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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14619/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di condanna del ricorrente per i delitti di tentato furto aggravato di denaro contenuto nella cassaforte dell'O.P.T. dell'area di servizio carburanti Q8 easy e di furto aggravato di un estintore; Considerato che l'imputo denuncia, con un unico motivo l'omessa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; Ritenuto che si tratta di motivo reiterativo di quello già proposto in appello, rispetto al quale la decisione impugnata ha congruamente motvato, evidenziando che la bicicletta Atala non avrebbe potuto presumersi di valore irrisorio e che il tentativo di furto aveva danneggiato visibilmente la vetrina espositiva dell'attività commerciale antistante il distributore (pag. 3); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di condanna del ricorrente per i delitti di tentato furto aggravato di denaro contenuto nella cassaforte dell'O.P.T. dell'area di servizio carburanti Q8 easy e di furto aggravato di un estintore; Considerato che l'imputo denuncia, con un unico motivo l'omessa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; Ritenuto che si tratta di motivo reiterativo di quello già proposto in appello, rispetto al quale la decisione impugnata ha congruamente motvato, evidenziando che la bicicletta Atala non avrebbe potuto presumersi di valore irrisorio e che il tentativo di furto aveva danneggiato visibilmente la vetrina espositiva dell'attività commerciale antistante il distributore (pag. 3); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso