Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1968
ECLI:EU:C:1968:31
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61967C0016
Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]
del 12 giugno 1968 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] (antefatti, conclusioni delle parti)
Valutazione giuridica
I — Sulla ricevibilità
1. Sul 1
o
e 2
o
capo
2. Sul 3
o
e 4
o
capo
3. Sul 5
o
e 6
o
capo
II — Nel merito
1. Sulla fondatezza del 3
o
e 4
o
capo
a) [OSCURATO:PERSONA]
b) Violazione dell'articolo 25 dello statuto del personale
c) Sviamento di potere
2. Sulla domanda di risarcimento
III — La richiesta di esibizione di un verbale
IV — Conclusioni finali
[OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici
,
Il ricorrente nella causa odierna dipende dal Centro di richerche nucleari di Ispra cui — sia detto a chiarimento degli antefatti — è preposto un direttore di grado A/1 coadiuvato da un vicedirettore di grado A/2. Alle dirette dipendenze del vicedirettore sono collocati i «services administratifs», i «services généraux» e i «services techniques». Concentrerò la mia attenzione su questi ultimi, diretti dal ricorrente: in un
primo tempo
essi comprendevano i servizi «Études générales et génie radioactif», «Fabrication», «Bureau d'architecture» e «Infrastructure».
Pare che tra il ricorrente, dipendente di grado A/3 e il suo subordinato, capo del Servizio «Infrastructure» (dipendente di grado A/3 ugualmente) si siano creati ripetuti attriti, sfociati in uno scambio nutrito di note e memorandum ed anche in colloqui, ai quali hanno preso parte il direttore e il vicedirettore del Centro. Ultimamente vi era stata la preparazione di una licitazione per l'appalto dei servizi di manutenzione delle installazioni del Centrò, occasione ih cui'il ricorrente aveva avuto l'impressione di essere stato scavalcato dal capo del Servizio competente «infrastruttura» cui si deve aggiungere la decisione della direzione di sottrarre detto servizio amministrativo dalla sfera di competenza del ricorrente.
Per questo motivo il ricorrente indirizzava due note al vicedirettore del Centro, lamentandosi nella prima (del 18 novembre 1966) del distacco del Servizio «infrastruttura» dai servizi tecnici, mentre nella seconda (del 21 novembre 1966) invocava l'articolo 21 delle statuto del personale e affermava il suo diritto di esprimere il proprio parere sull'attribuzione dell'appalto per la manutenzione delle installazioni del Centro, prima che il «Comité consultatif des achats et marchés» decidesse in merito.
Alle due note rispondeva prima il vicedirettore del Centro, con un memorandum del 22 novembre 1966, poi il direttore del Centro di ricerche, pure con un memorandum, in data 2 dicembre 1966. Nel primo memorandum si afferma che il parere del ricorrente non ha alcuna utilità per il «Comité consultatif» giacché il [OSCURATO:PERSONA] stesso si è dichiarato all'oscuro della pratica; inoltre, egli ha già avuto occasione di far presente il suo punto di vista in merito, e quindi è stato rispettato l'articolo 21 (dello statuto. Il memorandum del 2 dicembre conferma tale risposta. Detto memorandum conférma poi una presunta decisione, comunicata a voce al ricorrente, in forza della quale il Servizio «infrastruttura» veniva provvisoriamente sottratto al controllo del [OSCURATO:PERSONA] per essere posto alle dipendenze della direzione.
Poiché il ricorrente non intendeva accettare tale decisione, il 10 gennaio 1967 presentava un reclamo alla [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'articolo. 90 dello statuto del personale, nel quale lamentava che i memorandum di cui sopra gli avevano tolto la possibilità di esprimere il proprio parere circa le offerte per l'appalto della manutenzione delle installazioni del Centro; che la presunta decisione orale con cui egli veniva privato dei poteri di controllo sul Servizio «infrastruttura» rappresentava una violazione dell'organigramma; che il memorandum del 2 dicembre conteneva in due punti censure ingiustificate.
