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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:T:2026:112
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria [OSCURATO:PERSONA] (Sezione pregiudiziale) 11 febbraio 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune dell’IVA – Operazioni imponibili – Nozione di “prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), articolo 24, paragrafo 1, e articolo 25, lettere a) e c), della direttiva 2006/112/CE – Base imponibile – Nozione di “corrispettivo” – Articolo 73 e articolo 78, primo comma, lettera a), della direttiva 2006/112 – Titolari di diritti connessi – Comunicazione di fonogrammi e programmi audiovisivi senza licenza – Remunerazione versata all’organismo di gestione collettiva – Maggiorazione » Nella causa T‑643/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania), con decisione del 13 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 22 novembre 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] pentru [OSCURATO:PERSONA] Artiștilor Interpreți ([OSCURATO:PERSONA]) contro

[OSCURATO:SOCIETA],

IL TRIBUNALE (Sezione pregiudiziale), composto, al momento della deliberazione, da S. [OSCURATO:PERSONA], presidente, M. [OSCURATO:PERSONA], G. [OSCURATO:PERSONA], D. [OSCURATO:PERSONA] e W. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, avvocato generale: J. Martín y Pérez de Nanclares cancelliere:

V. [OSCURATO:PERSONA] vista la trasmissione da parte della Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale il 12 dicembre 2024, in applicazione dell’articolo 50 ter , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, vista la materia di cui all’articolo 50 ter , primo comma, lettera a), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’assenza di questioni indipendenti di interpretazione ai sensi dell’articolo 50 ter , secondo comma, di detto Statuto, vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per [OSCURATO:PERSONA], da, Ş.

Gheorghiu, direttore esecutivo, assistito da A. Lascu, avvocata; – per il governo rumeno, da E. Gane, M. Chicu e L. Ghiță, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da M. Herold e E. Stamate, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 24, paragrafo 1, e dell’articolo 25, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il [OSCURATO:PERSONA] pentru [OSCURATO:PERSONA] Artiștilor Interpreți ([OSCURATO:PERSONA]), la cui attività consiste nel curare la gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi in Romania, e la [OSCURATO:SOCIETA], società di diritto rumeno che gestisce una pensione turistica, in relazione all’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto (IVA) della totalità o di una parte della somma dovuta da tale società al [OSCURATO:PERSONA] per aver messo a disposizione dei suoi clienti, senza licenza, fonogrammi e programmi audiovisivi.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3 L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 così dispone: «Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti: (…)

c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale; (…)». 4 L’articolo 24 della direttiva 2006/112 così prevede: «1.

Si considera “prestazione di servizi” ogni operazione che non costituisce una cessione di beni. (…)». 5 L’articolo 25 della direttiva 2006/112 recita come segue: «Una prestazione di servizi può consistere, tra l’altro, in una delle operazioni seguenti:

a) la cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo;

b) l’obbligo (…) di permettere un atto o una situazione;

c) l’esecuzione di un servizio (…) a norma di legge». 6 L’articolo 73 della direttiva 2006/112 così dispone: «Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni». 7 Ai sensi dell’articolo 78 della direttiva 2006/112: «Nella base imponibile devono essere compresi gli elementi seguenti:

a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA; (…)».

Diritto nazionale Codice tributario 8 Gli articoli 268 e 271 della Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (legge n. 227/2015 sul codice tributario), dell’8 settembre 2015 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 688, del 10 settembre 2015), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: il «codice tributario»), mirano a recepire nel diritto rumeno gli articoli 2, 24 e 25 della direttiva 2006/112. 9 Ai sensi dell’articolo 286 del codice tributario: «(…)

4. Non sono compresi nella base imponibile gli elementi seguenti: (…)

b) gli importi che rappresentano risarcimento dei danni, stabiliti con sentenza definitiva o definitiva e irrevocabile, a seconda dei casi, le penali e ogni altra somma richiesta per inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali, se riscosse in eccesso rispetto ai prezzi e/o alle tariffe negoziati; (…)».

Legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi 10 L’articolo 112 della Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (legge n. 8/1996 sul diritto d’autore e sui diritti connessi), del 14 marzo 1996 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 60, del 26 marzo 1996), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: la «legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi»), così dispone: «1.

Gli artisti-interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi hanno diritto a una equa remunerazione unica per l’uso diretto o indiretto dei fonogrammi pubblicati a fini commerciali oppure per la loro riproduzione mediante radiodiffusione o qualsiasi mezzo di comunicazione al pubblico.

2. L’importo di tale remunerazione è determinato mediante metodologie, secondo la procedura prevista agli articoli da 163 a 165.

3. La riscossione della remunerazione unica è effettuata alle condizioni previste dall’articolo 168. (…)

5. Ai fini della presente legge, un fonogramma è considerato pubblicato a fini commerciali quando è messo a disposizione del pubblico con un’operazione di vendita oppure tramite mezzi con o senza filo che consentano a ciascuno di avervi accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente». 11 L’articolo 145 della legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi prevede quanto segue: «1.

La gestione collettiva è obbligatoria per esercitare i seguenti diritti: (…)

d) il diritto a una equa remunerazione unica riconosciuto agli artisti-interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi per la comunicazione al pubblico e la radiodiffusione di fonogrammi pubblicati a fini commerciali o di riproduzioni di tali fonogrammi; (…)

2. Per le categorie di diritti di cui al paragrafo 1, gli organismi di gestione collettiva rappresentano anche i titolari dei diritti che non hanno conferito loro mandato». 12 L’articolo 146 della legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi così dispone: «1.

I seguenti diritti possono essere oggetto di gestione collettiva: (…)

b) il diritto di comunicazione di opere al pubblico, ad eccezione delle opere musicali, e di prestazioni artistiche nel settore audiovisivo; (…)

2. Per le categorie di diritti di cui al paragrafo 1, gli organismi di gestione collettiva rappresentano solo i titolari dei diritti che hanno conferito loro mandato ed elaborano metodologie (…) o negoziano direttamente gli accordi di licenza con gli utilizzatori. (…)».

