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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17929/2026

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e -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-avverso la sentenza n. 3074/2023 della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio, depositata in data 22.05.2023Numero registro generale 25085/2023Numero sezionale 2863/2026Numero di raccolta generale 17929/2026Data pubblicazione 04/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] notificava all’[OSCURATO:PERSONA] due avvisi diaccertamento per le annualità 2013 e 2014 (n. 13957 e n. 1169), con i qualicontestava il mancato versamento dell’IMU in relazione ad unità immobiliaridi proprietà della contribuente, in particolare due appartamenti siti in Romaviale U. Tupini

113.2. L’associazione proponeva due distinti ricorsi avverso ciascuno degliavvisi, deducendo il difetto di motivazione e la violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 della Legge n. 212/2000, in quanto, a suo parere,gli atti impositivi, per come erano stati predisposti, non consentivano allaparte uno svolgimento adeguato delle proprie attività difensive, néspecificavano le ragioni per le quali l’ente impositore avesse ritenuto che gliimmobili fossero stati destinati ad attività commerciali, senza considerare,piuttosto, l’attività culturale e ricreativa ivi svolta.

Deduceva, altresì, lanullità degli atti impositivi e delle sanzioni ivi comminate, per la mancataallegazione della documentazione ivi richiamata o quanto meno lariproduzione del contenuto.

Assumeva, inoltre, dovessero essere dichiaratenulle le sanzioni, appunto perché negli atti impositivi non era dataun’adeguata indicazione circa i fatti in contestazione.

Osservava, inoltre,che in data 01/12/2014 aveva presentato la dichiarazione IMU, riportantefedelmente i dati degli immobili di proprietà e la tipologia di attività in essisvolta, chiedendo in via principale l’accoglimento dei ricorsi ed in viasubordinata l’applicazione dell’IMU agli immobili accatastati come C/06 e lanon applicazione delle sanzioni.Numero registro generale 25085/2023Numero sezionale 2863/2026Numero di raccolta generale 17929/2026Data pubblicazione 04/06/20263. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con sentenza n.5238/24/2021 emessa in data 14/12/2020 e depositata in data10/05/2021, previa riunione dei ricorsi, li rigettava.4.

Avverso la decisione proponeva appello l’associazione, deducendoche i principi giurisprudenziali richiamati dal giudice di primo grado,riguardanti la locazione a terzi degli immobili, e non il comodato gratuito,non potessero essere applicati al caso di specie, in quanto sia comodanteche comodatario non erano enti commerciali.5.

La Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio accoglieva l’appellocon sentenza n. 3074/13/2023 emessa in data 22/03/2023, con la seguentemotivazione: «In realtà, come osservato dall'appellante, la giurisprudenzadi legittimità e di merito, e la stessa Agenzia dell’Entrate con la Risoluzionecitata nella parte in fatto, concordano espressamente sul fatto chel'agevolazione spetti anche alle ipotesi di cessione di un immobile incomodato d'uso gratuito ad un soggetto che abbia natura giuridica analogaa quella del concedente, e che in concreto svolga una delle attività tra quellemeritevoli di attenzione, secondo la normativa citata».6.

Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionebasato su due motivi.7.

La contribuente si è costituita con controricorso.8.

È stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].9.

In data 13.03.2026, l’ente impositore ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In primo luogo, deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso avanzata in sede di controricorso dalla contribuente, fondatasulla vincolatività in relazione agli anni di imposta 2013 e 2014 di pronunciaNumero registro generale 25085/2023Numero sezionale 2863/2026Numero di raccolta generale 17929/2026Data pubblicazione 04/06/2026riguardante le medesime parti e il medesimo oggetto e inerente l’anno2015.1.1.

Sul punto si è espressa questa Corte stabilendo il seguente principiodi diritto, applicabile nella specie: «In materia tributaria, l'effetto vincolantedel giudicato esterno opera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causapetendi e petitum - ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni difatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche» (Cass. n.6405/2025).