L'unica risposta che gli veniva data, era una decisione interlocutoria in data 16 marzo 1967, con cui gli si comunicava che erano state iniziate indagini; dopo di che, il 16 maggio 1967, egli proponeva ricorso a questa Corte, concludendo come segue :
1
o
Dichiarare e statuire che è nullo il primo paragrafo del memorandum [OSCURATO:PERSONA] del 2 dicembre 1966, in quanto conferma il memorandum [OSCURATO:PERSONA] del 22 novembre 1966.
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o
Dichiarare e statuire che è nullo il rifiuto opposto dal [OSCURATO:PERSONA], nella nota 22 novembre 1966, alla richiesta del ricorrente (nota 21 novembre 1966) di dare il suo parere circostanziato prima che il comitato consultivo acquisti e contratti affidasse ad un'impresa la manutenzione delle installazioni del Centro.
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o
Dichiarare e statuire che è nulla la decisione, assertivamente adottata e assertivamente comunicata oralmente al ricorrente, di «esonerarlo temporaneamente dal controllo sul Servizio “infrastruttura”.»
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Dichiarare che, data la sua posizione nella gerarchia e dati gli organigrammi del Centro di ricerche, il ricorrente ha la funzione ed il potere di controllare l'attività del Servizio «infrastruttura» e di emettere il proprio parere su tutte le proposte avanzate da detto servizio, proposte di cui egli è d'altronde responsabile.
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o
Dichiarare e statuire che è nulla la censura contenuta nel secondo paragrafo, secondo capoverso, del memorandum [OSCURATO:PERSONA] del 2 dicembre 1966, nel quale si afferma che «la direzione ha dovuto rilevare più volte che il suo comportamento non era confacente ad una persona incaricata delle sue funzioni».
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o
Dichiarare e statuire che è nulla la censura di cui al paragrafo 3 dello stesso memorandum, formulata come segue : «Da questa mia risposta ella può desumere che la sua situazione non è soddisfacente per lei né. lo è per me, il che mi obbliga a cercare una soluzione del problema, onde consentire un funzionamento migliore e più coordinato dei servizi tecnici».
7
o
Dichiarare e statuire che la convenuta deve risarcire il danno sofferto dal ricorrente in conseguenza degli atti e delle omissioni dei propri funzionari, che nella fattispecie sono il sig. [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA].
Oltracciò l'atto introduttivo contiene un'istanza, in subordine, per l'esibizione del verbale di una riunione del «comité consultatif des achats et marchés».
[OSCURATO:PERSONA] inizialmente convenuta - come pure la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, subentrata in seguito alla fusione dopo la presentazione del controricorso — sostiene che al ricorrente manca la legittimazione ad agire per la maggior parte delle domande e quindi chiede che vengano dichiarati irricevibili i punti 1-6. La domanda di risarcimento del danno è invece infondata.
Sulla controversia ritengo opportuno effettuare la seguente
Valutazione giuridica
I — Sulla ricevibilità
In primo luogo si pongono problemi di ricevibilità, non già relativi al rispetto dei termini d'impugnazione, al cui riguardo non vi sono osservazioni di sorta, come si rileva dalle date (presentazione del ricorso gerarchico il 14 gennaio ed impugnazione il 15 maggio) tenuto conto dei termini in ragione della distanza stabiliti dal regolamento di procedura. Hanno invece notevole importanza i problemi di ricevibilità connessi alla natura giuridica dell'atto impugnato. Tutti si risolvono però nello stabilire i limiti tra atto interno non impugnabile ed «atto che rechi pregiudizio» ai sensi dell'articolo 91 dello statuto.
Per l'esame della controversia è opportuno che i vari capi della domanda vengano suddivisi in tre gruppi oggettivamente connessi.
1. Sul 1
o
e 2
o
capo
L'oggetto dei primi due capi è ben delimitato, cioè si tratta della preparazione della licitazione relativa all'appalto della manutenzione delle installazioni del Centro. A questo proposito il ricorrente voleva esporre il proprio parere al comité consultatif des achats et marchés, convinto che ciò fosse suo dovere, ma due memorandum della direzione del Centro nucleare (datati 22 novembre e 2 dicembre 1966) gli impedirono di pronunziarsi. Il ricorrente chiede che questi due atti vengano annullati.
Condivido il parere della [OSCURATO:PERSONA] che tale modo di vedere è assurdo. Anche il diritto amministrativo degli Stati membri ammette il principio che singole questioni contingenti, relative al funzionamento del servizio, non possono essere portate dinanzi al giudice amministrativo (
2
). Il principio si fonda sulla considerazione che si deve evitare che il giudice, elemento estraneo, s'addentri troppo nei problemi amministrativi, giacché tale intervento potrebbe nuocere al rendimento dell'amministrazione pubblica e sarebbe diffìcilmente conciliabile con la dignità delle pronuncie giurisdizionali (
3
). Del pari, disposizioni singole in materia di esercizio dell'attività amministrativa non possono avere alcun effetto sullo stato giuridico del dipendente interessato.
È questo senza dubbio il caso nostro, che verte unicamente sullo svolgimento di una singola pratica amministrativa e sulle relative disposizioni prese dal superiore gerarchico del ricorrente. Obiettivamente, vi è analogia con l'ordine di missione delle cause 27 e 30-64 a proposito del quale — conformemente alle mie conclusioni — si è dovuto riconoscere che non costituiva un atto impugnabile. Nei confronti delle istruzioni di servizio, l'articolo 21 dello statuto offre del resto una sufficiente tutela degli interessi dei dipendenti. Questi, se ritengono irregolare un ordine ricevuto oppure sono persuasi che la sua esecuzione possa dar luogo a gravi inconvenienti, possono indirizzare una comunicazione al loro superiore; però, la conferma scritta dell'ordine li obbliga all'esecuzione del medesimo. Il ricorrente in effetti si è avvalso di tale possibilità, come risulta dall'esposizione degli antefatti. Quindi per i due primi capi non resta che dichiararli ìrricevibili perché non sussiste un «atto che rechi pregiudizio».
2. Sul 3
o
e 4
o
capo
È più difficile valutare la ricevibilità del 3
o
e del 4
o
capo, vertenti sulla dispensa temporanea del ricorrente dal controllo sul Servizio «infrastruttura», fino allora alla sue dipendenze. Non devo occuparmi del problema del se vi sia stata una decisione
orale
in questo senso (il ricorrente lo contesta) poiché vi è comunque stata una successiva conferma
scritta
nel memorandum del direttore del Centro in data 2 dicembre 1966.
A questo proposito mi sembra pure che non interessi sapere se si tratti soltanto di un provvedimento
provvisorio
oppure di una modifica permanente dell'organizzazione. Se a tali atti viene attribuito il carattere di «atto che rechi pregiudizio» ai sensi dell'articolo 91 dello statuto del personale, essi possono essere tali anche se hanno carattere provvisorio, specie poi se la loro efficacia — come nella fattispecie — ha una durata considerevole.
Se ricerchiamo la soluzione dei problemi di ricevibilità sollevati dal 3
o
e 4
o
capo facendo appello al diritto interno, come ho già fatto nelle cause 109-63 e 13-64, la dottrina e la giurisprudenza affermano ripetutamente che la modifica delle competenze di un funzionario costituisce un atto organizzativo puramente interno, non impugnabile. Mi richiamo alla decisione — adottata dal Consiglio di Stato francese il 15 maggio 1957 — e citata dalla [OSCURATO:PERSONA], vertente sull'assegnazione di camere d'ospedale ad un altro medico; per il diritto tedesco citerò la sentenza dell'Oberverwaltungsgericht di Lüneburg del 14 agosto 1953 (
4
), che dichiara non impugnabile l'atto con cui viene ridotta notevolmente la sfera di competenza di un funzionario.
