definitivamente per le gravi problematiche manifestatesi nelcorso dell’intervento concordato, non risolte nonostante i tentativi posti inessere a tal fine - ne escludeva l’operatività: la lettera raccomandatadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale l’[OSCURATO:PERSONA] committente avevadenunciato all’appaltatrice e ai professionisti intervenuti nella verificageologica, nella progettazione e nella direzione dei lavori la presenza di unmovimento franoso a monte dell’invaso in corso di realizzazione, conrichiesta di messa in sicurezza dell’area e di risoluzione del problema,rientrava infatti pienamente nell’ambito dell’esercizio delle prerogativericonosciute, in corso d’opera, al committente dall’art. 1662 c.c.La controversia avrebbe dovuto essere invece esaminata attraversol’applicazione delle norme generali in materia di inadempimentocontrattuale e, in particolare, in base agli artt. 1453 e ss. c.c., nonché,ricorrendone i presupposti, anche sotto il profilo eventuale dellaNumero registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026responsabilità extracontrattuale - ordinaria, ex art. 2043 c.c. -, pure fattavalere in via autonoma dalla ricorrente.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Azienda ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 1669 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3)c.p.c., quanto alla illegittima riconduzione della segnalazione dismottamenti durante i lavori alla denuncia vizi contemplata dalla norma,nonostante l’assenza della chiara individuazione delle cause e dellaimputazione .Rileva la ricorrente che, anche ove si ritenesse applicabile nel caso dispecie il disposto dell’art. 1669 c.c., al maggio 2005 potrebbe esseredatata solo la comprensione del fenomeno, insufficiente ad attivare lagaranzia senza la chiara individuazione delle cause e della loroimputazione: la reale e completa conoscenza dei vizi e delle rispettiveresponsabilità sarebbe stata raggiunta dall’Azienda solo all’esitodell’accertamento tecnico preventivo disposto, rispetto al quale il presentegiudizio è stato introdotto nel rispetto dei termini previsti dall’art. 1669c.c.3. Il terzo motivo di ricorso evidenzia la nullità della sentenza exart. 132 n.4) in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c., per motivazione al disotto del minimo costituzionale .Anche ipotizzando che il riferimento a carenze sul piano progettualee/o esecutivo , contenuto nella missiva del maggio 2005 e richiamatodalla Corte di merito, possa integrare la chiara individuazionedell’imputazione delle cause , la sentenza oggetto di ricorso nonrispetterebbe il minimo costituzionale quanto alla motivazione: ciò perchéproprio la contemplazione di più cause tra loro alternative e congiunte(manifestate dall’uso delle congiunzioni e/o) dimostrava che ilcommittente non sapesse affatto a chi imputare la responsabilità, ma cheavesse semplicemente inteso richiamare tutti i soggetti coinvolti ai propriobblighi contrattuali ed extracontrattuali. In sostanza, primaNumero registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026dell’esperimento dell’accertamento tecnico preventivo non sarebbe statopossibile sapere se le problematiche riscontrate fossero da imputare allaprogettazione o all’esecuzione dell’opera; geologo, progettista/direttoredei lavori e impresa esecutrice concorrono per titoli diversi, sia contrattualiche extracontrattuali, e in questo contesto la Corte avrebbe omessoqualsiasi motivazione sulla concreta possibilità per il committente, inpresenza di più cause tra loro alternative e/o congiunte, di individuarechiaramente e imputare le cause dell’occorso già nel maggio 2005.4. Con il quarto motivo di ricorso l’Azienda ricorrente lamenta la Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1669 e 2043 c.c. inrelazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., quanto alla affermata esclusionedell’indagine circa l’applicabilità dell’art. 2043 c.c. una volta esclusa inconcreto l’applicabilità dell’art. 1669 c.c. .Secondo l’[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Cassazionea SSUU n. 2284/2014, richiamata dalla Corte d’Appello, sarebbe stataerroneamente interpretata, perché sulla sua base sarebbe possibile ilconcorso tra responsabilità ex art. 2043 c.c. e responsabilità ex art. 1669c.c., costituendo quest’ultima ipotesi norma speciale rispetto all’art. 2043c.c. Ne conseguirebbe, secondo la ricorrente, che la prescrizionedell’azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. non avrebbe esentato laCorte di merito dall’obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti dioperatività dell’art. 2043 c.c., pure azionato dall’[OSCURATO:PERSONA],norma rispetto alla quale la prescrizione non si poteva certo considerarematurata.5. