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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 03821/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente Relatore - Sent. n. sez. 1391/2024 [OSCURATO:PERSONA] UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 24487/2024 [OSCURATO:PERSONA] Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e la memoria del difensore che ne ha chiesto l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di Napoli in data 27/05/2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del delitto di evasione ex art. 385 cod. pen.

Ha proposto ricorso Morelli tramite il suo difensore denunciando con unico motivo la violazione dell’art. 344-bis cod. proc. pen. e dell’art. 2, comma 3 e 4 legge 134 del 2021.

Contrariamente a quanto prospettato dalla Corte territoriale l’appello avverso la sentenza di primo grado era stato presentato nel settembre 2021, cosicché ai fini della causa di improcedibilità avrebbe dovuto aversi riguardo al disposto dell’art. 2, comma 4, legge 134 del 2021, in forza del quale il relativo termine è biennale e decorre dall’entrata in vigore della legge, essendo dunque interamente maturato nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 3821/2025 Roma, lì, 29/01/2025 Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.

Il difensore ha presentato memoria favorevole all’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato perché, come già ben chiarito dalla Corte con la motivazione della sentenza, il momento rilevante per applicare la disciplina dell’articolo 2, comma 4, l. n. 134 del 2021 è quello del pervenimento degli atti alla Corte di appello e non quello della presentazione della impugnazione.

Essendo gli atti arrivati il 6 ottobre 2022, si applicava la diversa disciplina del comma 5 del citato articolo e, quindi il termine di procedibilità era di tre anni a partire dal momento del deposito della sentenza di primo grado.

Tale termine, che scadeva il 24 ottobre 2024, è stato ampiamente rispettato.

Valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura determinata in dispositivo P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 07/11/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente Relatore - Sent. n. sez. 1391/2024 [OSCURATO:PERSONA] UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 24487/2024 [OSCURATO:PERSONA] Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e la memoria del difensore che ne ha chiesto l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di Napoli in data 27/05/2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del delitto di evasione ex art. 385 cod. pen. Ha proposto ricorso Morelli tramite il suo difensore denunciando con unico motivo la violazione dell’art. 344-bis cod. proc. pen. e dell’art. 2, comma 3 e 4 legge 134 del 2021. Contrariamente a quanto prospettato dalla Corte territoriale l’appello avverso la sentenza di primo grado era stato presentato nel settembre 2021, cosicché ai fini della causa di improcedibilità avrebbe dovuto aversi riguardo al disposto dell’art. 2, comma 4, legge 134 del 2021, in forza del quale il relativo termine è biennale e decorre dall’entrata in vigore della legge, essendo dunque interamente maturato nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 3821/2025 Roma, lì, 29/01/2025 Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso. Il difensore ha presentato memoria favorevole all’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato perché, come già ben chiarito dalla Corte con la motivazione della sentenza, il momento rilevante per applicare la disciplina dell’articolo 2, comma 4, l. n. 134 del 2021 è quello del pervenimento degli atti alla Corte di appello e non quello della presentazione della impugnazione. Essendo gli atti arrivati il 6 ottobre 2022, si applicava la diversa disciplina del comma 5 del citato articolo e, quindi il termine di procedibilità era di tre anni a partire dal momento del deposito della sentenza di primo grado. Tale termine, che scadeva il 24 ottobre 2024, è stato ampiamente rispettato. Valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura determinata in dispositivo P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 07/11/2024 [OSCURATO:PERSONA]
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