Il riferimento a questa giurisprudenza non può certo essere sufficiente, poiché si ammette pure che i provvedimenti adottati nell'ambito di determinati rapporti d'autorità possono recare pregiudizio — e sono quindi impugnabili — se colpiscono un funzionario come titolare di diritti soggettivi, se riguardano la sua «situazione fondamentale» o, in altre parole, influiscono sul suo stato giuridico. In questo senso il
Kommentar zum Bundesbeamtengesetz
di [OSCURATO:PERSONA]-Wiedow (nota al paragrafo 172) ; formulazioni simili s'incontrano in Plantey,
Tratte pratique de la fonction publique
(n. 1625) e la tesi è pure sostenuta nelle conclusioni Mosset riportate nella «Revue du Droit public», 1956, pag. 1309. Si può quindi ritenere che costituisca violazione dello stato giuridico di un funzionario, e quindi atto impugnabile, la modifica
sostanziale
del rapporto d'impiego, ad esempio l'assegnazione di compiti di livello
inferiore
(come ad esempio nella causa 15-65). Altrettanto si può dire, prescindendo dalla modifica qualitativa che in questo caso non c'interessa, se viene modificata la sfera di competenza. In pratica, può essere difficile pronunciarsi, poiché non si deve tener conto indistintamente di tutte le modifiche di competenza, ma solo di quelle decisioni fondamentali e radicali che implicano un mutamento nella struttura
sostanziale
della sfera di competenza, come ho cercato di dimostrare nella causa 20-65. Di fatto in questa ipotesi, cioè in caso di dispensa da importanti incarichi senza corrispondente attribuzione di altri, allorché vi è una notevole diminuzione della sfera di competenza che si ripercuote sulla sostanza della funzione stessa, viene realmente menomato lo stato giuridico del dipendente. Si pensi soltanto alle possibilità di carriera e di promozione compromesse da una sostanziale riduzione dei compiti, poiché viene meno la normale possibilità di acquisire i meriti necessari alla prosecuzione della carriera.
Se ora cerchiamo di applicare questo principio alla fattispecie, dobbiamo ammettere che il ricorrente non ha motivo di dolersi; è certo escluso che il posto — come si afferma nella replica — gli sia stato conservato solo
pro forma.
Al contrario, si tratta soltanto del distacco provvisorio di
uno
dei quattro servizi amministrativi prima dipendenti dal [OSCURATO:PERSONA], il quale conserva il controllo sul Servizio «études générales et génie radio-actif» sul Servizio «fabrication» e sul «bureau d'architecture». La sua sfera di competenza rimane notevole non solo per il numero (198) dei subordinati (secondo dati non contestati della [OSCURATO:PERSONA], si tratta della maggiore unità amministrativa dipendente da un funzionario di grado A/3 ad Ispra), ma anche per il genere delle mansioni.
Ritengo quindi che il provvedimento organizzativo in esame non abbia effetti talmente gravi da farlo rientrare nella categoria degli atti che pregiudicano lo stato giuridico, la posizione, di un funzionario, e che quindi esso non sia impugnabile. Nemmeno è possibile ammettere che il diritto d'impugnazione sussista ricorrendo alla nozione, talvolta usata nel diritto francese (
5
), di provvedimento disciplinare dissimulato. Su semplice affermazione di parte, non si può ammettere l'impugnabilità di provvedimenti organizzativi, essendo necessario all'uopo un inizio di prova, come è detto nella sentenza
18 e 35-65 (Raccolta XII-1966, pag. 161)
. Nella fattispecie non solo manca tale inizio di prova, ma ritengo di poter affermare — anticipando osservazioni che farò in seguito, in via subordinata, parlando del merito — che il provvedimento impugnato era senza dubbio nell'interesse del servizio. Anche i capi 3
o
e 4
o
devono quindi essere dichiarati irricevibili, senza che sia necessario esaminare la questione del se questa Corte, in controversie vertenti su questioni di servizio, possa — la [OSCURATO:PERSONA] lo nega — pronunziare sentenze dichiarative come si chiede col 4
o
capo della domanda.
3. Sul 5
o
e 6
o
capo
Il ricorrente chiede poi l'annullamento dei rilievi contenuti nel memorandum del 2 dicembre 1966, nei quali egli ravvisa una censura. Anche a questo proposito sorge un problema di ricevibilità poiché la [OSCURATO:PERSONA] contesta che i rilievi abbiano carattere disciplinare. Come vi è noto, nel memorandum del direttore del Centro si afferma : «Durant les deux dernières années la direction a pu constater à diverses reprises que vos actions ne correspondaient pas à ce que l'on devrait attendre d'un homme chargé de vos fonctions», ed inoltre : «Vous pouvez conclure de ma réponse que la situation n'est pas satisfaisante pour vous. Elle ne l'est pas davantage pour moi et je me vois forcé de chercher une solution à ce problème pour permettre un fonctionnement meilleur et plus coordonné des services techniques».
È di fatto incontestabile che tali frasi hanno un certo senso di biasimo nei confronti del ricorrente, ma ciò non implica ancora la loro impugnabilità. Il diritto disciplinare nazionale, come è noto, distingue tra atti disciplinari formali ed impugnabili e critiche mosse nell'ambito della gestione amministrativa, che rappresentano una disapprovazione non formale, intesa a spronare il funzionario interessato a migliorare il suo rendimento. Queste ultime non sono impugnabili, giacché si vuol evitare che il giudice interferisca nell'esercizio del controllo interno sugli organi amministrativi, ove non vengano pregiudicati i diritti soggettivi del dipendente (
6
). Il paragrafo 5 del regolamento di disciplina tedesco recita : «Il biasimo è un rilievo sul comportamento del dipendente. Altre forme di critica del superiore gerarchico (richiami, ammonimenti, rimproveri, ecc.) che non sono espressamente qualificate biasimo, non costituiscono provvedimenti disciplinari».
Dello stesso tenore è una decisione dell'Oberverwaltungsgericht di Münster, del 17 marzo 1967 (
7
), che nega che una simile disapprovazione, anche se inclusa nel fascicolo personale, conferisca alcuna azione dinanzi al giudice disciplinare.
Analoghi principi dovrebbero venire applicati nell'ordinamento disciplinare delle Comunità, basato, come il rapporto di pubblico impiego, sul principio dell'opportunità; l'autorità che ha il potere di nomina è cioè libera di scegliere, in caso di mancanza, tra un provvedimento disciplinare formale ed un rimprovero non formale. Se ora, attenendosi a tale principio, ci chiediamo se il provvedimento litigioso costituisca un provvedimento disciplinare formale, dovremo rispondere senza esitazione «no».
Non solo manca la qualifica espressa di «biasimo», ma nemmeno sono state osservate le disposizioni procedurali in materia disciplinare (difesa dell'interessato) e la nota non è stata inclusa nel fascicolo personale. Tutto ciò m'induce a concludere che nemmeno nei capi 5
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e 6
o
è ravvisabile la caratteristica di «atto che reca pregiudizio». Essi vanno quindi del pari dichiarati irricevibili.
II — Nel merito
Continuo l'esame affrontando la domanda di risarcimento, che non solleva problemi di ricevibilità. Inoltre, come ho già premesso, esaminerò nel merito i capi della domanda che si fondano sulla dispensa del ricorrente dal controllo su un servizio, in quanto si può ritenere che essi rappresentino un caso limite in materia di ricevibilità (il che certo non si può dire per quanto riguarda gli altri capi della domanda).
1. Sulla fondatezza del 3
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e 4
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capo
La decisione che dispensa il ricorrente dal controllo sul Servizio «infrastruttura» viene criticata come segue :
a) [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente sostiene che il direttore del Centro non era competente a modificare l'organigramma, per quanto riguarda la sfera di competenza di un funzionario di grado A/3.
[OSCURATO:PERSONA] ribatte che la modifica non è stata definitiva, in quanto l'autorità che ha il potere di nomina era l'unica competente a pronunziarsi in materia: si trattava solo di rimaneggiare provvisoriamente la struttura organizzativa interna, onde ovviare ad attriti personali.
Credo che potremo accontentarci di questa affermazione, giacché il provvedimento è espressamente definito provvisorio. Ci è stato detto che sono state pure iniziate indagini sui fatti che qui c'interessano, le quali però hanno richiesto molto tempo e sono ancora in corso, a causa della complessità della situazione. Si può però prevedere che alla conclusione delle indagini la questione organizzativa sarà definitivamente risolta. Per di più, in quell'epoca si stavano per fondere gli esecutivi europei, il che avrebbe implicato ulteriori modifiche organizzative. Senza richiedere ulteriori prove, dobbiamo quindi ritenere che il direttore del Centro fosse competente a organizzare provvisoriamente i servizi del Centro di ricerche, come è avvenuto alla fine del 1966.
Comunque si può ritenere che la reazione della
[OSCURATO:PERSONA]
al reclamo del ricorrente, la quale in sostanza ha originato la controversia, vada considerata come una conferma, da parte dell'organo competente, dei provvedimenti adottati, i quali, quanto meno, sono stati quindi retroattivamente convalidati. Ritengo perciò superfluo soffermarmi ancora sul mezzo di incompetenza.
b) Violazione dell'articolo 25 dello statuto del personale
Non sarà nemmeno necessario che mi dilunghi sul mezzo di violazione dell'articolo 25, per mancata comunicazione scritta al ricorrente della motivazione del provvedimento adottato.
A rigore, la domanda potrebbe essere respinta in virtù dell'articolo 42 del regolamento di procedura, poiché è stata formulata per la prima volta nella replica e poiché non sussistono evidentemente i presupposti di cui all'articolo 42. Non è però necessario ricorrere alle norme di procedura per scalzare la critica del ricorrente.
In effetti, il ricorrente ha ricevuto una comunicazione scritta col memorandum del 2 dicembre 1966, che si deve ritenere sufficiente ai fini dell'articolo 25 dello statuto. Per quanto riguarda poi la motivazione dell'atto — che non ne è del tutto privo — è sufficiente riferirsi alle pronunzie di questa Corte. La giurisprudenza afferma che determinati atti, adottati nell'interesse del servizio (come ad esempio un trasferimento), non devono essere motivati (cause
18 e 35-65, Raccolta XII-1967, pag. 160)
. Poiché anche la presente fattispecie riguarda l'organizzazione provvisoria dell'apparato amministrativo, disposta parimenti nell'interesse del servizio, non si possono logicamente avanzare maggiori pretese in materia di motivazione.
Quindi, anche il mezzo relativo alla violazione dell articolo 25 dello statuto va disatteso.
c) Sviamento di potere
Il mezzo obiettivamente più importante è certamente quello di sviamento di potere. In realtà il provvedimento non sarebbe stato dettato dall'interesse del servizio, ma si sarebbe mirato piuttosto ad adottare, nei confronti del ricorrente, un provvedimento disciplinare dissimulato, nonché ad impedire al [OSCURATO:PERSONA] di esercitare un controllo più severo sul Servizio «infrastruttura» che è stato sottratto alla sua competenza.
In merito, dagli atti processuali risulta quanto segue.
Sul secondo punto, si potrebbe far richiamo all'articolo 42 del regolamento di procedura, cioè dichiararne l'inammissibilità in quanto non si trova alcun accenno di tal sorta nell'atto introduttivo. Comunque la [OSCURATO:PERSONA], anche su questo punto, non ha alcun rischio di soccombere.
