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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21939/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Enna ha ritenuto Basilio [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle contravvenzioni di cui agli artt. 81, 697 cod. pen., 20, commi 1 e 2 legge 110/1975, 38 e 58 T.U.L.P.S., condannandolo alla pena di euro 400,00 di ammenda.

2. Basilio [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ricorso per cassazione, articolando due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo il difensore deduce violazione di norme processuali, in particolare degli artt. 516 e 521 cod. proc. pen.; osserva il difensore come nel corso dell'istruttoria dibattimentale sia emersa la diversità tra fatto accertato e capo di imputazione, dal momento che le munizioni di cui alla contestazione sono state rinvenute in luogo diverso (Agro di Troina C/da Stingi) da quello indicato in imputazione (via Nazionale 99 Troina), luogo quest'ultimo ove l'imputato deteneva legalmente armi e munizioni.

2.2. Con il secondo motivo, viene dedotto il difetto di motivazione ed il travisamento di prove ex artt. 606 lett.

C) ed E) cod. proc. pen.;. le armi e munizioni rinvenute in via Nazionale 99 erano legalmente detenute, ma il giudice, con motivazione contraddittoria, ha condannato il CATANIA <<per aver detenuto abusivamente il munizionamento presso l'abitazione di via Nazionale 99 e nell'azienda agricola di c/da Stingi, solo presuntivamente ritenuta in proprietà al [OSCURATO:PERSONA]».

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa Loy, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto generico e non autosufficiente.

4. Con successiva memoria la difesa ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso; in subordine ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché i reati ascritti al ricorrente sono estinti per prescrizione.

2. Dalla data di commissione dei fatti (18/12/2017) risultano ampiamente decorsi oltre cinque anni (termine massimo di prescrizione previsto dall'art.157, comma primo, aumentato di un quarto ex 160, comma terzo, cod. pen.) e non sono intervenuti fattori sospensivi della prescrizione.

D'altra parte, l'impugnazione non è manifestamente infondata alla stregua delle doglianze esposte né inammissibile per altra causa.

3. In ordine poi all'applicabilità dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in forza dei consolidati princìpi di diritto enunciati da questa Corte, il sindacato di legittimità, ai fini della eventuale applicazione della disposizione appena citata, deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti, che sarebbero incompatibili col principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata.

Qualora, dunque, il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e coi caratteri richiesti dall'art. 129 cod. proc. pen., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, ed in presenza di gravame non affetto da inammissibilità originaria (che non consentirebbe di rilevare la causa estintiva del reato, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia), deve essere dichiarata l'estinzione del reato.

Nel caso in esame non sussistono le condizioni per una pronuncia assolutoria, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., atteso che nelle argomentazioni svolte dal Tribunale di Enna nella sentenza impugnata e da intendersi qui integralmente richiamate onde evitare superflue ripetizioni, non sono riscontrabili elementi di giudizio idonei ad integrare la prova evidente dell'innocenza dell'imputato.

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, perché i reati sono estinti per prescrizione.

5. Restano ferme la confisca e la distruzione della polvere da sparo e delle munizioni in sequestro ordinate dal Tribunale ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., richiamato dall'art. 6, legge 22 maggio 1975, n. 152, dettato per tutti i reati concernenti le armi, nonché ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi, essendosi al cospetto di un'ipotesi di confisca obbligatoria operante anche in caso di estinzione del reato e da escludere soltanto in caso di assoluzione nel merito o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato (cfr. Sez. 1, n. 20508 del 12/4/2016, Terranova, Rv. 266894- 01; Sez. 1, n. 49969 del 9/10/2015, Costantini, Rv. 265409-01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione, ferma restando la confisca di quanto in sequestro.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Enna ha ritenuto Basilio [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle contravvenzioni di cui agli artt. 81, 697 cod. pen., 20, commi 1 e 2 legge 110/1975, 38 e 58 T.U.L.P.S., condannandolo alla pena di euro 400,00 di ammenda. 2. Basilio [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ricorso per cassazione, articolando due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo il difensore deduce violazione di norme processuali, in particolare degli artt. 516 e 521 cod. proc. pen.; osserva il difensore come nel corso dell'istruttoria dibattimentale sia emersa la diversità tra fatto accertato e capo di imputazione, dal momento che le munizioni di cui alla contestazione sono state rinvenute in luogo diverso (Agro di Troina C/da Stingi) da quello indicato in imputazione (via Nazionale 99 Troina), luogo quest'ultimo ove l'imputato deteneva legalmente armi e munizioni. 2.2. Con il secondo motivo, viene dedotto il difetto di motivazione ed il travisamento di prove ex artt. 606 lett. C) ed E) cod. proc. pen.;. le armi e munizioni rinvenute in via Nazionale 99 erano legalmente detenute, ma il giudice, con motivazione contraddittoria, ha condannato il CATANIA <<per aver detenuto abusivamente il munizionamento presso l'abitazione di via Nazionale 99 e nell'azienda agricola di c/da Stingi, solo presuntivamente ritenuta in proprietà al [OSCURATO:PERSONA]». 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa Loy, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto generico e non autosufficiente. 4. Con successiva memoria la difesa ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso; in subordine ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché i reati ascritti al ricorrente sono estinti per prescrizione. 2. Dalla data di commissione dei fatti (18/12/2017) risultano ampiamente decorsi oltre cinque anni (termine massimo di prescrizione previsto dall'art.157, comma primo, aumentato di un quarto ex 160, comma terzo, cod. pen.) e non sono intervenuti fattori sospensivi della prescrizione. D'altra parte, l'impugnazione non è manifestamente infondata alla stregua delle doglianze esposte né inammissibile per altra causa. 3. In ordine poi all'applicabilità dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in forza dei consolidati princìpi di diritto enunciati da questa Corte, il sindacato di legittimità, ai fini della eventuale applicazione della disposizione appena citata, deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti, che sarebbero incompatibili col principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata. Qualora, dunque, il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e coi caratteri richiesti dall'art. 129 cod. proc. pen., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, ed in presenza di gravame non affetto da inammissibilità originaria (che non consentirebbe di rilevare la causa estintiva del reato, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia), deve essere dichiarata l'estinzione del reato. Nel caso in esame non sussistono le condizioni per una pronuncia assolutoria, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., atteso che nelle argomentazioni svolte dal Tribunale di Enna nella sentenza impugnata e da intendersi qui integralmente richiamate onde evitare superflue ripetizioni, non sono riscontrabili elementi di giudizio idonei ad integrare la prova evidente dell'innocenza dell'imputato. 4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, perché i reati sono estinti per prescrizione. 5. Restano ferme la confisca e la distruzione della polvere da sparo e delle munizioni in sequestro ordinate dal Tribunale ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., richiamato dall'art. 6, legge 22 maggio 1975, n. 152, dettato per tutti i reati concernenti le armi, nonché ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi, essendosi al cospetto di un'ipotesi di confisca obbligatoria operante anche in caso di estinzione del reato e da escludere soltanto in caso di assoluzione nel merito o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato (cfr. Sez. 1, n. 20508 del 12/4/2016, Terranova, Rv. 266894- 01; Sez. 1, n. 49969 del 9/10/2015, Costantini, Rv. 265409-01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione, ferma restando la confisca di quanto in sequestro. Così deciso il 1