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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 44018/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 24/3/21 (depositata il 25/10/2021 n. 38070/21), la Terza Sezione della Corte di Cassazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia della Corte di appello di Roma, con cui, in parziale riforma della decisione di primo grado, ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva, ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato in anni 9 e mesi 4 di reclusione relativamente ai reati allo stesso ascritti (art. 74, commi 1,2,3; 73 T.U. stup. di cui ai capi 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13 e 21 dell'imputazione).

2. Avverso tale sentenza, con atto depositato in data 12/4/2022, ha proposto ricorso straordinario per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando quanto segue.

La Corte di Cassazione, si assume nel ricorso, sarebbe incorsa in un errore di fatto nel passaggio motivazionale in cui afferma:"Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità; inoltre il primo motivo, relativo al sesto comma dell'art. 74, T. U. stup. (oltre a richiedere alla Cassazione una rivalutazione nel merito del fatto non consentita) non è stato oggetto di motivo di appello".

Tale errore deriverebbe dalla mancata considerazione degli atti processuali.

La Sezione Terza non avrebbe tenuto conto che l'imputazione elevata a carico del ricorrente, riguardante la fattispecie di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90, risulta incompatibile con altra sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti di tutti gli altri originari coimputati per i quali è stata riconosciuta la fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90.

Si ripercorrono nel ricorso le fasi processuali più rilevanti, ponendosi in evidenza quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato dal Tribunale di Roma, a seguito di rito ordinario, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 74, comma 2, D.P.R. 309/90.

Gli altri partecipanti alla medesima associazione erano stati separatamente giudicati con rito abbreviato innanzi al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 14/05/2018.

La Corte d'appello di Roma, Prima Sezione penale, con sentenza n. 5691/2019 del 16/04/2019, divenuta irrevocabile il 16/12/2019, nel decidere sull'impugnazione proposta dai compartecipi, operava la riqualificazione del reato associativo nella meno grave fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90.La difesa del Cano, appresa la circostanza, produceva copia della predetta sentenza nell'udienza fissata innanzi alla Corte d'Appello in data 17/12/2019 e raggiungeva un accordo, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con il Procuratore Generale d'udienza onde ottenere una modifica in melius della pena, previa riqualificazione del fatto, e rinuncia ai motivi di gravame.

La Corte d'appello di Roma, Sezione Terza, con sentenza n. 15003 del 17/12/2019 riteneva non accoglibile la richiesta di concordato avanzata dalle parti, rigettando a verbale la proposta di riqualificazione del fatto.

Non considerava che la sentenza pronunciata nei confronti dei coimputati costituiva - in ragione della irrevocabilità - un documento sopravvenuto da acquisirsi ex art. 238-bis cod. proc. pen. e valutarsi a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., utile per addivenire alla conseguente declaratoria, d'ufficio, di assoluzione per il reato più grave, come accaduto per gli altri coimputati.

Investita della cognizione della sentenza irrevocabile, la Corte distrettuale avrebbe avuto l'obbligo giuridico di rilevare il contrasto, onde evitare di ritenere integrata una fattispecie associativa che sarebbe stata costituita dal solo Cano, atteso che tutti gli altri coimputati erano stati condannati per la diversa fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 17/12/2019, di conferma della penale responsabilità del Cano per il reato di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/900, era promosso ricorso per cassazione.

Nel primo motivo la difesa lamentava l'errata qualificazione giuridica del fatto e l'errata applicazione dell'istituto di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. per mancato accoglimento della richiesta di concordato in appello.

Seguiva il deposito di motivi aggiunti per specificare meglio le ragioni di doglianza.

Il suddetto ricorso, assegnato inizialmente alla Sezione Settima della Suprema Corte, era poi trasmesso alla Terza Sezione, con la seguente motivazione: "il collegio, letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ritenuto che non sussiste alcuna causa di inammissibilità del ricorso, come rilevata in sede di esame preliminare del procedimento ai fini dell'assegnazione dello stesso a questa settima sezione, dovendosi valutare la qualificazione giuridica del fatto in presenza di sentenza a carico dei coimputati che riconosce un titolo di reato diverso; visto l'art. 610 c.p.p. ordina rimettersi gli atti alla terza sezione penale competente secondo i criteri tabellari".

Tuttavia, la pronuncia della Sezione Terza, dichiarava inammissibile il ricorso, adducendo la motivazione sopra riportata, impugnata in questa sede per i motivi che seguono.

