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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 23497/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, Sez.

Distaccata di Taranto, che in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., riducendo la pena inflittagli in primo grado alla misura finale di otto mesi di reclusione.

Rilevato che tutti i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, tanto in relazione alla ribadita responsabilità in ordine al reato in addebito, quanto alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (v. pag. 3-4 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 aprile 2022 Il consiglier e ensore [OSCURATO:PERSONA] idente Orl6fidt V II ni [OSCURATO:PERSONA] ::Y::;:-I-ft-re IN CANg L ERIA 't-..',-N-,11(i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, Sez. Distaccata di Taranto, che in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., riducendo la pena inflittagli in primo grado alla misura finale di otto mesi di reclusione. Rilevato che tutti i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, tanto in relazione alla ribadita responsabilità in ordine al reato in addebito, quanto alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (v. pag. 3-4 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consiglier e ensore [OSCURATO:PERSONA] idente Orl6fidt V II ni [OSCURATO:PERSONA] ::Y::;:-I-ft-re IN CANg L ERIA 't-..',-N-,11(i
Sentenza Cassazione n. 23497/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris