CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 novembre 2021
Cassazione n. 41324/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 2 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 22 giugno aveva respinto la richiesta di permesso premio. L'ordinanza, premesso che l'istante è, dal novembre 2013, in espiazione di condanna alla pena di anni 25 di reclusione per reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, ha rilevato che l'istanza era inammissibile - non essendo integrato il periodo minimo di anni dieci di reclusione già espiati - e comunque infondata - risultando non idoneo il beneficio richiesto a fronte dell'assenza di revisione critica e tenuto conto del residuo da scontare. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale ha deciso senza acquisire informazioni sulla esistenza, nell'attualità, di collegamenti con la criminalità organizzata e solo sulla base della relazione dell'equipe interna, risalente al gennaio 2021, che aveva dato atto di non aver concluso la valutazione criminologica. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è generico e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. Innanzitutto, si deve rilevare che la decisione impugnata è stata assunta all'esito dell'udienza nel contraddittorio delle parti. Il ricorso ha censurato la decisione sotto il profilo della mancata acquisizione di una completa ed aggiornata relazione criminologica, pur in presenza di elementi positivi afferenti la partecipazione al trattamento intra mura rio. L'atto di impugnazione non si confronta, peraltro, con l'insussistenza del requisito concernente il periodo minimo di anni dieci di reclusione già espiati, che preclude l'accesso al beneficio. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d