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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 30678/2022

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1330/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Licata, via Sole n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calceal controricorso –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 136/35/12, depositata il 27 novembre 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi -Reddito di partecipazione del socio di s.r.l. a ristretta base familiare - Sospensione necessaria -Rinvio a nuovo ruolo.

Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 136/35/12 del 27/11/2012, la CTR della Sicilia ha rigettato l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 237/01/07 della CTP di Agrigento, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], socio della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso l’avviso di accertamento a lui notificato a fini IRPEF (maggior reddito da capitale) relativo all’anno d’imposta 2000.

1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR e dalle difese delle parti: a) la vicenda trae origine da una verifica fiscale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e, in conseguenza dell’accertamento di un maggior reddito d’impresa a carico della società a ristretta base familiare, veniva notificato ai soci, tra cui anche l’odierno ricorrente, un avviso di accertamento in relazione al maggior reddito da capitale derivante dalla distribuzione di utili extrabilancio; b) la CTP accoglieva il ricorso del contribuente in ragione dell’estinzione del giudizio concernente la [OSCURATO:SOCIETA].; c) l’Agenzia delle entrate proponeva appello davanti alla CTR.

1.2. La CTR rigettava il ricorso erariale osservando che: a) «l’avviso nei confronti della società era stato annullato con sentenza in pari data della medesima Commissione e tanto ovviamente bastava per travolgere l’avviso impugnato dal [OSCURATO:SOCIETA]»; b) l’appello proposto avverso la sentenza della CTP era stato rigettato dalla CTR con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in ragione dell’erronea notificazione a soggetto non legittimato.

2. Avverso la menzionata sentenza, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso.

4. Con ordinanza resa all’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per la eventuale trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente evidenziato che, per ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo, appare necessario invitare le parti a dedurre in ordine all’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della CTR resa in data 11/05/2012, con la quale è stato ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento relativo a [OSCURATO:SOCIETA]., sentenza resa in giudizio che è ritenuto avere natura pregiudiziale dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando alle parti termine di giorni novanta, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per dedurre in ordine all’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria regionale de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1330/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Licata, via Sole n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calceal controricorso –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 136/35/12, depositata il 27 novembre 2012. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Reddito di partecipazione del socio di s.r.l. a ristretta base familiare - Sospensione necessaria -Rinvio a nuovo ruolo. Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 136/35/12 del 27/11/2012, la CTR della Sicilia ha rigettato l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 237/01/07 della CTP di Agrigento, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], socio della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso l’avviso di accertamento a lui notificato a fini IRPEF (maggior reddito da capitale) relativo all’anno d’imposta 2000. 1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR e dalle difese delle parti: a) la vicenda trae origine da una verifica fiscale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e, in conseguenza dell’accertamento di un maggior reddito d’impresa a carico della società a ristretta base familiare, veniva notificato ai soci, tra cui anche l’odierno ricorrente, un avviso di accertamento in relazione al maggior reddito da capitale derivante dalla distribuzione di utili extrabilancio; b) la CTP accoglieva il ricorso del contribuente in ragione dell’estinzione del giudizio concernente la [OSCURATO:SOCIETA].; c) l’Agenzia delle entrate proponeva appello davanti alla CTR. 1.2. La CTR rigettava il ricorso erariale osservando che: a) «l’avviso nei confronti della società era stato annullato con sentenza in pari data della medesima Commissione e tanto ovviamente bastava per travolgere l’avviso impugnato dal [OSCURATO:SOCIETA]»; b) l’appello proposto avverso la sentenza della CTP era stato rigettato dalla CTR con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in ragione dell’erronea notificazione a soggetto non legittimato. 2. Avverso la menzionata sentenza, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. 4. Con ordinanza resa all’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per la eventuale trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente evidenziato che, per ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo, appare necessario invitare le parti a dedurre in ordine all’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della CTR resa in data 11/05/2012, con la quale è stato ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento relativo a [OSCURATO:SOCIETA]., sentenza resa in giudizio che è ritenuto avere natura pregiudiziale dal ricorrente. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando alle parti termine di giorni novanta, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per dedurre in ordine all’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria regionale de
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