CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 marzo 2024
Cassazione n. 13848/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: AVV. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con indicazione del relativo indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio R.G.N. 12848/2019 U.P. 21/03/2024 [OSCURATO:PERSONA] dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza della Libertà, n. 10; -controricorrente – avverso l’ordinanza (resa ai sensi dell’art. 14 d. lgs. 150/2011 e 702-ter cpc) dal Tribunale di Livorno in data 13 marzo 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 marzo 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.G., in persona della Sostituta procuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, con conseguente dichiarazione della sussistenza della giurisdizione italiana, e per il rigetto del ricorso incidentale; uditigli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, e [OSCURATO:PERSONA], per il controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., l’avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Livorno, [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la condanna dello stesso al pagamento della somma di euro 422.390,40, oltre interessi ed accessori, a titolo di saldo per prestazioni professionali svolte nel suo interesse. Nella contumacia del citato convenuto, l’adito Tribunale, con ordinanza del 13 marzo 2019, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello svizzero, avuto riguardo al domicilio in Svizzera dello stesso convenuto. Avverso tale ordinanza (non appellabile ai sensi dell’art. 14, ultimo comma, d. lgs. n. 150/2011) ha proposto ricorso straordinario per cassazione, affidato ad un unico motivo, l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso, contenente un motivo di ricorso incidentale, l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. In un primo momento la causa era stata avviata per la definizione in sede camerale dinanzi alla Sesta Sezione civile, il cui collegio, tuttavia, con ordinanza n. 7200/2021, riteneva di rimettere la sua decisione in pubblica udienza, in prossimità della quale il difensore del controricorrente- ricorrente incidentale ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il motivo di ricorso principale, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio UE, nonché degli artt. 2 e 5 della c.d. Convenzione di Lugano, dell’art. 20 c.p.c., oltre che dell’art. 1182, comma 4, c.p.c., sostenendo l’erroneità della decisione impugnata, che – nel caso di specie - avrebbe, invece, dovuto ravvisare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, in base alle seguenti ragioni: – il luogo di adempimento della richiesta prestazione professionale avrebbe dovuto essere individuato con riferimento alla “lex causae” dell’obbligazione controversa, come stabilito secondo il diritto internazionale privato, ragion per cui, nella fattispecie, avrebbe dovuto trovare applicazione la legge italiana, poiché era con l’Italia che si era venuto ad instaurare il collegamento più stretto ai sensi dell’art. 4 della c.d. Convenzione di Roma, posto che, all’epoca, anche il convenuto era residente in Italia (ovvero a Livorno) e che il contratto per prestazioni professionali era stato concluso in Italia e per giudizi instaurati e pendenti sempre in Italia; -alla stregua del combinato disposto dei richiamati artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c. – ai fini della determinazione della competenza per territorio – assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l’obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza, mentre il successivo mutamento di tale luogo per ragioni unilaterali del creditore (e/o del debitore) non incide sul criterio di collegamento. 2. Con il suo motivo di ricorso incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto –con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 78 del d. lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, sull’asserito presupposto che, alla stregua di queste ultime norme, la procedura di notificazione osservata per portare la domanda introduttiva a sua conoscenza, quale destinatario, era da considerarsi viziata, con la conseguente radicale inesistenza della notificazione stessa. 