La ratio delle norme che disciplinano e definiscono il concettodi “giudicato” è, infatti, quella di precludere al giudice in un nuovo giudiziocon le medesime parti e il medesimo rapporto giuridico, a prescindere dallacorrettezza delle valutazioni di fatto e di diritto sottese alla prima pronuncia,un successivo sindacato riguardante le questioni di fatto già decise in viadefinitiva, così da elidere incertezze e contrasti tra decisioni.

Corollario dellaratio e delle finalità dell’istituto del giudicato esterno è, dunque, che laproiezione degli effetti vincolanti della decisione al di fuori del processo nellaquale è pronunciata possa riguardare solo questioni di fatto checostituiscono il presupposto per le valutazioni del giudice nell’ambito delladiversa controversia e non l’interpretazione e l’applicazione delle norme, lequali rimangono soggette al principio del libero convincimento del giudice.1.2.

Nel caso di specie, invece, si discute della sussistenza in diritto deipresupposti di un’agevolazione fiscale e non di una questione afferente allaricostruzione di elementi di fatto, sicché l’eccezione non può essere accolta.2.

Con il primo motivo di ricorso, l’ente impositore deduce la violazionee la falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.2.1.

Il ricorrente si duole, invocando l’erronea applicazione dellanormativa citata, del fatto che la sentenza abbia ritenuto che, ai fini delriconoscimento dell’esenzione, fosse sufficiente, in presenza di un rapportodi comodato intercorrente tra ente proprietario e ente utilizzatoreNumero registro generale 25085/2023Numero sezionale 2863/2026Numero di raccolta generale 17929/2026Data pubblicazione 04/06/2026dell’immobile, che i due enti avessero medesima natura giuridica e che ifabbricati avessero una destinazione contemplata tra quelle agevolate (inparticolare, gli immobili, secondo le allegazioni della contribuente, eranostati destinati dal comodatario allo svolgimento di attività educative,formative e culturali, a favore della gioventù studiosa femminile).Invoca, invece, l’ente impositore l’applicazione dei principi declinati inmateria dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto di riconoscerel’esenzione solo nel caso di utilizzazione diretta dell’immobile da parte delcontribuente e in quello, sovrapponibile al primo, in cui comodante ecomodatario siano legati da «un rapporto di stretta strumentalità…, cheautorizza a ritenere una compenetrazione tra di essi e a configurarli comerealizzatori di una medesima "architettura strutturale».

In buona sostanza,oltre al requisito “di carattere oggettivo” (destinazione dell’immobile adagevolazione), è indispensabile, al fine di giovarsi dell’agevolazione, unrequisito “soggettivo”, costituito dalla coincidenza tra contribuente esoggetto gestore dell’attività esercitata nel del fabbricato (coincidenza cheimpone o lo svolgimento diretto dell’attività da parte del contribuente o losvolgimento dell’attività medesima da parte di soggetto legato alcontribuente di stretta interconnessione strutturale e finalistica).Sul punto, osserva l’ente impositore, non è stata svolta alcunaallegazione ed effettuata alcuna produzione probatoria da parte delcontribuente, sul quale gravava l’onere della prova circa la sussistenza deipresupposti dell’agevolazione invocata.2.2.

Il motivo è fondato.2.3.

Questa Corte, in casi analoghi, ha stabilito (Cass. n. 31648/2024)che «In tema di IMU, l'art. 1, comma 759, lett. g), della l. n. 160 del 2019,così come interpretata alla luce dell'art. 1, comma 71, della l. n. 213 del2023, riconosce l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs.Numero registro generale 25085/2023Numero sezionale 2863/2026Numero di raccolta generale 17929/2026Data pubblicazione 04/06/2026n. 504 del 1992, quale richiamato dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del2011, ratione temporis applicabile, anche in caso di concessionein comodato dell'immobile, purché l'ente comodatario sia strutturalmente ofunzionalmente collegato all'ente comodante, intendendosi, per"collegamento funzionale", una relazione sinergica di collaborazione ocooperazione tra enti autonomi che trova titolo in una convenzioneindipendente dal contratto di comodato sull'immobile e che colloca l'entecomodatario in una posizione ausiliaria, e, viceversa, per "collegamentostrutturale", l'inserimento di una pluralità di enti con ruoli diversificati inuna più ampia organizzazione di tipo orizzontale o verticale, che colloca unoo più enti (tra cui l'ente comodante) in posizione di dominio, controllo,direzione o coordinamento e gli altri enti (tra cui l'ente comodatario) inposizione di subordinazione o dipendenza».

Così anche Cass. 31346/24:«In tema di IMU, l'art. 1, comma 759, lett. g, della l. n. 160 del 2019,secondo l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 71, della l. n. 213 del2023 e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, della l. n. 212 del 2000,riconosce l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504del 1992, quale richiamato dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011,anche in caso di concessione in comodato dell'immobile, quando: a) l'entecomodatario, al pari dell'ente comodante, rientra tra i soggetti previstidall'art. 73, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 917 del 1986; b) l'entecomodatario è collegato funzionalmente e strutturalmente all'entecomodante - ponendosi, rispettivamente, quale ausiliario rispetto allecollaborazione fondata su un autonomo titolo, e quale ente collocato inposizione subordinata rispetto ad una pluralità di enti, con ruoli diversificatinel contesto di una organizzazione di tipo orizzontale o verticale, vincolatoad agire come longa manus dell'ente comodante - per cui la concessione incomodato dell'immobile costituisce il mezzo per realizzare, incentivare,Numero registro generale 25085/2023Numero sezionale 2863/2026Numero di raccolta generale 17929/2026Data pubblicazione 04/06/2026agevolare o facilitare le attività istituzionali svolte dall'ente comodatario perconto e nell'interesse dell'ente comodante; c) l'ente comodatario utilizzal'immobile per lo svolgimento esclusivo, con modalità non commerciali, di"attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica,didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive", e di "attività di religioneo di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, allaformazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi,all'educazione cristiana» (v. anche Cass. n. 33584/25)2.4.

Fatta tale premessa, rilevata l’erroneità in diritto della sentenzanella parte in cui considera rilevante solo la sussistenza di un rapporto dicomodato e la tipologia dell’attività svolta, senza considerare quellostrutturale/funzionale tra i due enti, si osserva che, nel caso di specie, nonè stata effettuata (v. controricorso) da parte del controricorrente alcunarilevante allegazione sul punto.2.5.

Il contribuente, infatti, si è limitato a sostenere che comodante ecomodatario facciano parte di uno stesso «network», senza fornire elementiprobatori idonei a dimostrare (al di là della coincidenza dei scopi perseguiti,di per sé non rilevante in assenza di altri elementi) che l’ente comodatariosi atteggiasse come longa manus del comodante, né indicare i rapporti ditipo giuridico-strutturale o funzionale che potessero consentire di ritenerefacessero parte di una realtà associativa unitaria.2.6.

In assenza dell’assolvimento da parte del contribuente dell’onereprobatorio riguardante i presupposti del diritto all’esenzione (v., tra le tante,Cass. 5352/2025; Cass. 3824/2025), la sentenza deve essere cassata e nonessendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può esseredecisa con il rigetto dell’originario ricorso.3.

Il secondo motivo di ricorso (attinente violazione di legge in punto didistribuzione dell’onere probatorio riguardante le esenzioni) deve ritenersiassorbito.Numero registro generale 25085/2023Numero sezionale 2863/2026Numero di raccolta generale 17929/2026Data pubblicazione 04/06/20264.

Le spese di merito e di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassala sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigettal’originario ricorso della contribuente.Condanna la controricorrente a corrispondere al ricorrente a titolo dicompenso le spese delle varie fasi del giudizio, che liquida in euro 7.600,00per il giudizio di legittimità, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario ed accessori come per legge; euro 5000,00 per i compensi delgiudizio di primo grado; euro 6.000,00 per il giudizio di secondo grado.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.03.2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-avverso la sentenza n. 3074/2023 della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio, depositata in data 22.05.2023Numero registro generale 25085/2023Numero sezionale 2863/2026Numero di raccolta generale 17929/2026Data pubblicazione 04/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] notificava all’[OSCURATO:PERSONA] due avvisi diaccertamento per le annualità 2013 e 2014 (n. 13957 e n. 1169), con i qualicontestava il mancato versamento dell’IMU in relazione ad unità immobiliaridi proprietà della contribuente, in particolare due appartamenti siti in Romaviale U. Tupini 113.2. L’associazione proponeva due distinti ricorsi avverso ciascuno degliavvisi, deducendo il difetto di motivazione e la violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 della Legge n. 212/2000, in quanto, a suo parere,gli atti impositivi, per come erano stati predisposti, non consentivano allaparte uno svolgimento adeguato delle proprie attività difensive, néspecificavano le ragioni per le quali l’ente impositore avesse ritenuto che gliimmobili fossero stati destinati ad attività commerciali, senza considerare,piuttosto, l’attività culturale e ricreativa ivi svolta. Deduceva, altresì, lanullità degli atti impositivi e delle sanzioni ivi comminate, per la mancataallegazione della documentazione ivi richiamata o quanto meno lariproduzione del contenuto. Assumeva, inoltre, dovessero essere dichiaratenulle le sanzioni, appunto perché negli atti impositivi non era dataun’adeguata indicazione circa i fatti in contestazione. Osservava, inoltre,che in data 01/12/2014 aveva presentato la dichiarazione IMU, riportantefedelmente i dati degli immobili di proprietà e la tipologia di attività in essisvolta, chiedendo in via principale l’accoglimento dei ricorsi ed in viasubordinata l’applicazione dell’IMU agli immobili accatastati come C/06 e lanon applicazione delle sanzioni.Numero registro generale 25085/2023Numero sezionale 2863/2026Numero di raccolta generale 17929/2026Data pubblicazione 04/06/20263. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con sentenza n.5238/24/2021 emessa in data 14/12/2020 e depositata in data10/05/2021, previa riunione dei ricorsi, li rigettava.4. Avverso la decisione proponeva appello l’associazione, deducendoche i principi giurisprudenziali richiamati dal giudice di primo grado,riguardanti la locazione a terzi degli immobili, e non il comodato gratuito,non potessero essere applicati al caso di specie, in quanto sia comodanteche comodatario non erano enti commerciali.5. La Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio accoglieva l’appellocon sentenza n. 3074/13/2023 emessa in data 22/03/2023, con la seguentemotivazione: «In realtà, come osservato dall'appellante, la giurisprudenzadi legittimità e di merito, e la stessa Agenzia dell’Entrate con la Risoluzionecitata nella parte in fatto, concordano espressamente sul fatto chel'agevolazione spetti anche alle ipotesi di cessione di un immobile incomodato d'uso gratuito ad un soggetto che abbia natura giuridica analogaa quella del concedente, e che in concreto svolga una delle attività tra quellemeritevoli di attenzione, secondo la normativa citata».6. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionebasato su due motivi.7. La contribuente si è costituita con controricorso.8. È stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].9. In data 13.03.2026, l’ente impositore ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In primo luogo, deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso avanzata in sede di controricorso dalla contribuente, fondatasulla vincolatività in relazione agli anni di imposta 2013 e 2014 di pronunciaNumero registro generale 25085/2023Numero sezionale 2863/2026Numero di raccolta generale 17929/2026Data pubblicazione 04/06/2026riguardante le medesime parti e il medesimo oggetto e inerente l’anno2015.1.1. Sul punto si è espressa questa Corte stabilendo il seguente principiodi diritto, applicabile nella specie: «In materia tributaria, l'effetto vincolantedel giudicato esterno opera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causapetendi e petitum - ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni difatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche» (Cass. n.6405/2025). La ratio delle norme che disciplinano e definiscono il concettodi “giudicato” è, infatti, quella di precludere al giudice in un nuovo giudiziocon le medesime parti e il medesimo rapporto giuridico, a prescindere dallacorrettezza delle valutazioni di fatto e di diritto sottese alla prima pronuncia,un successivo sindacato riguardante le questioni di fatto già decise in viadefinitiva, così da elidere incertezze e contrasti tra decisioni. Corollario dellaratio e delle finalità dell’istituto del giudicato esterno è, dunque, che laproiezione degli effetti vincolanti della decisione al di fuori del processo nellaquale è pronunciata possa riguardare solo questioni di fatto checostituiscono il presupposto per le valutazioni del giudice nell’ambito delladiversa controversia e non l’interpretazione e l’applicazione delle norme, lequali rimangono soggette al principio del libero convincimento del giudice.1.2. Nel caso di specie, invece, si discute della sussistenza in diritto deipresupposti di un’agevolazione fiscale e non di una questione afferente allaricostruzione di elementi di fatto, sicché l’eccezione non può essere accolta.2. Con il primo motivo di ricorso, l’ente impositore deduce la violazionee la falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.2.1. Il ricorrente si duole, invocando l’erronea applicazione dellanormativa citata, del fatto che la sentenza abbia ritenuto che, ai fini delriconoscimento dell’esenzione, fosse sufficiente, in presenza di un rapportodi comodato intercorrente tra ente proprietario e ente utilizzatoreNumero registro generale 25085/2023Numero sezionale 2863/2026Numero di raccolta generale 17929/2026Data pubblicazione 04/06/2026dell’immobile, che i due enti avessero medesima natura giuridica e che ifabbricati avessero una destinazione contemplata tra quelle agevolate (inparticolare, gli immobili, secondo le allegazioni della contribuente, eranostati destinati dal comodatario allo svolgimento di attività educative,formative e culturali, a favore della gioventù studiosa femminile).Invoca, invece, l’ente impositore l’applicazione dei principi declinati inmateria dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto di riconoscerel’esenzione solo nel caso di utilizzazione diretta dell’immobile da parte delcontribuente e in quello, sovrapponibile al primo, in cui comodante ecomodatario siano legati da «un rapporto di stretta strumentalità…, cheautorizza a ritenere una compenetrazione tra di essi e a configurarli comerealizzatori di una medesima "architettura strutturale». In buona sostanza,oltre al requisito “di carattere oggettivo” (destinazione dell’immobile adagevolazione), è indispensabile, al fine di giovarsi dell’agevolazione, unrequisito “soggettivo”, costituito dalla coincidenza tra contribuente esoggetto gestore dell’attività esercitata nel del fabbricato (coincidenza cheimpone o lo svolgimento diretto dell’attività da parte del contribuente o losvolgimento dell’attività medesima da parte di soggetto legato alcontribuente di stretta interconnessione strutturale e finalistica).Sul punto, osserva l’ente impositore, non è stata svolta alcunaallegazione ed effettuata alcuna produzione probatoria da parte delcontribuente, sul quale gravava l’onere della prova circa la sussistenza deipresupposti dell’agevolazione invocata.2.2. Il motivo è fondato.2.3. Questa Corte, in casi analoghi, ha stabilito (Cass. n. 31648/2024)che «In tema di IMU, l'art. 1, comma 759, lett. g), della l. n. 160 del 2019,così come interpretata alla luce dell'art. 1, comma 71, della l. n. 213 del2023, riconosce l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs.Numero registro generale 25085/2023Numero sezionale 2863/2026Numero di raccolta generale 17929/2026Data pubblicazione 04/06/2026n. 504 del 1992, quale richiamato dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del2011, ratione temporis applicabile, anche in caso di concessionein comodato dell'immobile, purché l'ente comodatario sia strutturalmente ofunzionalmente collegato all'ente comodante, intendendosi, per"collegamento funzionale", una relazione sinergica di collaborazione ocooperazione tra enti autonomi che trova titolo in una convenzioneindipendente dal contratto di comodato sull'immobile e che colloca l'entecomodatario in una posizione ausiliaria, e, viceversa, per "collegamentostrutturale", l'inserimento di una pluralità di enti con ruoli diversificati inuna più ampia organizzazione di tipo orizzontale o verticale, che colloca unoo più enti (tra cui l'ente comodante) in posizione di dominio, controllo,direzione o coordinamento e gli altri enti (tra cui l'ente comodatario) inposizione di subordinazione o dipendenza». Così anche Cass. 31346/24:«In tema di IMU, l'art. 1, comma 759, lett. g, della l. n. 160 del 2019,secondo l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 71, della l. n. 213 del2023 e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, della l. n. 212 del 2000,riconosce l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504del 1992, quale richiamato dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011,anche in caso di concessione in comodato dell'immobile, quando: a) l'entecomodatario, al pari dell'ente comodante, rientra tra i soggetti previstidall'art. 73, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 917 del 1986; b) l'entecomodatario è collegato funzionalmente e strutturalmente all'entecomodante - ponendosi, rispettivamente, quale ausiliario rispetto allecollaborazione fondata su un autonomo titolo, e quale ente collocato inposizione subordinata rispetto ad una pluralità di enti, con ruoli diversificatinel contesto di una organizzazione di tipo orizzontale o verticale, vincolatoad agire come longa manus dell'ente comodante - per cui la concessione incomodato dell'immobile costituisce il mezzo per realizzare, incentivare,Numero registro generale 25085/2023Numero sezionale 2863/2026Numero di raccolta generale 17929/2026Data pubblicazione 04/06/2026agevolare o facilitare le attività istituzionali svolte dall'ente comodatario perconto e nell'interesse dell'ente comodante; c) l'ente comodatario utilizzal'immobile per lo svolgimento esclusivo, con modalità non commerciali, di"attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica,didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive", e di "attività di religioneo di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, allaformazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi,all'educazione cristiana» (v. anche Cass. n. 33584/25)2.4. Fatta tale premessa, rilevata l’erroneità in diritto della sentenzanella parte in cui considera rilevante solo la sussistenza di un rapporto dicomodato e la tipologia dell’attività svolta, senza considerare quellostrutturale/funzionale tra i due enti, si osserva che, nel caso di specie, nonè stata effettuata (v. controricorso) da parte del controricorrente alcunarilevante allegazione sul punto.2.5. Il contribuente, infatti, si è limitato a sostenere che comodante ecomodatario facciano parte di uno stesso «network», senza fornire elementiprobatori idonei a dimostrare (al di là della coincidenza dei scopi perseguiti,di per sé non rilevante in assenza di altri elementi) che l’ente comodatariosi atteggiasse come longa manus del comodante, né indicare i rapporti ditipo giuridico-strutturale o funzionale che potessero consentire di ritenerefacessero parte di una realtà associativa unitaria.2.6. In assenza dell’assolvimento da parte del contribuente dell’onereprobatorio riguardante i presupposti del diritto all’esenzione (v., tra le tante,Cass. 5352/2025; Cass. 3824/2025), la sentenza deve essere cassata e nonessendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può esseredecisa con il rigetto dell’originario ricorso.3. Il secondo motivo di ricorso (attinente violazione di legge in punto didistribuzione dell’onere probatorio riguardante le esenzioni) deve ritenersiassorbito.Numero registro generale 25085/2023Numero sezionale 2863/2026Numero di raccolta generale 17929/2026Data pubblicazione 04/06/20264. Le spese di merito e di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassala sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigettal’originario ricorso della contribuente.Condanna la controricorrente a corrispondere al ricorrente a titolo dicompenso le spese delle varie fasi del giudizio, che liquida in euro 7.600,00per il giudizio di legittimità, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario ed accessori come per legge; euro 5000,00 per i compensi delgiudizio di primo grado; euro 6.000,00 per il giudizio di secondo grado.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.03.2026.Il PresidenteMilena Balsamo