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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 gennaio 2020

Cassazione n. 36107/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25456-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GALLONI° 18, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che Io rappresenta e difende; - ricorrente - iSbn Irs to,^s 1.0 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 414, presso lo studio Aell'Av,.70.eato [OSCURATO:PERSONA])10 [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e fEferrle; con troricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - - — ,1 -11- f'(-A 'T'T 1-A , A 1-1111-7 T T rA a-V—v- C f 1a. z)CfliCiìZa ti. 61 11 ji..."Ivr 2lf All..1141 / 1J .2 11 I AL..1_,1,A....) [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] l-i li I I T)11,... l .1“...tall_/11.., Dott.

S'[OSCURATO:PERSONA]. .1)ten..te, in fa.tt" - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la s.-ntenz', (,11/20, ri,4 genrrir, 2090, f1,11,, di Appello di Roma, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 7123/16, dell'8 aprile 2016, del Tribunale di Roma — ha e0,-,Fpfmatc, la declaratoria di ;1-1officarìa Pxart.99111 n 1 r- C117 no.; confronti di [OSCURATO:PERSONA], di due atti di compravendita immobiliare intervenuti tra [OSCURATO:PERSONA] e il fratello Angelo in data 4 ottobre 201(1; - che il ricorrente riferisce, in punto di fatto, che il predetto [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto di essere creditore di [OSCURATO:PERSONA], esperiva azione revocatoria per la declaratoria di inefficacia di diversi atti disposizione compiuti da proprio debitore, ed in particolare — per quanto qui ancora di interesse — di due compravendite con le quali costui trasferiva, in data 4 ottobre 2010, al fratello Fabio, le sue quote di proprietà, derivanti da successione "mortis causa" dalla comune genitrice, su due immobili siti in Roma; - che il giudice di prime cure accoglieva la domanda, ravvisando i presupposti oggettivo e soggettivo della revocatoria, con decisione confermata dal giudice di appello, che rigettava il gravame di [OSCURATO:PERSONA], teso a dimostrare come gli atti dispositivi "de quibus" fossero stati realizzati per regolare i rapporti nascenti dalla eredità materna; Ric. 2020 n. 25456 sez.

M3 - ud. 08-07-2021 -2- che a-,,--verso scitteiiza della Corte capitoliria ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base — come detto — di due motivi, - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. r; d'A ,z; -gni øn n -t-s4,1, ,71,-.4". 11,In-1; n 1.L• S.A. • VI- • ,/ • C4.1/1,1-1,44.,-//l/11%., (4* tI. 732, 2727 e 2729 cod. civ., lamentando un "errato ricorso alla presunzioni" da parte della sentenza impugnata, nel ritenere sussistente 11 t4(I1 1(f s,r\ tr.4-4 n • - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell 'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — "violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 nd civ ." av dn i giudici di friPritn dato ppr scontata l'esisten_.7a dcl "consilium fraudú", in difetto dì prova della stessa; - che ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, il «Rìrci, chiedenrin clichigrarci ligtecga innmmiggibile o romilf1(111P ne,r, fondata; - che è rimasto, invece, solo intimato [OSCURATO:PERSONA]; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bie cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per 1'8 luglio 2021. n ari -01,../.110,11.1.111.-1011.W 111 ILL111111.11.A.3 - che il ricorso è inammissibile; I •-• 4,-,/,/-;,Ye, el chi 1J1_11.11Al 1.11\11-1. una catti-,;a ragionamento presuntivo, ad opera della sentenza impugnata, nel ritenere sussistente il presupposto soggettivo dell 'azione revocatoria n.; .1s-n nruy-d,, Il giludice di ITI er: t e può fare ricf,rs— t-A,' ambito; cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 18 giugno 2019, n. 16221, Rv. 654318-02; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 22 gnir,, n d1SP. sy. nnss.

Qpn.t. (-bc,,mh,e Ric. 2020 n. 25456 sez.

M3 - ud. 08-07-2021 -3- 2014, n. 27546, Rv. 633992-01) — non rispetta iia previsione di cui all'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., donde la sua inammissibilità; fl 4-rt +-; ;.r% fatt:. eln •-• :fir•-; 4-n • .,fliL Si 111,J Ll V 1/1- ,,,,t,-/Olki, 111 L L-1, 1,11 V ,0 J .1./V.,..1 — che, invero, "qualora il giudice di merito sussurna erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e e-04-1 crArA n n tti erntv-re, r.11 4A-r-recf, 41 Q41C%41 i'41 t4 ,1 (li requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3), cod. proc. civ. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), nlin CrwtP tI e enp nell2pcorgr-17;tm dell'A fili-17;nm- d; nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 cod. cìv., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia gettg anche ,zotto il profiln clp11'ipplicivione fattigpecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta" (Cass. Sez. 3, sent. 4 agosto 2017, n. 19485, Rv. 645496-02; in senso sostanzialmente nalop-o nure Cass. Sez. ord. 5 masnrio 2017. n. 10973_ R 643968- l) i. , v 01; nonché Cass. Sez. 3, sent. 26 giugno 2008, n. 17535, Rv. 603893-01 e Cass. Sez. 3, sent. 19 agosto 2007, n. 17457, non massimata sul punto); - che, però, "l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura", non solo "di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione", ma anche "di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare — con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue Ric. 2020 n. 25456 sez.

M3 - ud. 08-07-2021 -4- funzioni — L. norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa" (Cass. Sez.

Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01); .C1Cy r's*,tr. ÷.0 ,1 n 1 cnn fnr. i l t /N 1, fl••411,i, CS 1 LI-C4 tfl. affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata non risulta, nel caso di specie, ritualmente avvenuto, atteso che il ricorrente avrebbe (1^:nit" chiarire in quale mode il ragionamento presuntivo abbia disatteso i caratteri della gravità, precisione e concordanza normativamente previsti, e ciò tenuto conto che "la gravità allude ad e( cpltc lCO1CC. gorl era lo rì c.pP rig 1 P (rinl‘,. ricpnp (ieri tp pr;rir;p; logica in genere oppure a principi dì una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis)", esprimendo nient'altro rh e "la fi 1111 r- rPC71C111P si deve fondare su 1111 ragionamento probabilisfico, per cui, dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B", non essendo, invece, "condivisibile invece l'idea che vorrebbe sotteso alla gravità che l'inferenza presuntiva sia «certa»" (così Cass. sez. 3, sent. 19485 del 2017, cit.), mentre la precisione "esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso" di esso e che "non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti", la concordanza, infine, individuando un "requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori, volendo esprimere l'idea che, intanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, Ric. 2020 n. 25456 sez.

M3 - Ud. 08-07-2021 -5- possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi" (cosi, nuovamente, Cass. sez. 3, sent. 19485 del 2017, cit.); - che la censura proposta non si fa carico, tuttavia, di una simile e,VI 1,10 tít C's4-1n nn t,rnr.d e n 4.-1 il es 4tn r• mn ellrn rn 4,3 4-4-r,r1. ene n I - 1-1÷ V..+V.51.

LeA1.t.t,..11.%.,, 11A-011 (AVIA.A. l/ III Vi444iL, i 11.1v, [OSCURATO:PERSONA] l 4.4.1-A 6..«.

V V IL precisione e concordanza non connoterebbero — nel senso appena delineato — gli elementi indiziari valorizzati dalla sentenza impugnata per contrastare il rilievo dell'allora -ippell-mte -11 n dispositivi, oggetto di revocatoria, avrebbero avuto lo scopo di regolamentare i rapporti nascenti, tra i fratelli Graziosi, dalla successione ".'io f,,imed" della comune genitrice; - che, difatti, il Graziosi non chiarisce in quale misura si discosterebbe dal modello legale delineato dagli artt. 2727 e 2729 cod. riv il racrionnmento flf(aRlintivn i- ecin cui ln Corte territoriale ha rimarcato che tali atti furono posti in essere solo cinque anni dopo il decesso della madre, senza coinvolgere gli altri eredi, nonché (è qui da aggiungere) a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione della sentenza che riconosceva il Ricci, attore in revocatoria, creditore del disponente, da ciò traendo la conclusione dell'assoggettabilità delle due compravendite all'esnerita "actio pauliand': - che anche il secondo motivo — che prospetta il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — è inammissibile, giusta il disposto dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ, applicabile "ratione temporis" al presente giudizio, norma che, in un caso, qual è quello presente, di cd.