Primo motivo (paragrafi da 15 a 18 del ricorso).La conclusione a cui perviene la Corte di Cassazione nella sent. n. 38070/21 sarebbe viziata da errore di fatto, consistito nella omessa e/o errata valutazione riguardante la circostanza che la sentenza irrevocabile nei confronti dei coimputati, per la quale si pone il problema del contrasto di giudicati, era depositata dopo la scadenza dei termini processuali concessi al Cano per la presentazione dell'appello.

La questione giuridica era sollevata innanzi alla Corte d'appello nel primo momento utile per la difesa dell'imputato e, dopo il suo rigetto, veniva riproposta con il primo motivo di ricorso, supportata da successivi motivi aggiunti e memoria difensiva.

La Corte di Cassazione ha omesso di considerare che la circostanza sul contrasto di giudicati era emersa soltanto dopo la presentazione dell'appello, in seguito all'intervenuta irrevocabilità della pronuncia nei confronti dei coimputati; pertanto il ricorso doveva essere ritenuto ammissibile.

Il primo motivo di ricorso per cassazione, seppur scarno nelle argomentazioni a sostegno, individuava specificatamente i punti della sentenza impugnata sui quali si sollecitava una pronuncia di annullamento, evidenziando il contrasto di giudicato con la sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti dei coimputati, sia sotto il profilo dell'ammissibilità dell'istituto del concordato, sia sotto il profilo della errata qualificazione giuridica per l'omessa derubricazione del reato nella più lieve fattispecie di cui al 74, comma 6, d.P.R. 309/90.

Secondo motivo (paragrafi da 19 a 26 del ricorso).

Essendo il ricorso ammissibile, la Corte di Cassazione avrebbe dovuto annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma perché provvedesse a riqualificare il fatto.

In punto di qualificazione giuridica, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, definitivamente pronunciando sul tema, hanno chiarito come il reato ex art. 74, comma sesto, d.P.R. 309/90 costituisca una fattispecie autonoma e non mera ipotesi attenuata del reato di cui al primo comma dell'art. 74 del citato decreto (Sez.

U, n. 34475/2011).

Nel caso che occupa, il contrasto tra le pronunce attiene principalmente ad una erronea applicazione delle norme in tema di prova e in tema di qualificazione giuridica del fatto: la dichiarazione di responsabilità a carico dell'imputato sarebbe illegittima poiché riguarderebbe una fattispecie associativa composta da un solo soggetto.

L'odierno ricorrente risulterebbe l'unico membro dell'associazione di cui all'art. 74, comma 1 e 2 d.P.R. n. 309/90, essendo stati tutti gli altri coimputati assolti dalla più grave fattispecie delittuosa.3.

Il P.G. presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, evidenziando come le doglianze difensive si collochino al di fuori del perimetro segnato dall'art. 625-bis cod. proc. pen., posto che la sentenza della Corte di cassazione n. 38070/21 ha esaminato la censura riproposta in questa sede, rilevando che essa è inammissibile, essendo fondata su una non consentita richiesta di rivalutazione del fatto ed essendo, peraltro, assolutamente generico il motivo sulla responsabilità dell'imputato in relazione al delitto associativo.

La difesa ha depositato, in data 30/6/2022, istanza di sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. e memoria difensiva ex art. 611 cod.proc. pen, in cui, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha insistito nel loro accoglimento.

Il difensore ha depositato ulteriore memoria di replica, datata 12/9/22, in cui, dopo avere riepilogato la vicenda processuale e sottolineato che la sentenza che aveva riguardato i coimputati era divenuta irrevocabile dopo il deposito dei motivi di appello, precisa: la questione giuridica circa il contrasto tra i giudicati è stata sollevata nel primo momento utile, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza della Sezione Terza della Cassazione; l'errore di fatto lamentato consiste nella mancata valutazione, dal parte del giudice di legittimità, della impossibilità di proporre con l'atto d'appello la questione riguardante la qualificazione giuridica del fatto; non si è tenuto conto della proposizione della questione negli atti preliminari al giudizio di appello, come risulta dal verbale di udienza; la Corte d'appello di Roma, ai sensi del combinato disposto dagli artt.521 e 598 cod. proc. pen., avrebbe dovuto riqualificare il fatto, essendo la contestazione elevata a carico del Cano ontologicamente incompatibile con quella recepita nella sentenza irrevocabile; le conclusioni a cui giunge la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 38070/21 non possono essere minimamente condivise, in quanto l'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. rimette alla cognizione del giudice di legittimità le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in appello; la questione avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio dalla Corte di appello e dalla Corte di Cassazione, richiedendo la fattispecie associativa la presenza di almeno tre persone. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di doglianza sono inammissibili.

2. L'errore che si verifica nel giudizio di legittimità, da farsi valere attraverso il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., è solo l'errore 99 percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che viene viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali.

Pertanto, l'errore di fatto rilevante in sede di ricorso straordinario è quello che conduce ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque un contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio, come tale non deducibile con il rimedio straordinario (cfr.

Sezioni Unite, 27 marzo 2002, Basile).

Si è precisato che "L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625- bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicchè rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali" (così, ex multis Cass., Sez. 5, Sentenza n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193).

Pertanto, restano fuori dall'ambito di deducibilità con ricorso straordinario quei motivi attinenti agli aspetti valutativi della sentenza impugnata ed agli errori di diritto.

3. La difesa, nell'evidenziare le circostanze sopra rappresentate, ha proposto censure che afferiscono all'apparato argonnentativo della motivazione espressa dalla Suprema Corte e che esulano dall'ambito in cui è consentito proporre ricorso straordinario; quanto all'aspetto riguardante il lamentato errore di fatto, esso non si individua dall'esame degli atti.

Con riferimento alle doglianze riassunte nel primo motivo di ricorso (corrispondenti ai paragrafi 14-18 del ricorso in esame) si osserva quanto segue.

La Sezione Terza di questa Corte ha affermato che la questione riguardante la riqualificazione del fatto, oltre a non essere stata proposta nei motivi di appello, è generica.

Ebbene, è la stessa difesa ad ammettere che la questione non era stata proposta nei motivi di appello, assumendo che essa era stata avanzata solo nell'udienza innanzi alla Corte d'appello, primo momento utile per fare valere l'invocata riqualificazione del fatto, essendo la pronuncia a favore dei coimputati - in cui era stata accolta la diversa qualificazione - divenuta irrevocabile successivamente al deposito dei motivi di appello.

Di fatto, dal verbale di udienza allegato al ricorso, si evince che la riqualificazione del fatto era contenuta in una proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., concordato legittimamente respinto dalla Corte d'appello.

Invero, il titolo di reato elevato nella contestazione a carico dell'imputato (art. 74 d.PR 309/90) rappresenta una causa ostativa all'accoglimento del concordato, essendo per legge espressamente escluso che si possa accedere all'istituto in caso di procedimento riguardante la fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (art. 599-bis, comma 2, cod. proc. pen. che rinvia all'art. 51, comma 3-bis codice di rito).

Al momento delle conclusioni, dopo il rigetto del concordato, la difesa non ha chiesto che il fatto reato venisse diversamente qualificato ai sensi dell'art. 74, comma 6, T.U. stup., ma si è limitata, laconicamente, a concludere: "come da concordato e da motivi di appello" Pertanto, l'affermazione contenuta nella sentenza della Sezione Terza di questa Corte, secondo la quale il motivo riguardante la fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 non ha formato "oggetto di motivo di appello", non è inesatta e non è frutto di errore o di svista.

Il giudizio attinente alla genericità delle doglianze difensive riguardanti la qualificazione del fatto, espressa nella sentenza impugnata, coinvolge aspetti valutativi, per i quali, come detto in precedenza, non è consentito il ricorso straordinario.

Per altro verso, è noto come non sia consentito proporre in sede di legittimità questioni tendenti ad ottenere una rivalutazione del fatto.

Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la Sezione Terza di questa Corte ha valutato in motivazione la doglianza riguardante il contrasto di giudicato, osservando:"La Corte di appello, comunque, ha valutato la decisione che ex art. 599 bis cod. proc. pen. aveva riqualificato i fatti per gli altri coimputati, e ha in punto di pena ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti alle aggravanti e alla recidiva".

4. Quanto al profilo riguardante la rilevabilità di ufficio della diversa qualificazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (la cui violazione è stata richiamata soltanto nella memoria di replica del 12/9/22), è d'uopo rilevare come la doglianza attenga astrattamente ad un errore di diritto e non di fatto, non prospettabile in questa sede per le ragioni indicate in premessa (cfr. paragrafo 2 della parte in diritto)

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere rigettata la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, non ricorrendo ragioni per accedere alla richiesta su cui era stata posta riserva.

