CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2022
Cassazione n. 12869/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria criticalanalisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (in particolare, il ricorrente deduce genericamente che il giudicante sia incorso in vizio di motivazione, non avendo considerato le allegazioni difensive, ma la doglianza è priva di correlazione con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha indicato le ragioni del rigetto in relazione alla documentazione assunta e alle valutazioni del consulente tecnico di parte della difesa, e ha perciò concluso per la compatibilità della situazione clinica concreta di Montescuro con il regime carcerario); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.