Metodologia 13 [OSCURATO:PERSONA] nr. 120/2016 privind publicarea în [OSCURATO:PERSONA] al României , Partea I, a Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a civilă, pronunţată în Dosarul nr. 2.013/2/2016 (decisione n. 120/2016 relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale rumena, parte I, della decisione civile n. 784A, del 26 ottobre 2016, della Corte d’appello di Bucarest – Quarta sezione civile, pronunciata nella causa n. 2013/2/2016) ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 952, del 25 novembre 2016), dispone l’entrata in vigore della metodologia adottata dall’[OSCURATO:PERSONA] pentru Drepturile de Autor (Ufficio rumeno per i diritti d’autore, Romania), prevista, in particolare, all’articolo 112, paragrafo 2, della legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi (in prosieguo: la «metodologia»). 14 Il punto 3.12 della metodologia prevede che, quando si procede all’utilizzo di opere protette senza la previa concessione di una licenza a tal fine, l’importo della remunerazione dovuta dall’utilizzatore agli artisti-interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi è pari al triplo della remunerazione che detto utilizzatore avrebbe dovuto versare se fosse stato titolare di licenza.

Controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali 15 Il ricorrente nel procedimento principale, il [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di organismo di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi in Romania, riscuote e ripartisce le remunerazioni dovute corrispondenti a tali diritti.

Esso garantisce il diritto degli artisti-interpreti, degli esecutori e dei produttori di fonogrammi ad una «equa remunerazione», ai sensi dell’articolo 145, paragrafo 1, lettera d), della legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi, per la comunicazione al pubblico e la radiodiffusione di fonogrammi pubblicati a fini commerciali o la riproduzione di detti fonogrammi.

Esso gestisce altresì la remunerazione dei titolari di diritti che gli hanno conferito mandato per la comunicazione di prestazioni artistiche nel settore audiovisivo, in applicazione dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della legge in parola. 16 [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA] gli fosse debitrice, per il periodo compreso tra il 1º ottobre 2019 e il 31 dicembre 2022 (in prosieguo: il «periodo controverso»), della somma di 4 166,19 lei rumeni (RON) (circa EUR 845), IVA inclusa, per aver comunicato al pubblico, nella pensione turistica da essa gestita, fonogrammi o riproduzioni di questi ultimi e prestazioni artistiche nel settore audiovisivo (in prosieguo: le «opere protette di cui trattasi»), senza che le fosse stata previamente concessa una licenza a tal fine. 17 Per determinare la somma di cui al precedente punto 16, il [OSCURATO:PERSONA], in applicazione della metodologia, ha triplicato la remunerazione che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto versare se fosse stata titolare di licenza.

Esso ha ritenuto che la totalità di tale remunerazione dovesse essere soggetta all’IVA. 18 Il 25 novembre 2022 il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso dinanzi al Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania), diretto, a titolo di responsabilità civile per fatto illecito, a che la [OSCURATO:SOCIETA] fosse condannata, da un lato, al pagamento della somma menzionata al precedente punto 16 e, dall’altro, alla conclusione di un contratto con il medesimo, avente ad oggetto la concessione di licenze per la comunicazione al pubblico di opere come quelle di cui al precedente punto

15. 19 Il ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA] è stato respinto con sentenza del 19 aprile 2023, in quanto il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) ha rilevato, relativamente alla domanda di pagamento, che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva svolto alcuna attività commerciale nel periodo controverso, cosicché, pur possedendo uno spazio a tal fine, essa non aveva comunicato le opere protette di cui trattasi.

Per quanto riguarda la domanda diretta alla condanna a concludere una licenza non esclusiva, il giudice in parola ha ritenuto che la legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi non derogasse al principio di libertà contrattuale e che, in ogni caso, la cancellazione dello spazio gestito da tale società nel febbraio 2023 ostasse alla conclusione di una licenza non esclusiva come quella richiesta dal [OSCURATO:PERSONA]. 20 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del 19 aprile 2023 dinanzi al giudice del rinvio, la Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania).

Esso insiste in tutte le sue domande e ritiene, al riguardo, sostanzialmente, di aver fornito la prova che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse comunicato al pubblico le opere protette di cui trattasi. 21 Il giudice del rinvio, nell’ambito dell’esame delle domande del [OSCURATO:PERSONA], si chiede se la somma richiesta da quest’ultimo dovesse, in tutto o in parte, essere soggetta all’IVA.

Esso precisa che le circostanze del procedimento principale differiscono da quelle delle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 18 gennaio 2017, SAWP (C‑37/16, EU:C:2017:22), del 21 gennaio 2021, UCMR – ADA (C‑501/19, EU:C:2021:50), e del 4 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (C‑179/23, EU:C:2024:571). 22 In tali circostanze, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, nell’ambito dell’interpretazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), all’articolo 24, paragrafo 1, e all’articolo 25, lettera a), della direttiva [2006/112], i titolari di diritti connessi realizzino una prestazione di servizi a titolo oneroso quando l’utilizzatore effettua una comunicazione al pubblico di opere protette in mancanza di una licenza a tal fine. 2) Se la risposta alla prima questione dipenda dalla circostanza che, in base al diritto nazionale, il titolare di un siffatto diritto connesso non ha la possibilità di opporsi agli utilizzi, ma abbia diritto soltanto ad un’equa remunerazione unica, oppure [dipenda] dal metodo di calcolo utilizzato per la determinazione delle somme dovute».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 23 Come indicato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni, il giudice del rinvio non precisa, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, se ritenga dimostrata l’esistenza di una comunicazione al pubblico delle opere protette di cui trattasi. 24 Al riguardo, è opportuno ricordare che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione europea proposte dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta al Tribunale verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza.

Il rigetto da parte del Tribunale di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora il Tribunale non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che gli sono sottoposte (v., per analogia, sentenza dell’11 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑537/22, EU:C:2024:6, punto 20 e giurisprudenza citata). 25 Nel caso di specie, è vero che dal punto 2 della domanda di pronuncia pregiudiziale, il cui contenuto è stato ripreso al precedente punto 19, risulta che il giudice di primo grado, il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest), ha statuito che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva svolto alcuna attività commerciale nel periodo controverso, il che solleverebbe la questione della materialità stessa delle prestazioni di servizi riguardo alle quali il giudice del rinvio interroga il Tribunale. 26 Tuttavia, occorre rilevare che il giudice del rinvio non nutre dubbi, ciò nondimeno, sull’esistenza di tali prestazioni di servizi nella domanda di pronuncia pregiudiziale. 27 Pertanto, pur attirando l’attenzione del giudice del rinvio sul fatto che esso è il solo competente a pronunciarsi sull’esattezza e sulla qualificazione giuridica dei fatti del procedimento principale, si deve considerare che, poiché tale giudice indica di non disporre di elementi sufficienti, alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 21, a risolvere la controversia di cui è investito, e tenuto conto della presunzione di rilevanza di cui godono le questioni pregiudiziali, non risulta in modo manifesto che l’interpretazione della direttiva 2006/112 richiesta da detto giudice non presenti alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale né che il problema sollevato da tale giudice sia di natura ipotetica (v., per analogia, sentenza del 12 settembre 2024, NARE-BG, C‑429/23, EU:C:2024:742, punto 42). 28 Ne consegue che le questioni poste sono ricevibili.

Nel merito 29 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge, in primo luogo, che la remunerazione dei titolari di diritti connessi nel diritto rumeno risulta dalla legge e dalla metodologia che la precisa e, in secondo luogo, che il giudice del rinvio si chiede, nell’ipotesi in cui si tratti di una prestazione di servizi a titolo oneroso, se, in circostanze come quelle del procedimento principale, l’IVA debba gravare unicamente sulla remunerazione che un utilizzatore provvisto di licenza sarebbe tenuto a versare o sul triplo di tale remunerazione, dovuto per la comunicazione senza licenza delle opere protette. 30 Di conseguenza, allo scopo di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, devono essere parimenti interpretati l’articolo 25, lettera c), della direttiva 2006/112, relativo all’esecuzione di servizi a norma di legge, nonché l’articolo 73 e l’articolo 78, primo comma, lettera a), di tale direttiva, relativi alla base imponibile dell’IVA. 31 È necessario quindi considerare che, con le sue due questioni, le quali devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 24, paragrafo 1, l’articolo 25, lettere a) e c), l’articolo 73 e l’articolo 78, primo comma, lettera a), della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che: – i titolari di diritti connessi realizzano una prestazione di servizi a titolo oneroso quando le loro opere protette sono oggetto di una comunicazione al pubblico da parte di un utilizzatore che non dispone di una licenza a tal fine, nonostante la circostanza che, da un lato, essi non possano opporsi a detta comunicazione e, dall’altro, la loro remunerazione risulti dalla legge nazionale, nonché dalle disposizioni regolamentari alle quali tale legge rinvia; – l’IVA si applica all’intera remunerazione dovuta ai titolari di diritti connessi per tale prestazione di servizi, compresa la parte di detta remunerazione che eccede la remunerazione che tale utente avrebbe dovuto versare se fosse stato titolare di licenza. 32 In primo luogo, relativamente alla questione se una prestazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale risponda alla definizione di prestazione di servizi a titolo oneroso, si deve ricordare che una prestazione di servizi viene effettuata a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, soltanto allorché tra il prestatore e l’utente intercorre un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di reciproche prestazioni, e il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo di un servizio individualizzabile fornito all’utente.

Ciò si verifica quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto (v. sentenza del 24 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑605/20, EU:C:2022:116, punto 62 e giurisprudenza citata). 33 A tal riguardo, anzitutto, occorre ricordare, al pari dell’avvocato generale ai paragrafi 38 e 48 delle sue conclusioni, che la nozione di «rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di reciproche prestazioni» deve avere un’accezione ampia.

Pertanto, dalla giurisprudenza risulta che il solo utilizzo di un servizio regolamentato, come il fatto di sostare il proprio veicolo in un parcheggio auto a pagamento (sentenza del 20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑90/20, EU:C:2022:37) o di consumare energia elettrica nel proprio luogo di residenza (sentenza del 27 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑677/21, EU:C:2023:348), può far sorgere un rapporto giuridico tra la persona titolare dei diritti che consentono la messa a disposizione di tale servizio e quella che si è avvalsa di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze del 20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑90/20, EU:C:2022:37, punti 28 e 29, e del 27 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑677/21, EU:C:2023:348, punti da 30 a 32). 34 È necessario poi rilevare, per quanto riguarda la nozione di «compenso», che, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 33, l’assenza totale di pagamento delle somme dovute non costituisce un ostacolo alla constatazione della reciprocità dei diritti e degli obblighi derivanti dall’operazione economica di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑90/20, EU:C:2022:37, punti da 39 a 43, e del 27 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑677/21, EU:C:2023:348, punti 30 e 32). 35 Infine, relativamente alla nozione di «nesso diretto», come indicato dallo stesso giudice del rinvio, la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che il fatto che una remunerazione fosse riscossa da un organismo di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi non ostava all’esistenza di un nesso diretto ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 32, dal momento che l’organismo in parola agiva per conto dei titolari di tali diritti, e che neppure la circostanza per cui la gestione collettiva della remunerazione risultava da un obbligo di legge ostava all’esistenza di un nesso di quel tipo (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2021, UCMR – ADA, C‑501/19, EU:C:2021:50, punto 37).

Essa è stata altresì chiamata a precisare che era proprio il contesto normativo a stabilire un nesso diretto tra la fornitura della prestazione di servizi e l’obbligo di pagamento del controvalore, fermo restando che dall’articolo 25, lettera c), della direttiva 2006/112 risulta espressamente che una prestazione di servizi può consistere, in particolare, nell’esecuzione di un servizio a norma di legge (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑179/23, EU:C:2024:571, punto 40). 36 Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, la circostanza per cui, nel caso di specie, la comunicazione di opere protette è avvenuta senza che una licenza sia stata previamente concessa dal [OSCURATO:PERSONA] ai fini di una tale comunicazione ha indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sulla possibilità di applicare ai fatti del procedimento principale la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 21 gennaio 2021, UCMR – ADA (C‑501/19, EU:C:2021:50). 37 A tal riguardo, occorre sottolineare che il principio della neutralità fiscale osta, nell’ambito del prelievo IVA, a una distinzione generalizzata tra le operazioni illecite e le operazioni lecite, poiché il sistema dell’IVA mira a gravare sul consumatore finale di beni o servizi qualora questi ultimi siano stati ceduti o forniti nell’ambito di operazioni imponibili in applicazione della direttiva 2006/112 (v. sentenza del 27 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑677/21, EU:C:2023:348, punto 28 e giurisprudenza citata), 38 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che alla [OSCURATO:SOCIETA] si addebita di aver comunicato al pubblico le opere protette senza la previa concessione di un’autorizzazione o di una licenza. 39 La comunicazione delle opere protette di cui trattasi dà luogo, per gli artisti-interpreti, gli esecutori e i produttori di fonogrammi che hanno partecipato alle opere in discussione, a una equa remunerazione unica per l’utilizzo diretto o indiretto di queste ultime, senza che, peraltro, tali artisti-interpreti, tali utilizzatori e tali produttori di fonogrammi possano opporsi a detto utilizzo. 40 Le modalità della remunerazione unica ed equa, risultanti in particolare dal punto 3.12 della metodologia, fanno variare tale remunerazione da ordinaria a tripla a seconda che la comunicazione delle opere protette sia stata autorizzata o meno dal [OSCURATO:PERSONA], che assicura la rappresentanza ex lege dei titolari di diritti connessi, in forza degli articoli 145 e 146 della legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi (v. precedenti punti 11 e 12).