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso rimangonoevidentemente assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.6. Con il quinto motivo di ricorso l’Azienda ricorrente prospetta la Nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c. quanto all’omessaNumero registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026risposta al motivo di impugnazione sulla responsabilità contrattualedell’appaltatore .L’[OSCURATO:PERSONA] aveva fatto valere anche la responsabilitàcontrattuale dell’appaltatore, ex art. 1667 c.c., ma la Corte d’Appello diAncona avrebbe esaminato la questione solo per escludere la proponibilitàdell’eccezione dell’esistenza di vizi e difetti per “bloccare”, ex art. 1667u.c. c.p.c. la domanda di pagamento dell’impresa anche nell’ipotesi diazione ex art.1669 c.c. Rileva la ricorrente che, invece, la Corte di meritoavrebbe dovuto esaminare anche la ricorrenza della responsabilitàcontrattuale dell’appaltatrice, del geologo e del progettista e direttore deilavori, ai sensi dell’art. 1667 c.c. che ben può concorrere con laresponsabilità ex art. 1669 c.c., ed avrebbe dovuto verificare il rispetto,riguardo ad essa, del termine di prescrizione biennale (non superato)invece che annuale.Il motivo, il cui articolato critico contiene anche il sostanziale rilievodella violazione di legge, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. rispetto alla rilevanzaonnicomprensiva e assorbente riconosciuta dalla Corte di meritoall’inquadramento delle domande nell’ambito dell’azione extracontrattualeex art. 1669 c.c. e alle conseguenze da trarne, è da accogliere nei terminiche seguono.Si richiamano le considerazioni svolte nell’esame del primo motivo diricorso, che sono idonee a giustificare anche la fondatezza del presentemotivo quanto all’erronea identificazione delle norme alle quali fareriferimento per la valutazione della controversia e alla correlata omissionedi una considerazione completa delle domande svolte dall’Azienda Agricola6. Il sesto motivo di critica formulato dalla ricorrente lamenta la Nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c. e falsa applicazionedell’art. 1669 c.c. quanto alla responsabilità dei tecnici, in relazione all’art.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026360 n. 3) c.p.c. La sentenza non si pronuncia nemmeno sulle dedotte eallegate responsabilità contrattuali, ex artt. 1218 e 1453 c.c., o,comunque, ex art. 2041 c.c. dei convenuti .Nei confronti del geologo e del progettista e direttore dei lavoril’Azienda aveva agito anche a titolo di responsabilità contrattuale sullabase dei contratti d’opera professionale con loro conclusi: al riguardo laCorte d’Appello di Ancona non ha speso una parola, omettendo dipronunciarsi.Anche questo motivo è fondato nei termini che seguono.La Corte di merito non ha propriamente omesso di pronunciare sullaresponsabilità contrattuale dei professionisti ma ha ritenuto che leconsiderazioni svolte in ordine all’infondatezza della domanda inquadrabilenel disposto dell’art. 1669 c.c. assorbisse ogni tipo d valutazione inordine a responsabilità disciplinate da norme diverse , senza distinguerela posizione dell’impresa appaltatrice dalle posizioni dei professionisti,invece coinvolti nel giudizio per la contestazione del correttoadempimento, da parte loro, alle prestazioni assunte - di verificageologica, di progettazione e di direzione dei lavori -.Si richiamano anche per questo motivo le considerazioni svoltenell’esame del primo motivo di ricorso: le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e diGiorgio Buresta dovranno essere valutate tenendo conto degli obblighinegoziali rispettivamente assunti, in qualità di professionisti, nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] e alla luce della verifica del loro correttoadempimento.7. Con l’ultimo motivo di ricorso si prospetta la nullità dellasentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132 n. 4) e 112c.p.c. in relazione all’artt. 360 n. 4) c.p.c. in ordine alla mancata rispostasul motivo volto a sostenere l’effetto interruttivo della prescrizione datodal riconoscimento del diritto .[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026Questo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo, del quinto e delsesto motivo.8. In conclusione, sono fondati il primo, il quinto e il sesto motivo diricorso, assorbiti i rimanenti.La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata conrinvio alla Corte d’Appello di Ancona che, in diversa composizione, dovràriesaminare la controversia tenendo conto dei principi giuridici – ai qualidovrà uniformarsi - secondo cui:- quando le opere appaltate si interrompono per l’emergere nel corsodella loro esecuzione di problematiche incidenti sulla possibilità diproseguire l’intervento nel rispetto delle regole dell’arte, le norme diriferimento attraverso le quali deve essere vagliata la responsabilitàdell’impresa appaltatrice non sono gli art. 1667-1668 e 1669 c.c., masono quelle ordinarie in materia di inadempimento, cioè gli artt. 1218 e1453 e ss. c.c.;- ove siano coinvolti nella controversia anche i professionisti incaricatidella verifica geologica, della progettazione e della direzione dei lavoriappaltati, la loro responsabilità, pur connessa sotto il profilodell’accertamento dei fatti a quella dell’impresa appaltatrice, deve esserevagliata nell’ambito dei rapporti negoziali loro specificamente riferibili.