Segue alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Rigettata la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato ex art. 625-bis, comma 2, CPP, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 24/3/21 (depositata il 25/10/2021 n. 38070/21), la Terza Sezione della Corte di Cassazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia della Corte di appello di Roma, con cui, in parziale riforma della decisione di primo grado, ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva, ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato in anni 9 e mesi 4 di reclusione relativamente ai reati allo stesso ascritti (art. 74, commi 1,2,3; 73 T.U. stup. di cui ai capi 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13 e 21 dell'imputazione). 2. Avverso tale sentenza, con atto depositato in data 12/4/2022, ha proposto ricorso straordinario per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando quanto segue. La Corte di Cassazione, si assume nel ricorso, sarebbe incorsa in un errore di fatto nel passaggio motivazionale in cui afferma:"Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità; inoltre il primo motivo, relativo al sesto comma dell'art. 74, T. U. stup. (oltre a richiedere alla Cassazione una rivalutazione nel merito del fatto non consentita) non è stato oggetto di motivo di appello". Tale errore deriverebbe dalla mancata considerazione degli atti processuali. La Sezione Terza non avrebbe tenuto conto che l'imputazione elevata a carico del ricorrente, riguardante la fattispecie di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90, risulta incompatibile con altra sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti di tutti gli altri originari coimputati per i quali è stata riconosciuta la fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. Si ripercorrono nel ricorso le fasi processuali più rilevanti, ponendosi in evidenza quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato dal Tribunale di Roma, a seguito di rito ordinario, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 74, comma 2, D.P.R. 309/90. Gli altri partecipanti alla medesima associazione erano stati separatamente giudicati con rito abbreviato innanzi al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 14/05/2018. La Corte d'appello di Roma, Prima Sezione penale, con sentenza n. 5691/2019 del 16/04/2019, divenuta irrevocabile il 16/12/2019, nel decidere sull'impugnazione proposta dai compartecipi, operava la riqualificazione del reato associativo nella meno grave fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90.La difesa del Cano, appresa la circostanza, produceva copia della predetta sentenza nell'udienza fissata innanzi alla Corte d'Appello in data 17/12/2019 e raggiungeva un accordo, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con il Procuratore Generale d'udienza onde ottenere una modifica in melius della pena, previa riqualificazione del fatto, e rinuncia ai motivi di gravame. La Corte d'appello di Roma, Sezione Terza, con sentenza n. 15003 del 17/12/2019 riteneva non accoglibile la richiesta di concordato avanzata dalle parti, rigettando a verbale la proposta di riqualificazione del fatto. Non considerava che la sentenza pronunciata nei confronti dei coimputati costituiva - in ragione della irrevocabilità - un documento sopravvenuto da acquisirsi ex art. 238-bis cod. proc. pen. e valutarsi a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., utile per addivenire alla conseguente declaratoria, d'ufficio, di assoluzione per il reato più grave, come accaduto per gli altri coimputati. Investita della cognizione della sentenza irrevocabile, la Corte distrettuale avrebbe avuto l'obbligo giuridico di rilevare il contrasto, onde evitare di ritenere integrata una fattispecie associativa che sarebbe stata costituita dal solo Cano, atteso che tutti gli altri coimputati erano stati condannati per la diversa fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 17/12/2019, di conferma della penale responsabilità del Cano per il reato di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/900, era promosso ricorso per cassazione. Nel primo motivo la difesa lamentava l'errata qualificazione giuridica del fatto e l'errata applicazione dell'istituto di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. per mancato accoglimento della richiesta di concordato in appello. Seguiva il deposito di motivi aggiunti per specificare meglio le ragioni di doglianza. Il suddetto ricorso, assegnato inizialmente alla Sezione Settima della Suprema Corte, era poi trasmesso alla Terza Sezione, con la seguente motivazione: "il collegio, letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ritenuto che non sussiste alcuna causa di inammissibilità del ricorso, come rilevata in sede di esame preliminare del procedimento ai fini dell'assegnazione dello stesso a questa settima sezione, dovendosi valutare la qualificazione giuridica del fatto in presenza di sentenza a carico dei coimputati che riconosce un titolo di reato diverso; visto l'art. 610 c.p.p. ordina rimettersi gli atti alla terza sezione penale competente secondo i criteri tabellari". Tuttavia, la pronuncia della Sezione Terza, dichiarava inammissibile il ricorso, adducendo la motivazione sopra riportata, impugnata in questa sede per i motivi che seguono. Primo motivo (paragrafi da 15 a 18 del ricorso).La conclusione a cui perviene la Corte di Cassazione nella sent. n. 38070/21 sarebbe viziata da errore di fatto, consistito nella omessa e/o errata valutazione riguardante la circostanza che la sentenza irrevocabile nei confronti dei coimputati, per la quale si pone il problema del contrasto di giudicati, era depositata dopo la scadenza dei termini processuali concessi al Cano per la presentazione dell'appello. La questione giuridica era sollevata innanzi alla Corte d'appello nel primo momento utile per la difesa dell'imputato e, dopo il suo rigetto, veniva riproposta con il primo motivo di ricorso, supportata da successivi motivi aggiunti e memoria difensiva. La Corte di Cassazione ha omesso di considerare che la circostanza sul contrasto di giudicati era emersa soltanto dopo la presentazione dell'appello, in seguito all'intervenuta irrevocabilità della pronuncia nei confronti dei coimputati; pertanto il ricorso doveva essere ritenuto ammissibile. Il primo motivo di ricorso per cassazione, seppur scarno nelle argomentazioni a sostegno, individuava specificatamente i punti della sentenza impugnata sui quali si sollecitava una pronuncia di annullamento, evidenziando il contrasto di giudicato con la sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti dei coimputati, sia sotto il profilo dell'ammissibilità dell'istituto del concordato, sia sotto il profilo della errata qualificazione giuridica per l'omessa derubricazione del reato nella più lieve fattispecie di cui al 74, comma 6, d.P.R. 309/90. Secondo motivo (paragrafi da 19 a 26 del ricorso). Essendo il ricorso ammissibile, la Corte di Cassazione avrebbe dovuto annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma perché provvedesse a riqualificare il fatto. In punto di qualificazione giuridica, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, definitivamente pronunciando sul tema, hanno chiarito come il reato ex art. 74, comma sesto, d.P.R. 309/90 costituisca una fattispecie autonoma e non mera ipotesi attenuata del reato di cui al primo comma dell'art. 74 del citato decreto (Sez. U, n. 34475/2011). Nel caso che occupa, il contrasto tra le pronunce attiene principalmente ad una erronea applicazione delle norme in tema di prova e in tema di qualificazione giuridica del fatto: la dichiarazione di responsabilità a carico dell'imputato sarebbe illegittima poiché riguarderebbe una fattispecie associativa composta da un solo soggetto. L'odierno ricorrente risulterebbe l'unico membro dell'associazione di cui all'art. 74, comma 1 e 2 d.P.R. n. 309/90, essendo stati tutti gli altri coimputati assolti dalla più grave fattispecie delittuosa.3. Il P.G. presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, evidenziando come le doglianze difensive si collochino al di fuori del perimetro segnato dall'art. 625-bis cod. proc. pen., posto che la sentenza della Corte di cassazione n. 38070/21 ha esaminato la censura riproposta in questa sede, rilevando che essa è inammissibile, essendo fondata su una non consentita richiesta di rivalutazione del fatto ed essendo, peraltro, assolutamente generico il motivo sulla responsabilità dell'imputato in relazione al delitto associativo. La difesa ha depositato, in data 30/6/2022, istanza di sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. e memoria difensiva ex art. 611 cod.proc. pen, in cui, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha insistito nel loro accoglimento. Il difensore ha depositato ulteriore memoria di replica, datata 12/9/22, in cui, dopo avere riepilogato la vicenda processuale e sottolineato che la sentenza che aveva riguardato i coimputati era divenuta irrevocabile dopo il deposito dei motivi di appello, precisa: la questione giuridica circa il contrasto tra i giudicati è stata sollevata nel primo momento utile, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza della Sezione Terza della Cassazione; l'errore di fatto lamentato consiste nella mancata valutazione, dal parte del giudice di legittimità, della impossibilità di proporre con l'atto d'appello la questione riguardante la qualificazione giuridica del fatto; non si è tenuto conto della proposizione della questione negli atti preliminari al giudizio di appello, come risulta dal verbale di udienza; la Corte d'appello di Roma, ai sensi del combinato disposto dagli artt.521 e 598 cod. proc. pen., avrebbe dovuto riqualificare il fatto, essendo la contestazione elevata a carico del Cano ontologicamente incompatibile con quella recepita nella sentenza irrevocabile; le conclusioni a cui giunge la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 38070/21 non possono essere minimamente condivise, in quanto l'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. rimette alla cognizione del giudice di legittimità le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in appello; la questione avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio dalla Corte di appello e dalla Corte di Cassazione, richiedendo la fattispecie associativa la presenza di almeno tre persone. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di doglianza sono inammissibili. 2. L'errore che si verifica nel giudizio di legittimità, da farsi valere attraverso il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., è solo l'errore 99 percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che viene viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali. Pertanto, l'errore di fatto rilevante in sede di ricorso straordinario è quello che conduce ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque un contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio, come tale non deducibile con il rimedio straordinario (cfr. Sezioni Unite, 27 marzo 2002, Basile). Si è precisato che "L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625- bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicchè rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali" (così, ex multis Cass., Sez. 5, Sentenza n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193). Pertanto, restano fuori dall'ambito di deducibilità con ricorso straordinario quei motivi attinenti agli aspetti valutativi della sentenza impugnata ed agli errori di diritto. 3. La difesa, nell'evidenziare le circostanze sopra rappresentate, ha proposto censure che afferiscono all'apparato argonnentativo della motivazione espressa dalla Suprema Corte e che esulano dall'ambito in cui è consentito proporre ricorso straordinario; quanto all'aspetto riguardante il lamentato errore di fatto, esso non si individua dall'esame degli atti. Con riferimento alle doglianze riassunte nel primo motivo di ricorso (corrispondenti ai paragrafi 14-18 del ricorso in esame) si osserva quanto segue. La Sezione Terza di questa Corte ha affermato che la questione riguardante la riqualificazione del fatto, oltre a non essere stata proposta nei motivi di appello, è generica. Ebbene, è la stessa difesa ad ammettere che la questione non era stata proposta nei motivi di appello, assumendo che essa era stata avanzata solo nell'udienza innanzi alla Corte d'appello, primo momento utile per fare valere l'invocata riqualificazione del fatto, essendo la pronuncia a favore dei coimputati - in cui era stata accolta la diversa qualificazione - divenuta irrevocabile successivamente al deposito dei motivi di appello. Di fatto, dal verbale di udienza allegato al ricorso, si evince che la riqualificazione del fatto era contenuta in una proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., concordato legittimamente respinto dalla Corte d'appello. Invero, il titolo di reato elevato nella contestazione a carico dell'imputato (art. 74 d.PR 309/90) rappresenta una causa ostativa all'accoglimento del concordato, essendo per legge espressamente escluso che si possa accedere all'istituto in caso di procedimento riguardante la fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (art. 599-bis, comma 2, cod. proc. pen. che rinvia all'art. 51, comma 3-bis codice di rito). Al momento delle conclusioni, dopo il rigetto del concordato, la difesa non ha chiesto che il fatto reato venisse diversamente qualificato ai sensi dell'art. 74, comma 6, T.U. stup., ma si è limitata, laconicamente, a concludere: "come da concordato e da motivi di appello" Pertanto, l'affermazione contenuta nella sentenza della Sezione Terza di questa Corte, secondo la quale il motivo riguardante la fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 non ha formato "oggetto di motivo di appello", non è inesatta e non è frutto di errore o di svista. Il giudizio attinente alla genericità delle doglianze difensive riguardanti la qualificazione del fatto, espressa nella sentenza impugnata, coinvolge aspetti valutativi, per i quali, come detto in precedenza, non è consentito il ricorso straordinario. Per altro verso, è noto come non sia consentito proporre in sede di legittimità questioni tendenti ad ottenere una rivalutazione del fatto. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la Sezione Terza di questa Corte ha valutato in motivazione la doglianza riguardante il contrasto di giudicato, osservando:"La Corte di appello, comunque, ha valutato la decisione che ex art. 599 bis cod. proc. pen. aveva riqualificato i fatti per gli altri coimputati, e ha in punto di pena ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti alle aggravanti e alla recidiva". 4. Quanto al profilo riguardante la rilevabilità di ufficio della diversa qualificazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (la cui violazione è stata richiamata soltanto nella memoria di replica del 12/9/22), è d'uopo rilevare come la doglianza attenga astrattamente ad un errore di diritto e non di fatto, non prospettabile in questa sede per le ragioni indicate in premessa (cfr. paragrafo 2 della parte in diritto) 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere rigettata la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, non ricorrendo ragioni per accedere alla richiesta su cui era stata posta riserva. Segue alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Rigettata la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato ex art. 625-bis, comma 2, CPP, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
Sentenza Cassazione n. 44018/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris