CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 11958/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della dlecisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in data 11 novembre 2020 dal Tribunale di Taranto in relazione al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 commesso in Taranto in data 11 ottobre 2017. Con riferimento al primo motivo, concernente vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., la corte territoriale ha fornito congrua motivazione in relazione alla irrilevanza, nel caso di specie, del comportamento processuale dell'imputato. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, concernente la mancata motivazione circa il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, si tratta di censura manifestamente infondata, a fronte della espressa motivazione fornita dalla corte territoriale sul punto. Considerato che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si confronta solo genericamente o parzialmente con la motivazione del provvedimento impugnato, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con tale riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 26060801). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il iCon iglieré estensore [OSCURATO:PERSONA] I E génia errao Emànkiele, / bi Salvo [OSCURATO:PERSONA]'LLERI