CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 30678/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1330/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Licata, via Sole n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calceal controricorso –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 136/35/12, depositata il 27 novembre 2012. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Reddito di partecipazione del socio di s.r.l. a ristretta base familiare - Sospensione necessaria -Rinvio a nuovo ruolo. Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 136/35/12 del 27/11/2012, la CTR della Sicilia ha rigettato l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 237/01/07 della CTP di Agrigento, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], socio della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso l’avviso di accertamento a lui notificato a fini IRPEF (maggior reddito da capitale) relativo all’anno d’imposta 2000. 1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR e dalle difese delle parti: a) la vicenda trae origine da una verifica fiscale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e, in conseguenza dell’accertamento di un maggior reddito d’impresa a carico della società a ristretta base familiare, veniva notificato ai soci, tra cui anche l’odierno ricorrente, un avviso di accertamento in relazione al maggior reddito da capitale derivante dalla distribuzione di utili extrabilancio; b) la CTP accoglieva il ricorso del contribuente in ragione dell’estinzione del giudizio concernente la [OSCURATO:SOCIETA].; c) l’Agenzia delle entrate proponeva appello davanti alla CTR. 1.2. La CTR rigettava il ricorso erariale osservando che: a) «l’avviso nei confronti della società era stato annullato con sentenza in pari data della medesima Commissione e tanto ovviamente bastava per travolgere l’avviso impugnato dal [OSCURATO:SOCIETA]»; b) l’appello proposto avverso la sentenza della CTP era stato rigettato dalla CTR con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in ragione dell’erronea notificazione a soggetto non legittimato. 2. Avverso la menzionata sentenza, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. 4. Con ordinanza resa all’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per la eventuale trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente evidenziato che, per ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo, appare necessario invitare le parti a dedurre in ordine all’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della CTR resa in data 11/05/2012, con la quale è stato ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento relativo a [OSCURATO:SOCIETA]., sentenza resa in giudizio che è ritenuto avere natura pregiudiziale dal ricorrente. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando alle parti termine di giorni novanta, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per dedurre in ordine all’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria regionale de