Di conseguenza, anche se la comunicazione delle opere protette di cui trattasi è avvenuta senza licenza, resta il fatto che la mancata concessione di una licenza da parte dell’organismo di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi non impediva l’applicazione del quadro normativo e regolamentare che disciplina la comunicazione al pubblico di siffatte opere senza licenza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 41 La circostanza per cui l’utilizzatore delle opere protette non ha versato le somme che avrebbe dovuto pagare non osta a che, alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 34, queste ultime siano qualificate come controvalore del servizio fornito da un organismo di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi, in nome dei titolari di diritti connessi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 42 Il fatto che le somme dovute dall’utilizzatore di opere protette siano reclamate da un organismo di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi, e non dai titolari stessi di diritti connessi, non osta neppure, come risulta dal precedente punto 35, all’esistenza di un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto. 43 Alla luce di quanto precede, risulta, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che una prestazione di servizi come quella individuata da tale giudice soddisfa i criteri giurisprudenziali ricordati al precedente punto

32. 44 In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se l’IVA debba gravare unicamente sulla remunerazione che sarebbe stata dovuta all’organismo di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi, in nome dei titolari di diritti connessi, se l’utilizzatore delle opere protette fosse stato titolare di licenza, o se debba vertere sul triplo di tale remunerazione, occorre fare riferimento alle seguenti considerazioni. 45 Risulta da costante giurisprudenza che la base imponibile per la prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto a tal fine da parte del soggetto passivo.

Il corrispettivo in parola costituisce il valore soggettivo, ossia realmente percepito, e non un valore stimato secondo criteri oggettivi.

Inoltre, detto corrispettivo deve poter essere espresso in denaro (v. sentenza del 7 marzo 2013, Efir, C‑19/12, non pubblicata, EU:C:2013:148, punto 41 e giurisprudenza citata). 46 Peraltro, dall’articolo 78, primo comma, lettera a), della direttiva 2006/112 emerge che l’IVA stessa non è compresa nella base imponibile, il che ha come corollario che l’IVA è sempre compresa, ipso iure , nel prezzo convenuto [sentenza del 21 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] w Bydgoszczy (Possibilità di rettifica in caso di aliquota errata), C‑606/22, EU:C:2024:255, punto 27]. 47 Orbene, tale nozione di «prezzo convenuto», vale a dire di «corrispettivo» per la prestazione di servizi, è interpretata dal giudice dell’Unione nel senso che include le maggiorazioni o le spese ulteriori, qualora esse risultino dall’applicazione del contesto normativo ai rapporti tra il prestatore di servizi e colui che ha fruito di questi ultimi, sia pure illegalmente o irregolarmente, in altri termini quando tali maggiorazioni o tali spese ulteriori illustrano il nesso diretto tra la prestazione di servizi e il suo corrispettivo.

La Corte ha quindi dichiarato che le spese di controllo per sosta irregolare, al cui versamento erano tenuti gli automobilisti che avevano fruito di un’area di parcheggio, erano soggette all’IVA, nonostante la circostanza che siffatte spese fossero qualificate, nel diritto nazionale, come penalità (sentenza del 20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑90/20, EU:C:2022:37, punti da 30 a 34 e 46).

Essa ha altresì statuito che l’indennità che rappresentava il vantaggio indebitamente ottenuto da un consumatore di energia elettrica clandestina era soggetta all’IVA (sentenza del 27 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑677/21, EU:C:2023:348, punto 32). 48 Nel caso di specie, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, dal punto 3.12 della metodologia, specificamente prevista dalla legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi, risulta espressamente che la maggiorazione della remunerazione dovuta dall’utilizzatore di opere protette che non è titolare di licenza è la conseguenza diretta della comunicazione senza licenza di tali opere, vale a dire di una prestazione di servizi come quella di cui trattasi nel procedimento principale. 49 Pertanto, il prezzo da prendere in considerazione e su cui deve gravare l’IVA, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, è il prezzo determinato legalmente in caso di comunicazione senza licenza di opere come le opere protette di cui trattasi, vale a dire il triplo di quanto l’utilizzatore avrebbe dovuto versare in caso di comunicazione al pubblico con licenza. 50 Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 24, paragrafo 1, l’articolo 25, lettere a) e c), l’articolo 73 e l’articolo 78, primo comma, lettera a), della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che: – i titolari di diritti connessi realizzano una prestazione di servizi a titolo oneroso quando le loro opere protette sono oggetto di una comunicazione al pubblico da parte di un utilizzatore che non dispone di una licenza a tal fine, nonostante la circostanza che, da un lato, essi non possano opporsi a detta comunicazione e, dall’altro, la loro remunerazione risulti dalla legge nazionale nonché dalle disposizioni regolamentari alle quali tale legge rinvia; – l’IVA si applica all’intera remunerazione dovuta ai titolari di diritti connessi per tale prestazione di servizi, compresa la parte di detta remunerazione che eccede la remunerazione che tale utente avrebbe dovuto versare se fosse stato titolare di licenza.

Sulle spese 51 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni al Tribunale non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sezione pregiudiziale) dichiara: L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 24, paragrafo 1, l’articolo 25, lettere a) e c), l’articolo 73 e l’articolo 78, primo comma, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che: – i titolari di diritti connessi realizzano una prestazione di servizi a titolo oneroso quando le loro opere protette sono oggetto di una comunicazione al pubblico da parte di un utilizzatore che non dispone di una licenza a tal fine, nonostante la circostanza che, da un lato, essi non possano opporsi a detta comunicazione e, dall’altro, la loro remunerazione risulti dalla legge nazionale nonché dalle disposizioni regolamentari alle quali tale legge rinvia; – l’imposta sul valore aggiunto si applica all’intera remunerazione dovuta ai titolari di diritti connessi per tale prestazione di servizi, compresa la parte di detta remunerazione che eccede la remunerazione che tale utente avrebbe dovuto versare se fosse stato titolare di licenza.