3. E’ pregiudiziale l’esame della censura dedotta con il ricorso incidentale, attenendo alla contestazione –a monte - della validità della ritualità dell’instaurazione del contraddittorio del giudizio di primo grado. Essa è infondata. Infatti, alla stregua del quadro normativo di riferimento e della verifica della complessiva documentazione acquisita, è emerso che la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stata eseguita regolarmente, con l’osservanza dei necessari adempimenti, risultando così garantita al destinatario la conoscibilità dell’atto stesso ed essendo, quindi, rimasto escluso che il medesimo non abbia potuto, senza sua colpa, venire a conoscenza della controversia intentata nei suoi riguardi. La notificazione, infatti, è stata effettuata nel rispetto della Convenzione del L’Aja del 1965, relativa alla notificazione all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, ratificata dalla Svizzera nel 1994 e dall’Italia con la legge n. 42/1981, oltre che tenendo conto del successivo accordo bilaterale sopravvenuto il 2 giugno 1988, nonché nel rispetto degli artt. 37 e 78 del d. lgs. n. 71/2011 (recante norme sull’ordinamento e funzioni degli uffici consolari). In particolare, dalla documentazione in atti si evince che la notificazione del plico contenente il ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Livorno è stata effettuata – sulla base della pacifica individuazione del luogo di residenza del [OSCURATO:PERSONA] (iscritto all’A.I.R.E.) in Crans – Montana (Svizzera) – r. [OSCURATO:PERSONA], 12 - mediante spedizione del plico (in data 27 aprile 2018) raccomandato, contenente il numero necessario delle copie tradotte nella doppia lingua: - sia al corrispondente organo notificatore competente nel Tribunale cantonale di riferimento che risulta aver restituito il plico (in data 5 luglio 2018) all’UNEP del Tribunale di Livorno dopo aver provveduto agli adempimenti (tentativo di consegna, rilascio di apposita ricevuta presso il domicilio e deposito nel termine di legge presso il competente ufficio) senza esito (cfr. “rapport administratif” della Police cantonal rimesso al [OSCURATO:PERSONA] e, poi, da questo, trasmesso all’Ufficiale giudiziario richiedente italiano); - sia per il tramite di autorità consolare, attestante (v. nota del 13 agosto 2018, con relativi allegati attinenti al procedimento notificatorio) l’adempimento dell’avvenuto invio, con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, del plico in data 19 luglio 2018 al fine di ottemperare alla notifica, anche in questo caso senza essere stato ritirato dall’interessato nei termini di legge. 4. Ciò posto e passando all’esame del motivo di ricorso principale (decidibile da questa Sezione semplice ai sensi dell’art. 374, comma 1, ultima parte, c.p.c.), si ritiene che esso è fondato e, perciò, merita accoglimento. La giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 19571/2023) è, al riguardo, univoca nell’affermare che, in tema di giurisdizione del giudice italiano, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione Europea, la giurisdizione deve essere verificata alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, per le controversie in materia contrattuale, ovvero individuando l'autorità giurisdizionale in quella del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio (ed è pacifico che, nel caso di specie, le attività professionali forensi dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] furono eseguite presso gli indicati Uffici giudiziari italiani), fatta salva la previsione di un foro esclusivo convenzionale in favore del giudice di un determinato Stato (nella fattispecie non risultante). Tale principio è stato, da ultimo, ribadito proprio con riferimento alle cause in tema di pagamento di compensi professionali forensi, essendo stato affermato – da questa Sezione (Cass. n. 29575/2023) – che l a controversia avente ad oggetto la liquidazione degli onorari per l'attività di patrocinio legale, prestata nell'ambito di un giudizio svoltosi dinanzi ad un ufficio giudiziario italiano, rientra nella giurisdizione del giudice italiano, poiché, alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 7 del reg. (UE) n. 1215 del 2012 per le controversie in materia contrattuale, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio si identifica con quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. Peraltro, il Tribunale di Livorno non ha considerato che il luogo dell’adempimento delle obbligazioni dedotte in giudizio era da individuarsi in Italia anche ove si fosse voluto applicare il disposto dell’art. 1182, comma 4, c.c., dal momento che il Neri, al momento della dismissione del mandato difensivo da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (avvenuta nel corso del 2010), risultava ancora residente in Livorno e che, solo successivamente all’interruzione del rapporto obbligatorio e alla sua conseguente costituzione in mora, si era (dall’ottobre 2013) iscritto nell’AIRE, con residenza in Svizzera. 5. In conclusione, previo rigetto del ricorso incidentale, va accolto quello principale, con la conseguente dichiarazione della giurisdizione del giudice italiano e la derivante rimessione delle parti, nel termine di legge, dinanzi al competente Tribunale di Livorno, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità. Per effetto della reiezione del ricorso incidentale, occorre dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale. Dichiara la giurisdizione del giudice italiano e rimette le parti, nel termine di legge, dinanzi al competente Tribunale di Livorno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Se