Come ho già detto a proposito della ricevibilità, ci è stato dimostrato — e ritengo in modo convincente — che il provvedimento criticato è stato dettato soltanto dall'interesse del servizio. Senza dilungarmi sui particolari della controversia, posso affermare che nella sfera di competenza del ricorrente, cioè nei rapporti col capo del Servizio «infrastruttura» (è opportuno ricordare che quest'ultimo è inquadrato in A/3 come il ricorrente) si erano create da tempo tensioni che pregiudicavano il buon funzionamento del servizio, come dimostra l'intenso scambio di note tra gli interessati, ivi compresa la direzione del Centro; vi sono inoltre lamentele del ricorrente nei confronti del Servizio «infrastruttura» e lamentele del capo servizio di quest'ultimo nei confronti del ricorrente; infine lo provano i colloqui degli interessati coi direttori del Centro. In queste circostanze la direzione (che può invocare la disciplina nazionale del rapporto di pubblico impiego) ha piena facoltà di interrompere temporaneamente i rapporti di servizio, onde eliminare gli attriti e garantire il buon andamento del lavoro. In particolare, il provvedimento può essere adottato senza accertare le responsabilità dei singoli, qualora ciò presenti difficoltà o, come nella fattispecie, si profili la possibilità di un concorso di colpa (vedi le critiche rivolte al ricorrente in data 1
o
marzo 1965, 11 marzo 1965, 31 marzo 1965 e 3 febbraio 1966) oppure il semplice trasferimento di un funzionario presenti difficoltà obiettive. Mi richiamo a quanto ha stabilito il Bundesverwaltungsgericht il 25 gennaio 1967 (
8
) in un caso analogo.
Il ricorrente non ha fornito indizi sufficienti a far ritenere che la decisione impugnata sia stata ispirata da altri motivi. In particolare, non vi sono motivi di credere che la direzione del Centro cercasse di giustificare il comportamento dell'ex subordinato del ricorrente e di metterlo al riparo da minuziosi controlli di quest'ultimo.
Il fatto che non fosse stata accolta una precedente richiesta, avanzata dal ricorrente, di provvedimenti disciplinari nei confronti di detto dipendente, non costituisce una prova, proprio per il principio di opportunità, in base al quale si deve tener conto anche degli effetti di una misura disciplinare sull'atmosfera nei servizi. Dopo le fondate argomentazioni svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella controreplica, possono essere trascurati gli esempi, forniti dal ricorrente, di casi in cui la direzione ha respinto le sue critiche al lavoro del Servizio «infrastruttura», mentre altri organi (comité consultatif des achats et marchés, ispettori finanziari) avrebbero confermato dette critiche. In sostanza, fino a prova contraria, si deve ritenere che la direzione del Centro, cui sono subordinati
direttamente
tutti i servizi ed ora anche il Servizio «infrastruttura», compie il proprio dovere con altrettanta severità e coscienza del ricorrente. Possiamo pure desumere, da vari documenti prodotti in giudizio, che la direzione del Centro non ha affatto ammonito solo il ricorrente, ma ha sovente criticato anche il capo del Servizio «infrastruttura» (vedi nota del vicedirettore, in data 30 settembre 1963).
Infine, non rimangono argomenti a sostegno della tesi recondo cui la direzione del Centro avrebbe inteso infliggere al sicorrente un provvedimento disciplinare dissimulato; poiché è stata disposta ed effettuata una razionale indagine su tutte le circostanze connesse alla presente fattispecie, si può presumere che la direzione del Centro di ricerche potrà formarsi un convincimento solo a conclusione dell'indagine sul se e nei confronti di chi si debbano prendere provvedimenti disciplinari.
Ritengo quindi che il 3
o
e il 4
o
capo, anche se ricevibili, risultano infondati, visto quanto il ricorrente ha dedotto a sostegno delle proprie censure.
2. Sulla domanda di risarcimento
Ancora qualche considerazione sul risarcimento simbolico del danno, in ragione di 1 FB, per i danni morali patiti dal ricorrente a seguito dell'atteggiamento assunto dalla direzione del Centro nei suoi confronti.
L'esame del punto non è facilitato dalle allegazioni del ricorrente, il quale si è limitato a richiamarsi al proprio reclamo amministrativo ed a vari documenti prodotti con l'atto introduttivo, senza precisare i fatti, nei quali si concreterebbe il comportamento illecito delle persone di cui trattasi, nè il danno morale patito.
Si deve inoltre rilevare che una domanda di risarcimento del danno morale, cioè una domanda di condanna di un determinato comportamento, non può fondarsi su atti non impugnabili, in quanto non pregiudizievoli. Si dovrebbe quindi dimostrare che le circostanze che hanno accompagnato l'emanazione degli atti hanno provocato un danno morale che va risarcito.
Vediamo, dopo tali necessarie riserve, come si debbano valutare gli argomenti del ricorrente.
Per quanto riguarda la dispensa dal controllo sul Servizio «infrastruttura», è chiaro che essa è giustificata dall'interesse del servizio, il che ne esclude l'illegittimità. È una misura obiettiva, riconosciuta tale da tutti gli interessati ragionevoli, che non implica alcun tacito addossamento di colpa al ricorrente.
Nemmeno è stato dimostrato che essa potesse dare l'impressione che si fosse in tal modo voluto infliggere al ricorrente una sanzione disciplinare. Mancano quindi tanto la faute de service quanto il danno morale.
Con ciò, nulla rimane da dire anche per quanto riguarda l'ordine relativo alla prassi da seguire per l'appalto della manutenzione delle installazioni del Centro, poiché il provvedimento generale (distacco del Servizio «infrastruttura» dalle dipendenze del ricorrente) comprende logicamente anche l'ordine singolo di cui sopra. Nemmeno a proposito di questo sussistono circostanze concomitanti pregiudizievoli per il ricorrente e in particolare non è possibile sostenere che la direzione del Centro si sia schierata a favore del subordinato del ricorrente, con conseguente diminuzione del prestigio di quest'ultimo.
Per quanto riguarda infine la nota del 2 dicembre 1966, nelle cui osservazioni il ricorrente ravvisa a torto una censura, si tratta di considerazioni obiettive (per quanto concerne le precedenti critiche al ricorrente). D'altro canto, gli addebiti sono così generici e velati da potersi senz'altro considerare come avvertimenti consentiti nell'ambito della gestione amministrativa e per nulla offensivi. In definitiva, si tratta di ammonimenti di carattere puramente interno, che non sono stati resi pubblici e che quindi non potevano scalfire il prestigio del ricorrente nei confronti dei terzi.
Non rimane perciò nulla che possa dimostrare la menomazione del prestigio del ricorrente o delle sue aspettative di carriera, o che possa motivare la condanna al risarcimento del danno morale. Ciò significa che il ricorso, pur supponendolo ricevibile, va comunque respinto.
III — La richiesta di esibizione di un verbale
Aggiungerò qualche breve rilievo sulla domanda, presentata in subordine, di esibizione del verbale di una riunione del «comité consultatif des achats et marchés».
Senza soffermarmi sull'eccezione della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale un documento rispondente alle indicazioni del ricorrente non è reperibile negli archivi di detto Comitato, ritengo che non vi sia alcun motivo di accogliere la domanda. Non solo il ricorrente non ha dimostrato la rilevanza di tale esibizione (è evidente che lo ha fatto soprattutto per averne conoscenza personalmente) ; ma inoltre il verbale si riferisce ad una materia definitivamente sottratta al controllo del ricorrente. La causa può quindi essere decisa senza che sia necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi di giudizio.
IV — Conclusioni finali
Concludo come segue :
I capi 1-6 delle conclusioni del ricorrente sono irricevibili, e il restante capo (domanda di risarcimento) è infondato. Poiché il ricorrente è rimasto completamente soccombente, le spese da lui sostenute vanno poste a suo carico, a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento di procedura.
(
1
) Traduzione dal tedesco.
(
2
) Plantey,
Traité pratique de la fonction publique
, n. 1636: [OSCURATO:PERSONA]-Wiedow,
Kommentar zum Bun desbeamtengesetz
, paragrafo 182, nota 8.
(
3
) [OSCURATO:PERSONA] öffentliche Verwaltung
1956, pag. 528. Krüger, idem 1956, pag. 658.
(
4
)
Die
öffentliche Verwaltung 1954, pag. 509.
(
5
) Cfr. Plantey,
op.
cit., n. 1636.
(
6
) [OSCURATO:PERSONA]Wiedow,
op.
cit.
(
7
)
[OSCURATO:PERSONA], 1968, pag. 84.
(
8
)
Verwaltungsrechisprechung
, vol. 19, pag. 24.