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:APPALTO PRIVATOAldo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] PUTiziana [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereChiara [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCesare [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 13678/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] -in persona del titolare [OSCURATO:PERSONA],rappresentato dall’amministratore di sostegno [OSCURATO:PERSONA]-,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale allaPEC: [OSCURATO:EMAIL].it--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cozzolino unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitalealle PEC: [OSCURATO:EMAIL] efabiomassimo.cozzolino@legalmail.it--controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026Allianz [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitain qualità di garante di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alla PEC:micheleclemente@ordineavvocatiroma.org--controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C. inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 265/2021depositata il 08/03/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2025dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlessandro Pepe, che ha concluso per l'accoglimento del primo, quarto,quinto e sesto motivo del ricorso, assorbiti i restanti, richiamandocomunque le argomentazioni svolte nelle conclusioni scrittetempestivamente depositate. Uditi per l’[OSCURATO:PERSONA] l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Minardi, presente per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:SOCIETA]. l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’[OSCURATO:PERSONA], aveva adito ilTribunale di Urbino, convenendo in giudizio l’impresa [OSCURATO:SOCIETA]., qualeappaltatrice, [OSCURATO:PERSONA], titolare di UNIGEO, quale geologo, eGiorgio Buresta, quale progettista e direttore dei lavori, chiedendone lacondanna in solido a risarcirle tutti i danni subiti in relazione all’operastudiata, progettata ed eseguita sulla proprietà dell’attrice committente.A fondamento della domanda l’[OSCURATO:PERSONA] aveva allegato di avercommissionato nel 2004 a [OSCURATO:SOCIETA]. la realizzazione di un lagoNumero registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026(invaso) ad uso irriguo; lo studio geologico dell’area era stato conferito aVittorio [OSCURATO:PERSONA], titolare di Unigeo, mentre la progettazione e la direzionedei lavori erano state assegnate a [OSCURATO:PERSONA]; nel corso dei lavori disbancamento di cui si era occupata [OSCURATO:SOCIETA]., erano sorti nell’area cheavrebbe dovuto ospitare il lago seri problemi di smottamenti e frane, consegni di instabilità e cedimento del terreno verso valle; tutto ciò era statosegnalato nel maggio del 2005 all’impresa appaltatrice e ai professionistiper la predisposizione degli interventi necessari per la messa in sicurezzae il risanamento dell’area; nonostante gli interventi a tal fine tentati, ilproblema non si era risolto ma si era anzi aggravato; i lavori non eranopertanto più proseguiti; nel luglio del 2010 era stata depositata larelazione di accertamento tecnico preventivo, introdotto dall’Azienda, che,accertata l’esistenza di un fenomeno gravitativo in atto sul versante, inassenza di dimostrazione di fenomeni gravitativi preesistenti allosbancamento per l’esecuzione dell’invaso irriguo, aveva prospettato laresponsabilità di tutte le parti convenute per il franamento e per i danniconseguenti.Si erano ritualmente costituiti [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], qualetitolare di UNIGEO, e [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiesto e ottenuto lachiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA]., pure costituitasi, per la manleva. Iconvenuti avevano contestato la fondatezza delle domande eccependotutti, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c.Istruita la causa con l’assunzione di prove orali, il Tribunale di Urbinoaveva - per quanto qui ancora interessa - dichiarato estinto perprescrizione il diritto fatto valere con l’azione proposta ex art. 1669 c.c.dall’[OSCURATO:PERSONA] e aveva regolato le spese processuali trale parti.2. La Corte d’Appello di Ancona, adita dall’[OSCURATO:PERSONA] - per Marconominato, [OSCURATO:PERSONA] -, aveva – con la sentenza indicata in epigrafe -[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026respinto l’appello confermando la sentenza di primo grado quantoall’accoglimento dell’eccezione di prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c.La Corte di merito aveva fondato la decisione sui seguenti argomenti:- l’art. 1669 c.c. prevede una forma di responsabilità extracontrattualespeciale rispetto alla clausola generale delineata dall’art. 2043 c.c.;quest’ultima norma può essere applicata anche in materia di appaltoquando non ricorrono i presupposti di applicazione dell’art. 1669 c.c.;quindi, doveva considerarsi infondata la doglianza dell’appellante, diomessa verifica dell’esistenza di responsabilità ex art.2043 c.c. e alle altrediverse norme anch’esse espressamente richiamate negli scrittidifensivi , perché il primo Giudice aveva ritenuto applicabile allafattispecie in esame l’art. 1669 c.c. e quindi non si poteva fare ricorsoanche alla norma generale di cui all’art. 2043 c.c.;- non era condivisibile l’assunto dell’appellante, di aver compresopienamente il fenomeno e le relative responsabilità solo conl’accertamento tecnico preventivo, perché ben prima e cioè fin dal maggio2005 (secondo l’assunto del Giudice di primo grado, condiviso dallaCorte), l’Azienda committente aveva acquisito tutti gli elementi conoscitivinecessari e sufficienti per l’attribuzione del movimento franoso a montedell’invaso all’intervento appaltato, con riconoscimento della responsabilitàper esso di tutti i soggetti convenuti; la scoperta dei vizi eraeffettivamente da individuare nella missiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] inviatadall’Azienda alle parti convenute, con la quale si chiedeva l’adozione dellecautele necessarie per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione ditutti i vizi del manufatto realizzato;- era infondata la pretesa dell’Azienda di far valere l’esistenza di gravidifetti costruttivi in via di eccezione rispetto alla domanda di pagamentoavanzata dall’impresa (respinta dal Tribunale senza proposizione diappello incidentale), essendo tale facoltà limitata all’ipotesi di vizi ex art.1667 c.c. e non estendibile analogicamente alla responsabilità ex art.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/20261669 c.c., avendo efficacia per quest’ultima la regola generale desumibiledall’art. 2934 c.c. secondo la quale la prescrizione estingue il diritto e ildiritto prescritto è paralizzato dalla semplice eccezione di prescrizionesollevata dal debitore.3. L’[OSCURATO:PERSONA] - in persona dell’amministratore disostegno [OSCURATO:PERSONA] - ha proposto ricorso per cassazione avverso lasuddetta sentenza di appello, affidandolo a sette motivi.[OSCURATO:PERSONA], titolare di UNIGEO, e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistitoognuno con controricorso -[OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita solo quale garantedi [OSCURATO:PERSONA]: il ricorso è stato notificato anche al procuratoredomiciliatario della società assicuratrice nominato in relazione allacostituzione in giudizio della stessa quale garante di [OSCURATO:SOCIETA]., avv.[OSCURATO:PERSONA]-.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati.Il PG ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento delprimo, quarto, quinto e sesto motivo del ricorso, con assorbimento deglialtri.Alla pubblica udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la relazione delConsigliere, il [OSCURATO:PERSONA] harichiamato e illustrato le conclusioni già depositate; l’avv. [OSCURATO:PERSONA],con delega scritta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’Azienda ricorrente, l’avv.[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA]. e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per VittorioLonghini, presenti all’udienza, hanno richiamato e illustrato le rispettivedifese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] la falsa applicazione dell’art. 1669 c.c. in relazione all’art. 360n. 3) c.p.c., quanto alla illegittima riconduzione della segnalazione dismottamenti durante i lavori, alla denuncia vizi contemplata dallanorma .[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026Si sostiene che la Corte di merito avrebbe erroneamente applicato ildisposto dell’art. 1669 c.c., senza considerare che quando fu inviata lamissiva del maggio 2005 i lavori erano ancora in corso e quindi essa nonpoteva integrare una denuncia di vizi: la missiva avrebbe semplicementerappresentato la legittima segnalazione di uno smottamento franoso incorso , rientrante tra i poteri di verifica dell’esecuzione dell’operariconosciuti al committente ex art. 1662 c.c. L’[OSCURATO:PERSONA] aveva,infatti, comunicato la situazione alle controparti al fine dellapredisposizione degli interventi necessari alla messa in sicurezza dell’areainteressata e alla risoluzione del problema ma gli interventi via via posti inessere non avevano avuto esito; solo con l’accertamento tecnicopreventivo era stato possibile riscontrare l’inesistenza di fenomenigravitativi preesistenti all’esecuzione dell’invaso e la responsabilità perl’occorso in capo a tutte le controparti, secondo le percentuali identificatedal consulente tecnico d’ufficio che aveva pure indicato gli interventiripristinatori da effettuare, il loro costo e l’entità dei danni. Tutto quantodescritto era successo a lavori in corso i quali, conseguentemente, eranostati interrotti e non erano stati ripresi né terminati in seguito: la norma diriferimento era pertanto non l’art. 1669 c.c. ma l’art. 1662 c.c., senzanecessità di denuncia alcuna dei vizi ma con segnalazione alle contropartidegli smottamenti constatati e con richiesta di verifica dello stato deilavori. Le missive inviate dall’[OSCURATO:PERSONA] nel 2005 non erano idoneea far decorrere il termine di prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c.1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.Emerge dalla sentenza della Corte d’Appello di Ancona che l’AziendaAgricola Felici ha agito in giudizio facendo valere la responsabilità siacontrattuale sia extracontrattuale di [OSCURATO:SOCIETA]., appaltatrice, di VittorioLonghini, geologo, e di [OSCURATO:PERSONA], progettista e direttore dei lavori,per tutta una serie di movimenti franosi, con gravissimi segni diinstabilità e cedimento del terreno, nonché di smottamenti verso valleNumero registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026all’interno della proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA] (cfr. la sentenza allepagg. 