[OSCURATO:PERSONA]

[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 febbraio 2026. Firme * Lingua processuale: il rumeno.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria [OSCURATO:PERSONA] (Sezione pregiudiziale) 11 febbraio 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune dell’IVA – Operazioni imponibili – Nozione di “prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), articolo 24, paragrafo 1, e articolo 25, lettere a) e c), della direttiva 2006/112/CE – Base imponibile – Nozione di “corrispettivo” – Articolo 73 e articolo 78, primo comma, lettera a), della direttiva 2006/112 – Titolari di diritti connessi – Comunicazione di fonogrammi e programmi audiovisivi senza licenza – Remunerazione versata all’organismo di gestione collettiva – Maggiorazione » Nella causa T‑643/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania), con decisione del 13 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 22 novembre 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] pentru [OSCURATO:PERSONA] Artiștilor Interpreți ([OSCURATO:PERSONA]) contro [OSCURATO:SOCIETA], IL TRIBUNALE (Sezione pregiudiziale), composto, al momento della deliberazione, da S. [OSCURATO:PERSONA], presidente, M. [OSCURATO:PERSONA], G. [OSCURATO:PERSONA], D. [OSCURATO:PERSONA] e W. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, avvocato generale: J. Martín y Pérez de Nanclares cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA] vista la trasmissione da parte della Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale il 12 dicembre 2024, in applicazione dell’articolo 50 ter , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, vista la materia di cui all’articolo 50 ter , primo comma, lettera a), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’assenza di questioni indipendenti di interpretazione ai sensi dell’articolo 50 ter , secondo comma, di detto Statuto, vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: –        per [OSCURATO:PERSONA], da, Ş. Gheorghiu, direttore esecutivo, assistito da A. Lascu, avvocata; –        per il governo rumeno, da E. Gane, M. Chicu e L. Ghiță, in qualità di agenti; –        per la Commissione europea, da M. Herold e E. Stamate, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 24, paragrafo 1, e dell’articolo 25, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il [OSCURATO:PERSONA] pentru [OSCURATO:PERSONA] Artiștilor Interpreți ([OSCURATO:PERSONA]), la cui attività consiste nel curare la gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi in Romania, e la [OSCURATO:SOCIETA], società di diritto rumeno che gestisce una pensione turistica, in relazione all’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto (IVA) della totalità o di una parte della somma dovuta da tale società al [OSCURATO:PERSONA] per aver messo a disposizione dei suoi clienti, senza licenza, fonogrammi e programmi audiovisivi. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3 L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 così dispone: «Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti: (…) c)      le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale; (…)». 4 L’articolo 24 della direttiva 2006/112 così prevede: «1.      Si considera “prestazione di servizi” ogni operazione che non costituisce una cessione di beni. (…)». 5 L’articolo 25 della direttiva 2006/112 recita come segue: «Una prestazione di servizi può consistere, tra l’altro, in una delle operazioni seguenti: a)      la cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo; b)      l’obbligo (…) di permettere un atto o una situazione; c)      l’esecuzione di un servizio (…) a norma di legge». 6 L’articolo 73 della direttiva 2006/112 così dispone: «Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni». 7 Ai sensi dell’articolo 78 della direttiva 2006/112: «Nella base imponibile devono essere compresi gli elementi seguenti: a)      le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA; (…)». Diritto nazionale Codice tributario 8 Gli articoli 268 e 271 della Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (legge n. 227/2015 sul codice tributario), dell’8 settembre 2015 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 688, del 10 settembre 2015), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: il «codice tributario»), mirano a recepire nel diritto rumeno gli articoli 2, 24 e 25 della direttiva 2006/112. 9 Ai sensi dell’articolo 286 del codice tributario: «(…) 4.      Non sono compresi nella base imponibile gli elementi seguenti: (…) b)      gli importi che rappresentano risarcimento dei danni, stabiliti con sentenza definitiva o definitiva e irrevocabile, a seconda dei casi, le penali e ogni altra somma richiesta per inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali, se riscosse in eccesso rispetto ai prezzi e/o alle tariffe negoziati; (…)». Legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi 10 L’articolo 112 della Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (legge n. 8/1996 sul diritto d’autore e sui diritti connessi), del 14 marzo 1996 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 60, del 26 marzo 1996), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: la «legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi»), così dispone: «1.      Gli artisti-interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi hanno diritto a una equa remunerazione unica per l’uso diretto o indiretto dei fonogrammi pubblicati a fini commerciali oppure per la loro riproduzione mediante radiodiffusione o qualsiasi mezzo di comunicazione al pubblico. 2.      L’importo di tale remunerazione è determinato mediante metodologie, secondo la procedura prevista agli articoli da 163 a 165. 3.      La riscossione della remunerazione unica è effettuata alle condizioni previste dall’articolo 168. (…) 5.      Ai fini della presente legge, un fonogramma è considerato pubblicato a fini commerciali quando è messo a disposizione del pubblico con un’operazione di vendita oppure tramite mezzi con o senza filo che consentano a ciascuno di avervi accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente». 11 L’articolo 145 della legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi prevede quanto segue: «1.      La gestione collettiva è obbligatoria per esercitare i seguenti diritti: (…) d)      il diritto a una equa remunerazione unica riconosciuto agli artisti-interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi per la comunicazione al pubblico e la radiodiffusione di fonogrammi pubblicati a fini commerciali o di riproduzioni di tali fonogrammi; (…) 2.      Per le categorie di diritti di cui al paragrafo 1, gli organismi di gestione collettiva rappresentano anche i titolari dei diritti che non hanno conferito loro mandato». 12 L’articolo 146 della legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi così dispone: «1.       I seguenti diritti possono essere oggetto di gestione collettiva: (…) b)      il diritto di comunicazione di opere al pubblico, ad eccezione delle opere musicali, e di prestazioni artistiche nel settore audiovisivo; (…) 2.      Per le categorie di diritti di cui al paragrafo 1, gli organismi di gestione collettiva rappresentano solo i titolari dei diritti che hanno conferito loro mandato ed elaborano metodologie (…) o negoziano direttamente gli accordi di licenza con gli utilizzatori. (…)». Metodologia 13 [OSCURATO:PERSONA] nr. 120/2016 privind publicarea în [OSCURATO:PERSONA] al României , Partea I, a Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a civilă, pronunţată în Dosarul nr. 2.013/2/2016 (decisione n. 120/2016 relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale rumena, parte I, della decisione civile n. 784A, del 26 ottobre 2016, della Corte d’appello di Bucarest – Quarta sezione civile, pronunciata nella causa n. 2013/2/2016) ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 952, del 25 novembre 2016), dispone l’entrata in vigore della metodologia adottata dall’[OSCURATO:PERSONA] pentru Drepturile de Autor (Ufficio rumeno per i diritti d’autore, Romania), prevista, in particolare, all’articolo 112, paragrafo 2, della legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi (in prosieguo: la «metodologia»). 14 Il punto 3.12 della metodologia prevede che, quando si procede all’utilizzo di opere protette senza la previa concessione di una licenza a tal fine, l’importo della remunerazione dovuta dall’utilizzatore agli artisti-interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi è pari al triplo della remunerazione che detto utilizzatore avrebbe dovuto versare se fosse stato titolare di licenza. Controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali 15 Il ricorrente nel procedimento principale, il [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di organismo di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi in Romania, riscuote e ripartisce le remunerazioni dovute corrispondenti a tali diritti. Esso garantisce il diritto degli artisti-interpreti, degli esecutori e dei produttori di fonogrammi ad una «equa remunerazione», ai sensi dell’articolo 145, paragrafo 1, lettera d), della legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi, per la comunicazione al pubblico e la radiodiffusione di fonogrammi pubblicati a fini commerciali o la riproduzione di detti fonogrammi. Esso gestisce altresì la remunerazione dei titolari di diritti che gli hanno conferito mandato per la comunicazione di prestazioni artistiche nel settore audiovisivo, in applicazione dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della legge in parola. 16 [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA] gli fosse debitrice, per il periodo compreso tra il 1º ottobre 2019 e il 31 dicembre 2022 (in prosieguo: il «periodo controverso»), della somma di 4 166,19 lei rumeni (RON) (circa EUR 845), IVA inclusa, per aver comunicato al pubblico, nella pensione turistica da essa gestita, fonogrammi o riproduzioni di questi ultimi e prestazioni artistiche nel settore audiovisivo (in prosieguo: le «opere protette di cui trattasi»), senza che le fosse stata previamente concessa una licenza a tal fine. 17 Per determinare la somma di cui al precedente punto 16, il [OSCURATO:PERSONA], in applicazione della metodologia, ha triplicato la remunerazione che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto versare se fosse stata titolare di licenza. Esso ha ritenuto che la totalità di tale remunerazione dovesse essere soggetta all’IVA. 18 Il 25 novembre 2022 il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso dinanzi al Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania), diretto, a titolo di responsabilità civile per fatto illecito, a che la [OSCURATO:SOCIETA] fosse condannata, da un lato, al pagamento della somma menzionata al precedente punto 16 e, dall’altro, alla conclusione di un contratto con il medesimo, avente ad oggetto la concessione di licenze per la comunicazione al pubblico di opere come quelle di cui al precedente punto 15. 19 Il ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA] è stato respinto con sentenza del 19 aprile 2023, in quanto il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) ha rilevato, relativamente alla domanda di pagamento, che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva svolto alcuna attività commerciale nel periodo controverso, cosicché, pur possedendo uno spazio a tal fine, essa non aveva comunicato le opere protette di cui trattasi. Per quanto riguarda la domanda diretta alla condanna a concludere una licenza non esclusiva, il giudice in parola ha ritenuto che la legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi non derogasse al principio di libertà contrattuale e che, in ogni caso, la cancellazione dello spazio gestito da tale società nel febbraio 2023 ostasse alla conclusione di una licenza non esclusiva come quella richiesta dal [OSCURATO:PERSONA]. 20 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del 19 aprile 2023 dinanzi al giudice del rinvio, la Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania). Esso insiste in tutte le sue domande e ritiene, al riguardo, sostanzialmente, di aver fornito la prova che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse comunicato al pubblico le opere protette di cui trattasi. 21 Il giudice del rinvio, nell’ambito dell’esame delle domande del [OSCURATO:PERSONA], si chiede se la somma richiesta da quest’ultimo dovesse, in tutto o in parte, essere soggetta all’IVA. Esso precisa che le circostanze del procedimento principale differiscono da quelle delle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 18 gennaio 2017, SAWP (C‑37/16, EU:C:2017:22), del 21 gennaio 2021, UCMR – ADA (C‑501/19, EU:C:2021:50), e del 4 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (C‑179/23, EU:C:2024:571). 22 In tali circostanze, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se, nell’ambito dell’interpretazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), all’articolo 24, paragrafo 1, e all’articolo 25, lettera a), della direttiva [2006/112], i titolari di diritti connessi realizzino una prestazione di servizi a titolo oneroso quando l’utilizzatore effettua una comunicazione al pubblico di opere protette in mancanza di una licenza a tal fine. 2)      Se la risposta alla prima questione dipenda dalla circostanza che, in base al diritto nazionale, il titolare di un siffatto diritto connesso non ha la possibilità di opporsi agli utilizzi, ma abbia diritto soltanto ad un’equa remunerazione unica, oppure [dipenda] dal metodo di calcolo utilizzato per la determinazione delle somme dovute». Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 23 Come indicato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni, il giudice del rinvio non precisa, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, se ritenga dimostrata l’esistenza di una comunicazione al pubblico delle opere protette di cui trattasi. 24 Al riguardo, è opportuno ricordare che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione europea proposte dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta al Tribunale verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto da parte del Tribunale di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora il Tribunale non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che gli sono sottoposte (v., per analogia, sentenza dell’11 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑537/22, EU:C:2024:6, punto 20 e giurisprudenza citata). 25 Nel caso di specie, è vero che dal punto 2 della domanda di pronuncia pregiudiziale, il cui contenuto è stato ripreso al precedente punto 19, risulta che il giudice di primo grado, il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest), ha statuito che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva svolto alcuna attività commerciale nel periodo controverso, il che solleverebbe la questione della materialità stessa delle prestazioni di servizi riguardo alle quali il giudice del rinvio interroga il Tribunale. 26 Tuttavia, occorre rilevare che il giudice del rinvio non nutre dubbi, ciò nondimeno, sull’esistenza di tali prestazioni di servizi nella domanda di pronuncia pregiudiziale. 27 Pertanto, pur attirando l’attenzione del giudice del rinvio sul fatto che esso è il solo competente a pronunciarsi sull’esattezza e sulla qualificazione giuridica dei fatti del procedimento principale, si deve considerare che, poiché tale giudice indica di non disporre di elementi sufficienti, alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 21, a risolvere la controversia di cui è investito, e tenuto conto della presunzione di rilevanza di cui godono le questioni pregiudiziali, non risulta in modo manifesto che l’interpretazione della direttiva 2006/112 richiesta da detto giudice non presenti alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale né che il problema sollevato da tale giudice sia di natura ipotetica (v., per analogia, sentenza del 12 settembre 2024, NARE-BG, C‑429/23, EU:C:2024:742, punto 42). 28 Ne consegue che le questioni poste sono ricevibili. Nel merito 29 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge, in primo luogo, che la remunerazione dei titolari di diritti connessi nel diritto rumeno risulta dalla legge e dalla metodologia che la precisa e, in secondo luogo, che il giudice del rinvio si chiede, nell’ipotesi in cui si tratti di una prestazione di servizi a titolo oneroso, se, in circostanze come quelle del procedimento principale, l’IVA debba gravare unicamente sulla remunerazione che un utilizzatore provvisto di licenza sarebbe tenuto a versare o sul triplo di tale remunerazione, dovuto per la comunicazione senza licenza delle opere protette. 30 Di conseguenza, allo scopo di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, devono essere parimenti interpretati l’articolo 25, lettera c), della direttiva 2006/112, relativo all’esecuzione di servizi a norma di legge, nonché l’articolo 73 e l’articolo 78, primo comma, lettera a), di tale direttiva, relativi alla base imponibile dell’IVA. 31 È necessario quindi considerare che, con le sue due questioni, le quali devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 24, paragrafo 1, l’articolo 25, lettere a) e c), l’articolo 73 e l’articolo 78, primo comma, lettera a), della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che: –        i titolari di diritti connessi realizzano una prestazione di servizi a titolo oneroso quando le loro opere protette sono oggetto di una comunicazione al pubblico da parte di un utilizzatore che non dispone di una licenza a tal fine, nonostante la circostanza che, da un lato, essi non possano opporsi a detta comunicazione e, dall’altro, la loro remunerazione risulti dalla legge nazionale, nonché dalle disposizioni regolamentari alle quali tale legge rinvia; –        l’IVA si applica all’intera remunerazione dovuta ai titolari di diritti connessi per tale prestazione di servizi, compresa la parte di detta remunerazione che eccede la remunerazione che tale utente avrebbe dovuto versare se fosse stato titolare di licenza. 32 In primo luogo, relativamente alla questione se una prestazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale risponda alla definizione di prestazione di servizi a titolo oneroso, si deve ricordare che una prestazione di servizi viene effettuata a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, soltanto allorché tra il prestatore e l’utente intercorre un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di reciproche prestazioni, e il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo di un servizio individualizzabile fornito all’utente. Ciò si verifica quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto (v. sentenza del 24 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑605/20, EU:C:2022:116, punto 62 e giurisprudenza citata). 33 A tal riguardo, anzitutto, occorre ricordare, al pari dell’avvocato generale ai paragrafi 38 e 48 delle sue conclusioni, che la nozione di «rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di reciproche prestazioni» deve avere un’accezione ampia. Pertanto, dalla giurisprudenza risulta che il solo utilizzo di un servizio regolamentato, come il fatto di sostare il proprio veicolo in un parcheggio auto a pagamento (sentenza del 20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑90/20, EU:C:2022:37) o di consumare energia elettrica nel proprio luogo di residenza (sentenza del 27 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑677/21, EU:C:2023:348), può far sorgere un rapporto giuridico tra la persona titolare dei diritti che consentono la messa a disposizione di tale servizio e quella che si è avvalsa di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze del 20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑90/20, EU:C:2022:37, punti 28 e 29, e del 27 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑677/21, EU:C:2023:348, punti da 30 a 32). 34 È necessario poi rilevare, per quanto riguarda la nozione di «compenso», che, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 33, l’assenza totale di pagamento delle somme dovute non costituisce un ostacolo alla constatazione della reciprocità dei diritti e degli obblighi derivanti dall’operazione economica di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑90/20, EU:C:2022:37, punti da 39 a 43, e del 27 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑677/21, EU:C:2023:348, punti 30 e 32). 35 Infine, relativamente alla nozione di «nesso diretto», come indicato dallo stesso giudice del rinvio, la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che il fatto che una remunerazione fosse riscossa da un organismo di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi non ostava all’esistenza di un nesso diretto ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 32, dal momento che l’organismo in parola agiva per conto dei titolari di tali diritti, e che neppure la circostanza per cui la gestione collettiva della remunerazione risultava da un obbligo di legge ostava all’esistenza di un nesso di quel tipo (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2021, UCMR – ADA, C‑501/19, EU:C:2021:50, punto 37). Essa è stata altresì chiamata a precisare che era proprio il contesto normativo a stabilire un nesso diretto tra la fornitura della prestazione di servizi e l’obbligo di pagamento del controvalore, fermo restando che dall’articolo 25, lettera c), della direttiva 2006/112 risulta espressamente che una prestazione di servizi può consistere, in particolare, nell’esecuzione di un servizio a norma di legge (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑179/23, EU:C:2024:571, punto 40). 36 Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, la circostanza per cui, nel caso di specie, la comunicazione di opere protette è avvenuta senza che una licenza sia stata previamente concessa dal [OSCURATO:PERSONA] ai fini di una tale comunicazione ha indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sulla possibilità di applicare ai fatti del procedimento principale la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 21 gennaio 2021, UCMR – ADA (C‑501/19, EU:C:2021:50). 37 A tal riguardo, occorre sottolineare che il principio della neutralità fiscale osta, nell’ambito del prelievo IVA, a una distinzione generalizzata tra le operazioni illecite e le operazioni lecite, poiché il sistema dell’IVA mira a gravare sul consumatore finale di beni o servizi qualora questi ultimi siano stati ceduti o forniti nell’ambito di operazioni imponibili in applicazione della direttiva 2006/112 (v. sentenza del 27 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑677/21, EU:C:2023:348, punto 28 e giurisprudenza citata), 38 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che alla [OSCURATO:SOCIETA] si addebita di aver comunicato al pubblico le opere protette senza la previa concessione di un’autorizzazione o di una licenza. 39 La comunicazione delle opere protette di cui trattasi dà luogo, per gli artisti-interpreti, gli esecutori e i produttori di fonogrammi che hanno partecipato alle opere in discussione, a una equa remunerazione unica per l’utilizzo diretto o indiretto di queste ultime, senza che, peraltro, tali artisti-interpreti, tali utilizzatori e tali produttori di fonogrammi possano opporsi a detto utilizzo. 40 Le modalità della remunerazione unica ed equa, risultanti in particolare dal punto 3.12 della metodologia, fanno variare tale remunerazione da ordinaria a tripla a seconda che la comunicazione delle opere protette sia stata autorizzata o meno dal [OSCURATO:PERSONA], che assicura la rappresentanza ex lege dei titolari di diritti connessi, in forza degli articoli 145 e 146 della legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi (v. precedenti punti 11 e 12). Di conseguenza, anche se la comunicazione delle opere protette di cui trattasi è avvenuta senza licenza, resta il fatto che la mancata concessione di una licenza da parte dell’organismo di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi non impediva l’applicazione del quadro normativo e regolamentare che disciplina la comunicazione al pubblico di siffatte opere senza licenza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 41 La circostanza per cui l’utilizzatore delle opere protette non ha versato le somme che avrebbe dovuto pagare non osta a che, alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 34, queste ultime siano qualificate come controvalore del servizio fornito da un organismo di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi, in nome dei titolari di diritti connessi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 42 Il fatto che le somme dovute dall’utilizzatore di opere protette siano reclamate da un organismo di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi, e non dai titolari stessi di diritti connessi, non osta neppure, come risulta dal precedente punto 35, all’esistenza di un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto. 43 Alla luce di quanto precede, risulta, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che una prestazione di servizi come quella individuata da tale giudice soddisfa i criteri giurisprudenziali ricordati al precedente punto 32. 44 In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se l’IVA debba gravare unicamente sulla remunerazione che sarebbe stata dovuta all’organismo di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi, in nome dei titolari di diritti connessi, se l’utilizzatore delle opere protette fosse stato titolare di licenza, o se debba vertere sul triplo di tale remunerazione, occorre fare riferimento alle seguenti considerazioni. 45 Risulta da costante giurisprudenza che la base imponibile per la prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto a tal fine da parte del soggetto passivo. Il corrispettivo in parola costituisce il valore soggettivo, ossia realmente percepito, e non un valore stimato secondo criteri oggettivi. Inoltre, detto corrispettivo deve poter essere espresso in denaro (v. sentenza del 7 marzo 2013, Efir, C‑19/12, non pubblicata, EU:C:2013:148, punto 41 e giurisprudenza citata). 46 Peraltro, dall’articolo 78, primo comma, lettera a), della direttiva 2006/112 emerge che l’IVA stessa non è compresa nella base imponibile, il che ha come corollario che l’IVA è sempre compresa, ipso iure , nel prezzo convenuto [sentenza del 21 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] w Bydgoszczy (Possibilità di rettifica in caso di aliquota errata), C‑606/22, EU:C:2024:255, punto 27]. 47 Orbene, tale nozione di «prezzo convenuto», vale a dire di «corrispettivo» per la prestazione di servizi, è interpretata dal giudice dell’Unione nel senso che include le maggiorazioni o le spese ulteriori, qualora esse risultino dall’applicazione del contesto normativo ai rapporti tra il prestatore di servizi e colui che ha fruito di questi ultimi, sia pure illegalmente o irregolarmente, in altri termini quando tali maggiorazioni o tali spese ulteriori illustrano il nesso diretto tra la prestazione di servizi e il suo corrispettivo. La Corte ha quindi dichiarato che le spese di controllo per sosta irregolare, al cui versamento erano tenuti gli automobilisti che avevano fruito di un’area di parcheggio, erano soggette all’IVA, nonostante la circostanza che siffatte spese fossero qualificate, nel diritto nazionale, come penalità (sentenza del 20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑90/20, EU:C:2022:37, punti da 30 a 34 e 46). Essa ha altresì statuito che l’indennità che rappresentava il vantaggio indebitamente ottenuto da un consumatore di energia elettrica clandestina era soggetta all’IVA (sentenza del 27 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑677/21, EU:C:2023:348, punto 32). 48 Nel caso di specie, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, dal punto 3.12 della metodologia, specificamente prevista dalla legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi, risulta espressamente che la maggiorazione della remunerazione dovuta dall’utilizzatore di opere protette che non è titolare di licenza è la conseguenza diretta della comunicazione senza licenza di tali opere, vale a dire di una prestazione di servizi come quella di cui trattasi nel procedimento principale. 49 Pertanto, il prezzo da prendere in considerazione e su cui deve gravare l’IVA, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, è il prezzo determinato legalmente in caso di comunicazione senza licenza di opere come le opere protette di cui trattasi, vale a dire il triplo di quanto l’utilizzatore avrebbe dovuto versare in caso di comunicazione al pubblico con licenza. 50 Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 24, paragrafo 1, l’articolo 25, lettere a) e c), l’articolo 73 e l’articolo 78, primo comma, lettera a), della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che: –        i titolari di diritti connessi realizzano una prestazione di servizi a titolo oneroso quando le loro opere protette sono oggetto di una comunicazione al pubblico da parte di un utilizzatore che non dispone di una licenza a tal fine, nonostante la circostanza che, da un lato, essi non possano opporsi a detta comunicazione e, dall’altro, la loro remunerazione risulti dalla legge nazionale nonché dalle disposizioni regolamentari alle quali tale legge rinvia; –        l’IVA si applica all’intera remunerazione dovuta ai titolari di diritti connessi per tale prestazione di servizi, compresa la parte di detta remunerazione che eccede la remunerazione che tale utente avrebbe dovuto versare se fosse stato titolare di licenza. Sulle spese 51 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni al Tribunale non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sezione pregiudiziale) dichiara: L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 24, paragrafo 1, l’articolo 25, lettere a) e c), l’articolo 73 e l’articolo 78, primo comma, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che: – i titolari di diritti connessi realizzano una prestazione di servizi a titolo oneroso quando le loro opere protette sono oggetto di una comunicazione al pubblico da parte di un utilizzatore che non dispone di una licenza a tal fine, nonostante la circostanza che, da un lato, essi non possano opporsi a detta comunicazione e, dall’altro, la loro remunerazione risulti dalla legge nazionale nonché dalle disposizioni regolamentari alle quali tale legge rinvia; – l’imposta sul valore aggiunto si applica all’intera remunerazione dovuta ai titolari di diritti connessi per tale prestazione di servizi, compresa la parte di detta remunerazione che eccede la remunerazione che tale utente avrebbe dovuto versare se fosse stato titolare di licenza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 febbraio 2026. Firme * Lingua processuale: il rumeno.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris