CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2023
Cassazione n. 28174/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, commi primo e secondo cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'omessa valutazione della CNR del 31 gennaio 2015 acquisita dal Tribunale all'udienza del 8 marzo 2021, è manifestamente infondata, poiché la Corte di appello, con una valutazione non rivendibile in sede di legittimità, ha giudicato maggiormente affidabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, senza contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen., rispetto quanto riferito ai carabinieri e trasposto nella suddetta comunicazione di notizia di reato (pag. 3 sentenza impugnata); Rilevato che il difensore degli imputati ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, in data 12 giugno 2023, una memoria con la quale rassegna le conclusioni; ritenuto che detta memoria è inammissibile per tardività e, in ogni caso, non introduce alcuna ragione ulteriore perché si esaurisce nella richiesta di accoglimento dei ricorsi; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così decis