2/3); le problematiche evidenziate si erano manifestate nel corsodei lavori per la realizzazione di un laghetto ad uso irriguo sulla proprietàdell’Azienda, intervento in relazione al quale [OSCURATO:PERSONA] avevaverificato la situazione geologica del terreno, [OSCURATO:PERSONA] avevaprogettato l’intervento, che aveva pure seguito in qualità di direzione deilavori, e [OSCURATO:SOCIETA]. aveva provveduto all’esecuzione; a causa delmanifestarsi dei movimenti franosi e degli smottamenti i lavori erano statisospesi e, essendo risultati inutili gli interventi tentati per la messa insicurezza dell’area, non erano mai più ripresi.L’Azienda ricorrente ha quindi chiaramente individuato, attraversol’allegazione dei fatti costitutivi delle pretese fatte valere, nei rapporticontrattuali intervenuti con le controparti e nella loro esecuzione, conestensione ai fatti illeciti in tesi non inquadrabili nell’ambito delleobbligazioni negoziali assunte e nelle loro dirette conseguenze, ilfondamento (causa petendi) della responsabilità risarcitoria fatta valerenei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed haaltresì richiesto univocamente il risarcimento di tutti i danni subiti(petitum) in conseguenza delle problematiche evidenziate, ascritte alleprestazioni non adempiute rispettivamente assunte dai controricorrenti e,più in generale, ai comportamenti illeciti posti in essere dagli stessi.L’individuazione delle norme di riferimento per la valutazione delledomande proposte rientra nell’ambito dell’attività di qualificazionegiuridica propria del Giudice e - a differenza dell’allegazione dei fatticostitutivi - non è vincolata dalle indicazioni della parte: ne consegue che,a differenza di quanto affermato dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nelcontroricorso, l’indicazione contenuta nell’atto di citazione per il primogrado per il riconoscimento della responsabilità dei convenuti per ognititolo di legge, contrattuale (ex art. 1669 e ss. c.c.) e/o extracontrattuale(ex art. 2043 c.c.) non costituisce un limite all’attività qualificatoria adNumero registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026opera del Giudice, esperibile non solo nei gradi di merito ma anche in sededi legittimità - con l’unico limite del giudicato interno, che non ricorre nelcaso di specie poiché la qualificazione della domanda con riferimento aldisposto dell’art. 1669 c.c., operata dalla Corte di merito costituisce,appunto, oggetto del presente motivo di ricorso -.Occorre allora accertare se il riferimento operato dalla Corte di meritoalla norma dell’art. 1669 c.c. per risolvere la controversia sia corretto inrelazione alle specifiche caratteristiche della stessa sopra evidenziatequanto allo stato dell’opera appaltata, pacificamente non portata atermine ma definitivamente interrotta a causa delle problematiche emersee dell’inutilità dei tentativi di porvi rimedio.A tal fine occorre prendere le mosse dal disposto di detta norma che,per l’appalto avente ad oggetto la realizzazione di edifici ed altre coseimmobili destinate, per loro natura, a lunga durata riconosce in capoall’appaltatore una responsabilità nei confronti del committente e dei suoiaventi causa per vizi tali da comportare la rovina dell’opera o il pericolo dirovina o gravi difetti; la responsabilità disciplinata dalla norma perdura perun tempo di dieci anni dal compimento dell’opera, purché sia fatta ladenuncia entro un anno dalla scoperta ; ai sensi del secondo commadella norma in esame il diritto del committente si prescrive in un annodalla denuncia .Questa Corte ha ripetutamente ribadito che l'ambito dellaresponsabilità, posta dall'art. 1669 c.c. a carico dell'appaltatore per rovinao difetti della costruzione, in mancanza di limitazioni legali, deve ritenersicoincidere con quello generale della responsabilità extracontrattuale(Cass. n. 4319/2016) o, comunque, della responsabilità non contrattuale(trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilitàdel costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela delcommittente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale), con caratteredi specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 c.c. e sancita per ragioni eNumero registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026finalità di interesse generale (cfr. Cass. SU n. 2284/2014; Cass. n.27385/2023; Cass. n. 30301/2023).Occorre pertanto verificare se e in che termini il disposto dell’art. 1669c.c. possa trovare applicazione nelle ipotesi in cui l’opera appaltata non siaterminata - con la precisazione che per opera ultimata si deve intenderel’opera completata (non necessariamente in senso materiale ma) secondoil contenuto delle pattuizioni originarie (se l’accordo prevedeva, peresempio, la realizzazione di una struttura a rustico questa sarà l’operacompleta da tenere in considerazione) o per intervenuto successivoaccordo delle parti volto all’interruzione concordata dell’intervento, condefinizione delle posizioni reciproche, per un sopravvenuto diverso assettodei loro interessi -.La risposta, secondo le indicazioni emergenti dalla giurisprudenza diquesta Corte, deve essere negativa.La disciplina dettata dall’art. 1669 c.c. è applicabile per le ipotesi dirovina, rischio di rovina o gravi difetti dell’opera, così come le disposizionispecifiche previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c. lo sono per le ipotesi di vizie difformità, solo nel caso di opera completa (negozialmente tale): si èaffermato, infatti, che le norme richiamate - anche l’art.1669 c.c. -,integrano senza escluderli i principi generali in tema di inadempimentocontrattuale, che rimangono applicabili quando non ricorrano i presuppostidelle norme speciali e quindi nel caso di opere che non siano statecompletate. L'omogeneità della soluzione, sia con riguardo alla disciplinadettata dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ., sia con riferimento a quella di cuiall'art. 1669 c.c., si fonda sull’assunto che, in tema di appalto, nonsussiste incompatibilità tra gli artt. 1667 e 1669 cod. civ., potendo ilcommittente di un immobile che presenti "gravi difetti" invocare, oltre alrimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall'art. 1669cod.civ.), anche quelli previsti dall'art. 1668 cod. civ. (eliminazione deivizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi diNumero registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026cui all'art. 1667 cod. civ., purché non sia incorso nella decadenza stabilitadal secondo comma di quest'ultimo: si deve, infatti, ritenere che, pur nelladiversità della natura giuridica delle responsabilità, extracontrattuale econtrattuale, rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme, le relativefattispecie si configurino l'una (l'art. 1669 cod. civ.) come sottospeciedell'altra (art. 1667 cod. civ.), perché i "gravi difetti" dell'opera sitraducono inevitabilmente in "vizi" della medesima, sicché la presenza dielementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza diquelli - così, in motivazione, Cass. n.4511/2019; cfr. anche Cass. n.8103/2006; Cass. n. 13983/2011; Cass. n. 1186/2015; Cass. n.815/2016; Cass. n. 9198/2018 -. In sostanza, la disposizione dell’art.1669 c.c. risulta finalizzata ad assicurare una più efficace tutela delcommittente nel tempo, permettendo allo stesso di poter ottenere unatutela, pur solo risarcitoria e non quindi della stessa articolazionericonosciuta dall’art. 1668 c.c., ove l’emersione di vizi connotati da gravitàsignificativa ai fini della stabilità e funzionalità dell’opera realizzataintervenga oltre i termini di cui all’art. 1667 c.c. ma nel corso del decenniosuccessivo alla sua ultimazione.Dalle considerazioni svolte consegue che nell’ipotesi di opere nonultimate non trova giustificazione l’applicazione del disposto dell’art. 1669c.c. ma occorre fare riferimento alle norme ordinarie in materia diresponsabilità per inadempimento contrattuale (v. Cass. n. 4511/2019,cit.).Non appare condivisibile l’orientamento interpretativo minoritario(riconducibile a Cass. n. 28233/2017) secondo cui la possibilità diapplicare comunque, in caso di opere appaltate non terminate, il dispostodell’art. 1669 c.c., sul presupposto che, trattandosi di norma che disciplinauna forma di responsabilità da fatto lecito dannoso, essa prescinderebbedal compimento dell’opera la necessità del compimento dell’opera -anche-per l’operatività dell’art. 1669 c.c. emerge, prima di tutto, dal testo dellaNumero registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026norma e, del resto, si ritiene essere ancor più pregnante se si interpreta ladisposizione in esame come fonte legale di obbligazione da fatto lecitodannoso, ex art. 1173 c.c., autonoma rispetto alle disposizioni degli artt.1667/1668 c.c. e alla disposizione dell’art. 2043 c.c., perché senza il compimento dell’opera - a definizione del rapporto contrattuale chene costituisce il presupposto -, è difficile ipotizzare una situazione dirovina o un rischio di rovina o che si configurino gravi difetti della stessache prescindano dall’inadempimento - che sarebbe da valutare secondo lenorme ordinarie in tema di inadempimento, anche per quanto riguarda glioneri probatori - dell’appaltatore, che costituisce illecito civile di naturacontrattuale.Valutando il motivo di ricorso alla luce delle indicazioni che precedono,si deve rilevare che la Corte di merito ha erroneamente esaminato lacontroversia attraverso il disposto dell’art. 1669 c.c. valorizzando, inparticolare, i termini di decadenza e prescrizione individuati dalla norma,in una situazione nella quale il mancato compimento dell’opera appaltata -interrottasi definitivamente per le gravi problematiche manifestatesi nelcorso dell’intervento concordato, non risolte nonostante i tentativi posti inessere a tal fine - ne escludeva l’operatività: la lettera raccomandatadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale l’[OSCURATO:PERSONA] committente avevadenunciato all’appaltatrice e ai professionisti intervenuti nella verificageologica, nella progettazione e nella direzione dei lavori la presenza di unmovimento franoso a monte dell’invaso in corso di realizzazione, conrichiesta di messa in sicurezza dell’area e di risoluzione del problema,rientrava infatti pienamente nell’ambito dell’esercizio delle prerogativericonosciute, in corso d’opera, al committente dall’art. 1662 c.c.La controversia avrebbe dovuto essere invece esaminata attraversol’applicazione delle norme generali in materia di inadempimentocontrattuale e, in particolare, in base agli artt. 1453 e ss. c.c., nonché,ricorrendone i presupposti, anche sotto il profilo eventuale dellaNumero registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026responsabilità extracontrattuale - ordinaria, ex art. 2043 c.c. -, pure fattavalere in via autonoma dalla ricorrente.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Azienda ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 1669 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3)c.p.c., quanto alla illegittima riconduzione della segnalazione dismottamenti durante i lavori alla denuncia vizi contemplata dalla norma,nonostante l’assenza della chiara individuazione delle cause e dellaimputazione .Rileva la ricorrente che, anche ove si ritenesse applicabile nel caso dispecie il disposto dell’art. 1669 c.c., al maggio 2005 potrebbe esseredatata solo la comprensione del fenomeno, insufficiente ad attivare lagaranzia senza la chiara individuazione delle cause e della loroimputazione: la reale e completa conoscenza dei vizi e delle rispettiveresponsabilità sarebbe stata raggiunta dall’Azienda solo all’esitodell’accertamento tecnico preventivo disposto, rispetto al quale il presentegiudizio è stato introdotto nel rispetto dei termini previsti dall’art. 1669c.c.3. Il terzo motivo di ricorso evidenzia la nullità della sentenza exart. 132 n.4) in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c., per motivazione al disotto del minimo costituzionale .Anche ipotizzando che il riferimento a carenze sul piano progettualee/o esecutivo , contenuto nella missiva del maggio 2005 e richiamatodalla Corte di merito, possa integrare la chiara individuazionedell’imputazione delle cause , la sentenza oggetto di ricorso nonrispetterebbe il minimo costituzionale quanto alla motivazione: ciò perchéproprio la contemplazione di più cause tra loro alternative e congiunte(manifestate dall’uso delle congiunzioni e/o) dimostrava che ilcommittente non sapesse affatto a chi imputare la responsabilità, ma cheavesse semplicemente inteso richiamare tutti i soggetti coinvolti ai propriobblighi contrattuali ed extracontrattuali. In sostanza, primaNumero registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026dell’esperimento dell’accertamento tecnico preventivo non sarebbe statopossibile sapere se le problematiche riscontrate fossero da imputare allaprogettazione o all’esecuzione dell’opera; geologo, progettista/direttoredei lavori e impresa esecutrice concorrono per titoli diversi, sia contrattualiche extracontrattuali, e in questo contesto la Corte avrebbe omessoqualsiasi motivazione sulla concreta possibilità per il committente, inpresenza di più cause tra loro alternative e/o congiunte, di individuarechiaramente e imputare le cause dell’occorso già nel maggio 2005.4. Con il quarto motivo di ricorso l’Azienda ricorrente lamenta la Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1669 e 2043 c.c. inrelazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., quanto alla affermata esclusionedell’indagine circa l’applicabilità dell’art. 2043 c.c. una volta esclusa inconcreto l’applicabilità dell’art. 1669 c.c. .Secondo l’[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Cassazionea SSUU n. 2284/2014, richiamata dalla Corte d’Appello, sarebbe stataerroneamente interpretata, perché sulla sua base sarebbe possibile ilconcorso tra responsabilità ex art. 2043 c.c. e responsabilità ex art. 1669c.c., costituendo quest’ultima ipotesi norma speciale rispetto all’art. 2043c.c. Ne conseguirebbe, secondo la ricorrente, che la prescrizionedell’azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. non avrebbe esentato laCorte di merito dall’obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti dioperatività dell’art. 2043 c.c., pure azionato dall’[OSCURATO:PERSONA],norma rispetto alla quale la prescrizione non si poteva certo considerarematurata.5. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso rimangonoevidentemente assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.6. Con il quinto motivo di ricorso l’Azienda ricorrente prospetta la Nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c. quanto all’omessaNumero registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026risposta al motivo di impugnazione sulla responsabilità contrattualedell’appaltatore .L’[OSCURATO:PERSONA] aveva fatto valere anche la responsabilitàcontrattuale dell’appaltatore, ex art. 1667 c.c., ma la Corte d’Appello diAncona avrebbe esaminato la questione solo per escludere la proponibilitàdell’eccezione dell’esistenza di vizi e difetti per “bloccare”, ex art. 1667u.c. c.p.c. la domanda di pagamento dell’impresa anche nell’ipotesi diazione ex art.1669 c.c. Rileva la ricorrente che, invece, la Corte di meritoavrebbe dovuto esaminare anche la ricorrenza della responsabilitàcontrattuale dell’appaltatrice, del geologo e del progettista e direttore deilavori, ai sensi dell’art. 1667 c.c. che ben può concorrere con laresponsabilità ex art. 1669 c.c., ed avrebbe dovuto verificare il rispetto,riguardo ad essa, del termine di prescrizione biennale (non superato)invece che annuale.Il motivo, il cui articolato critico contiene anche il sostanziale rilievodella violazione di legge, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. rispetto alla rilevanzaonnicomprensiva e assorbente riconosciuta dalla Corte di meritoall’inquadramento delle domande nell’ambito dell’azione extracontrattualeex art. 1669 c.c. e alle conseguenze da trarne, è da accogliere nei terminiche seguono.Si richiamano le considerazioni svolte nell’esame del primo motivo diricorso, che sono idonee a giustificare anche la fondatezza del presentemotivo quanto all’erronea identificazione delle norme alle quali fareriferimento per la valutazione della controversia e alla correlata omissionedi una considerazione completa delle domande svolte dall’Azienda Agricola6. Il sesto motivo di critica formulato dalla ricorrente lamenta la Nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c. e falsa applicazionedell’art. 1669 c.c. quanto alla responsabilità dei tecnici, in relazione all’art.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026360 n. 3) c.p.c. La sentenza non si pronuncia nemmeno sulle dedotte eallegate responsabilità contrattuali, ex artt. 1218 e 1453 c.c., o,comunque, ex art. 2041 c.c. dei convenuti .Nei confronti del geologo e del progettista e direttore dei lavoril’Azienda aveva agito anche a titolo di responsabilità contrattuale sullabase dei contratti d’opera professionale con loro conclusi: al riguardo laCorte d’Appello di Ancona non ha speso una parola, omettendo dipronunciarsi.Anche questo motivo è fondato nei termini che seguono.La Corte di merito non ha propriamente omesso di pronunciare sullaresponsabilità contrattuale dei professionisti ma ha ritenuto che leconsiderazioni svolte in ordine all’infondatezza della domanda inquadrabilenel disposto dell’art. 1669 c.c. assorbisse ogni tipo d valutazione inordine a responsabilità disciplinate da norme diverse , senza distinguerela posizione dell’impresa appaltatrice dalle posizioni dei professionisti,invece coinvolti nel giudizio per la contestazione del correttoadempimento, da parte loro, alle prestazioni assunte - di verificageologica, di progettazione e di direzione dei lavori -.Si richiamano anche per questo motivo le considerazioni svoltenell’esame del primo motivo di ricorso: le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e diGiorgio Buresta dovranno essere valutate tenendo conto degli obblighinegoziali rispettivamente assunti, in qualità di professionisti, nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] e alla luce della verifica del loro correttoadempimento.7. Con l’ultimo motivo di ricorso si prospetta la nullità dellasentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132 n. 4) e 112c.p.c. in relazione all’artt. 360 n. 4) c.p.c. in ordine alla mancata rispostasul motivo volto a sostenere l’effetto interruttivo della prescrizione datodal riconoscimento del diritto .[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026Questo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo, del quinto e delsesto motivo.8. In conclusione, sono fondati il primo, il quinto e il sesto motivo diricorso, assorbiti i rimanenti.La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata conrinvio alla Corte d’Appello di Ancona che, in diversa composizione, dovràriesaminare la controversia tenendo conto dei principi giuridici – ai qualidovrà uniformarsi - secondo cui:- quando le opere appaltate si interrompono per l’emergere nel corsodella loro esecuzione di problematiche incidenti sulla possibilità diproseguire l’intervento nel rispetto delle regole dell’arte, le norme diriferimento attraverso le quali deve essere vagliata la responsabilitàdell’impresa appaltatrice non sono gli art. 1667-1668 e 1669 c.c., masono quelle ordinarie in materia di inadempimento, cioè gli artt. 1218 e1453 e ss. c.c.;- ove siano coinvolti nella controversia anche i professionisti incaricatidella verifica geologica, della progettazione e della direzione dei lavoriappaltati, la loro responsabilità, pur connessa sotto il profilodell’accertamento dei fatti a quella dell’impresa appaltatrice, deve esserevagliata nell’ambito dei rapporti negoziali loro specificamente riferibili.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo, il quinto e il sesto motivo di ricorso,assorbiti i rimanenti; cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona che, indiversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 11 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteTiziana [OSCURATO:PERSONA] CarratoP.Q.MLa Corte accoglie il primo, il quinto e il sesto motivo di ricorso,assorbiti i rimanenti; cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona che, indiversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 11 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13678/2021Numero sezionale 3046/2025Numero di raccolta generale 6928/2026Data pubblicazione 23/03/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteTiziana [OSCURATO:PERSONA]