"doppia conforme di merito", pone a carico del ricorrente l'onere, qui non soddisfatto, "di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse" (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244- 03; Cass. Sez.

Lay., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01); Ric. 2020 n. 25456 sez.

M3 - ud. 08-07-2021 -6- - le spese seguono Ita soccornbenza e sono ber:date corne Wt dispositivo; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va A n I-rn ,..én <-•,; 11 •-,--s.-vnrrn n i fn, A,-.1 A -13 T V) m n rren:i Gt tt., /Al t"..,11,,[OSCURATO:PERSONA].," LILA- t. l ...A, L3fi ttiflhttt i L1 kbL4k1.f , S.A. l • l 111.E,51,/ 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il v.-rs-rn‘'nto A-, - -te rir.r\rrente, se Ao‘--te Aell'111teri- impotop . , e r a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

DC11\ IL n.<111 La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando Fabio C•'; /l 4.1 "C,•••-• /1 Y.C. n T ri <n .rn n /n., 4-n 1,-;,1,1.; (7; Im eAt.in,,, c.t. lit/11.Litt.,1 , J—Ut1it..13,,, LA..« lat./AZ.1 che liquida in 2.600,00, più 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali oltre accessori di legge.

Ai sensi Aell'art. comtna 1-quater, fl.P.R. 30 rn-,,io 9009, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il yergamentn da partp (Api rienrrPnt% C.P drvcruttn , irripnrtrì a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deriso in -Roma, all'esito di adlinanya camerale della gevinne Sesta Civil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25456-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GALLONI° 18, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che Io rappresenta e difende; - ricorrente - iSbn Irs to,^s 1.0 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 414, presso lo studio Aell'Av,.70.eato [OSCURATO:PERSONA])10 [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e fEferrle; con troricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - - — ,1 -11- f'(-A 'T'T 1-A , A 1-1111-7 T T rA a-V—v- C f 1a. z)CfliCiìZa ti. 61 11 ji..."Ivr 2lf All..1141 / 1J .2 11 I AL..1_,1,A....) [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] l-i li I I T)11,... l .1“...tall_/11.., Dott. S'[OSCURATO:PERSONA]. .1)ten..te, in fa.tt" - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la s.-ntenz', (,11/20, ri,4 genrrir, 2090, f1,11,, di Appello di Roma, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 7123/16, dell'8 aprile 2016, del Tribunale di Roma — ha e0,-,Fpfmatc, la declaratoria di ;1-1officarìa Pxart.99111 n 1 r- C117 no.; confronti di [OSCURATO:PERSONA], di due atti di compravendita immobiliare intervenuti tra [OSCURATO:PERSONA] e il fratello Angelo in data 4 ottobre 201(1; - che il ricorrente riferisce, in punto di fatto, che il predetto [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto di essere creditore di [OSCURATO:PERSONA], esperiva azione revocatoria per la declaratoria di inefficacia di diversi atti disposizione compiuti da proprio debitore, ed in particolare — per quanto qui ancora di interesse — di due compravendite con le quali costui trasferiva, in data 4 ottobre 2010, al fratello Fabio, le sue quote di proprietà, derivanti da successione "mortis causa" dalla comune genitrice, su due immobili siti in Roma; - che il giudice di prime cure accoglieva la domanda, ravvisando i presupposti oggettivo e soggettivo della revocatoria, con decisione confermata dal giudice di appello, che rigettava il gravame di [OSCURATO:PERSONA], teso a dimostrare come gli atti dispositivi "de quibus" fossero stati realizzati per regolare i rapporti nascenti dalla eredità materna; Ric. 2020 n. 25456 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -2- che a-,,--verso scitteiiza della Corte capitoliria ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base — come detto — di due motivi, - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. r; d'A ,z; -gni øn n -t-s4,1, ,71,-.4". 11,In-1; n 1.L• S.A. • VI- • ,/ • C4.1/1,1-1,44.,-//l/11%., (4* tI. 732, 2727 e 2729 cod. civ., lamentando un "errato ricorso alla presunzioni" da parte della sentenza impugnata, nel ritenere sussistente 11 t4(I1 1(f s,r\ tr.4-4 n • - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell 'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — "violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 nd civ ." av dn i giudici di friPritn dato ppr scontata l'esisten_.7a dcl "consilium fraudú", in difetto dì prova della stessa; - che ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, il «Rìrci, chiedenrin clichigrarci ligtecga innmmiggibile o romilf1(111P ne,r, fondata; - che è rimasto, invece, solo intimato [OSCURATO:PERSONA]; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bie cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per 1'8 luglio 2021. n ari -01,../.110,11.1.111.-1011.W 111 ILL111111.11.A.3 - che il ricorso è inammissibile; I •-• 4,-,/,/-;,Ye, el chi 1J1_11.11Al 1.11\11-1. una catti-,;a ragionamento presuntivo, ad opera della sentenza impugnata, nel ritenere sussistente il presupposto soggettivo dell 'azione revocatoria n.; .1s-n nruy-d,, Il giludice di ITI er: t e può fare ricf,rs— t-A,' ambito; cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 18 giugno 2019, n. 16221, Rv. 654318-02; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 22 gnir,, n d1SP. sy. nnss. Qpn.t. (-bc,,mh,e Ric. 2020 n. 25456 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -3- 2014, n. 27546, Rv. 633992-01) — non rispetta iia previsione di cui all'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., donde la sua inammissibilità; fl 4-rt +-; ;.r% fatt:. eln •-• :fir•-; 4-n • .,fliL Si 111,J Ll V 1/1- ,,,,t,-/Olki, 111 L L-1, 1,11 V ,0 J .1./V.,..1 — che, invero, "qualora il giudice di merito sussurna erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e e-04-1 crArA n n tti erntv-re, r.11 4A-r-recf, 41 Q41C%41 i'41 t4 ,1 (li requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3), cod. proc. civ. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), nlin CrwtP tI e enp nell2pcorgr-17;tm dell'A fili-17;nm- d; nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 cod. cìv., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia gettg anche ,zotto il profiln clp11'ipplicivione fattigpecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta" (Cass. Sez. 3, sent. 4 agosto 2017, n. 19485, Rv. 645496-02; in senso sostanzialmente nalop-o nure Cass. Sez. ord. 5 masnrio 2017. n. 10973_ R 643968- l) i. , v 01; nonché Cass. Sez. 3, sent. 26 giugno 2008, n. 17535, Rv. 603893-01 e Cass. Sez. 3, sent. 19 agosto 2007, n. 17457, non massimata sul punto); - che, però, "l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura", non solo "di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione", ma anche "di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare — con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue Ric. 2020 n. 25456 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -4- funzioni — L. norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa" (Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01); .C1Cy r's*,tr. ÷.0 ,1 n 1 cnn fnr. i l t /N 1, fl••411,i, CS 1 LI-C4 tfl. affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata non risulta, nel caso di specie, ritualmente avvenuto, atteso che il ricorrente avrebbe (1^:nit" chiarire in quale mode il ragionamento presuntivo abbia disatteso i caratteri della gravità, precisione e concordanza normativamente previsti, e ciò tenuto conto che "la gravità allude ad e( cpltc lCO1CC. gorl era lo rì c.pP rig 1 P (rinl‘,. ricpnp (ieri tp pr;rir;p; logica in genere oppure a principi dì una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis)", esprimendo nient'altro rh e "la fi 1111 r- rPC71C111P si deve fondare su 1111 ragionamento probabilisfico, per cui, dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B", non essendo, invece, "condivisibile invece l'idea che vorrebbe sotteso alla gravità che l'inferenza presuntiva sia «certa»" (così Cass. sez. 3, sent. 19485 del 2017, cit.), mentre la precisione "esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso" di esso e che "non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti", la concordanza, infine, individuando un "requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori, volendo esprimere l'idea che, intanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, Ric. 2020 n. 25456 sez. M3 - Ud. 08-07-2021 -5- possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi" (cosi, nuovamente, Cass. sez. 3, sent. 19485 del 2017, cit.); - che la censura proposta non si fa carico, tuttavia, di una simile e,VI 1,10 tít C's4-1n nn t,rnr.d e n 4.-1 il es 4tn r• mn ellrn rn 4,3 4-4-r,r1. ene n I - 1-1÷ V..+V.51. LeA1.t.t,..11.%.,, 11A-011 (AVIA.A. l/ III Vi444iL, i 11.1v, [OSCURATO:PERSONA] l 4.4.1-A 6..«. V V IL precisione e concordanza non connoterebbero — nel senso appena delineato — gli elementi indiziari valorizzati dalla sentenza impugnata per contrastare il rilievo dell'allora -ippell-mte -11 n dispositivi, oggetto di revocatoria, avrebbero avuto lo scopo di regolamentare i rapporti nascenti, tra i fratelli Graziosi, dalla successione ".'io f,,imed" della comune genitrice; - che, difatti, il Graziosi non chiarisce in quale misura si discosterebbe dal modello legale delineato dagli artt. 2727 e 2729 cod. riv il racrionnmento flf(aRlintivn i- ecin cui ln Corte territoriale ha rimarcato che tali atti furono posti in essere solo cinque anni dopo il decesso della madre, senza coinvolgere gli altri eredi, nonché (è qui da aggiungere) a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione della sentenza che riconosceva il Ricci, attore in revocatoria, creditore del disponente, da ciò traendo la conclusione dell'assoggettabilità delle due compravendite all'esnerita "actio pauliand': - che anche il secondo motivo — che prospetta il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — è inammissibile, giusta il disposto dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ, applicabile "ratione temporis" al presente giudizio, norma che, in un caso, qual è quello presente, di cd. "doppia conforme di merito", pone a carico del ricorrente l'onere, qui non soddisfatto, "di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse" (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244- 03; Cass. Sez. Lay., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01); Ric. 2020 n. 25456 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -6- - le spese seguono Ita soccornbenza e sono ber:date corne Wt dispositivo; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va A n I-rn ,..én <-•,; 11 •-,--s.-vnrrn n i fn, A,-.1 A -13 T V) m n rren:i Gt tt., /Al t"..,11,,[OSCURATO:PERSONA].," LILA- t. l ...A, L3fi ttiflhttt i L1 kbL4k1.f , S.A. l • l 111.E,51,/ 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il v.-rs-rn‘'nto A-, - -te rir.r\rrente, se Ao‘--te Aell'111teri- impotop . , e r a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. DC11\ IL n.<111 La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando Fabio C•'; /l 4.1 "C,•••-• /1 Y.C. n T ri <n .rn n /n., 4-n 1,-;,1,1.; (7; Im eAt.in,,, c.t. lit/11.Litt.,1 , J—Ut1it..13,,, LA..« lat./AZ.1 che liquida in 2.600,00, più 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali oltre accessori di legge. Ai sensi Aell'art. comtna 1-quater, fl.P.R. 30 rn-,,io 9009, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il yergamentn da partp (Api rienrrPnt% C.P drvcruttn , irripnrtrì a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deriso in -Roma, all'esito di adlinanya camerale della gevinne Sesta Civil
Sentenza Cassazione n. 36107/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris