CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13206/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 24 gennaio 2025, che, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Mantova del 3 maggio 2022, ha pronunciato assoluzione, limitatamente all'utilizzo delle fatture n. 4 e n. 28 di cui al capo di imputazione, rideterminando la pena in relazione alle residue fattispecie, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, contestato all'imputata per avere, in qualità di legale rappresentante di una società, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato nella dichiarazione per l'anno 2014, elementi passivi fittizi, avvalendosi fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti; che, con un primo motivo di ricorso, la difesa lamenta vizio di motivazione in riferimento all'ordinanza con la quale la Corte di appello ha rigettato la richiesta di acquisizione di tutta la documentazione presentata dalla difesa, limitandosi ad acquisire solo quella allegata all'atto di appello, nonché con riguardo alla decisione di riformare parzialmente la sentenza di primo grado; che, in particolare, la difesa sostiene come la Corte distrettuale avrebbe dovuto disporre di ufficio, ai sensi dell'art. 603, terzo comma, cod. proc. pen. larinnovazione dell'istruzione dibattimentale mentre, non provvedendovi, sarebbe giunta ad un "antitetico epilogo": l'acquisizione della documentazione disponibile avrebbe, infatti, comportato l'assoluzione dell'imputata anche con riferimento alle altre 15 fatture, non solo per le fatture nn. 4 e 28, ingenerando, quantomeno, un dubbio sull'effettività delle prestazioni; che, con un secondo motivo, si denuncia l'omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena (nella specie, attraverso la riduzione di un mese rispetto alla pena applicata dal giudice di primo grado) senza che fosse evidenziato neanche il calcolo aritmetico operato, nonché lamentando la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; che la difesa ha depositato memoria, con la quale insiste in quanto già dedotto. Considerato che il primo motivo non risulta consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, nonché volto prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; ne deriva che mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare 2conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi - come avvenuto nella specie - la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (ex plurimis, Sez. 2, 27/09/2013, n. 41808); che, la Corte di appello ha evidenziato come la difesa, sebbene avesse, con l'atto di appello, preannunciato una produzione documentale oltre quella allegata all'atto di impugnazione, non l'avesse poi depositata e neppure avesse chiesto un rinvio per provvedervi; documentazione di cui l'imputata aveva comunque la disponibilità a far data dal 08/09/2022 allorché l'Agenzia delle Entrate ebbe a restituirla; che, ad ogni buon conto, il giudice del merito ha adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta responsabilità penale della ricorrente, valorizzando elementi positivi, quali: la genericità delle fatture; l'assenza totale di documentazione relativa al rapporto contrattuale; le condizioni delle società asseritamente fornitrici (costituite pochi giorni prima dell'emissione delle fatture e prive di dipendenti); la mancanza di riscontri alla documentazione proveniente dalla società dell'imputata; la mancata indicazione, con riferimento alla fattura n. 2 (così come anche nelle altre tre fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]), del numero di mezzi impiegati, della loro targa, dei cantieri o del periodo di noleggio; la presenza, nei contratti stipulati tra la "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e "[OSCURATO:SOCIETA]" di un calcolo del corrispettivo mensile pattuito diverso ("enormemente superiore") a quello indicato in fattura; l'ingiustificato incremento di costi, rispetto all'annualità precedente, per noleggi; che il secondo motivo di doglianza è inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, il quale appare sorretto da una motivazione logica e congrua, che dà adeguatamente conto delle deduzioni difensive; che, in punto di diritto, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze, aggravanti ed attenuanti, nonché all'individuazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad un nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex plurimis, Sez. 5, n. 29829 del 13/03/2015, Rv. 265141; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142); 3che, nel caso di applicazione di una pena prossima al minimo edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza, alla congruità, alla non eccessività, all'equità e simili della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e, così come per gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze aggravanti ed attenuanti, l'uso del potere discrezionale del giudice è insindacabile ed è inammissibile il ricorso che tenda ad una nuova valutazione della congruità della pena. Inoltre, il criterio di determinazione è desumibile anche dal testo della sentenza e non solo nella parte destinata alla quantificazione della pena (ex plurimis, Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rv. 267949); che, nel caso di specie, la pena applicata è solo di poco superiore (un mese) al minimo edittale previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 nella versione applicabile ratione temporis; che, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, i giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione, ne hanno esaustivamente motivato il rigetto, in considerazione della gravità della condotta in relazione all'entità degli elementi passivi fittizi indicati, nonché per l'assenza di elementi positivi apprezzabili. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P. P.Q.M