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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 31445/2022

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e ORDINANZA sul ricorso 1374-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 ARMANDO, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELI,ERIA della CORTI,: di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] RICCI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]iJ NA, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCE1.1k RIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] BRACHETTI, Franco LIBORI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 694/2020 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 07/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G UIZZI.

Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 694/20, del 7 luglio 2020, del Tribunale di Viterbo, che — accogliendo parzialmente il gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1421/15, del 2 ottobre 2015, del Giudice di pace di Viterbo — io ha condannato) al ripristino dello "status quo ante" del fondo di proprietà dell'appellante, ponendo a carico dell'appellato le spese di ambo i gradi del giudizio di merito; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di essere stato convenuto in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale lamentava che l'attività di aratura del terreno eseguita dal Ciofo sul proprio fondo, addossando terra sulla recinzione di metallo che separa lo stesso dal terreno di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], ne avrebbe determinato il cedimento e il piegamento verso il fondo dell'allora attrice; - elle_1_ uOinaiKrato I l I_11_ 1) .1 ' " 1 11 Willa 1301:U0 11 uptisimo uetia teentzione / risarcimento del danno, l'adito Giudice di pace, istruita la causa anche attraverso l'assunzione di prova testimoniale, rigettava la domanda, in difetto di prova della causazione del cedimento ad opera dell'attività del convenuto; - che il gravame proposto dall'attrice soccombente veniva parzialmente accolto dal giudice eli appello, che, petwenendo a conclusione opposta rispetto a quella del primo giudice, provvedeva nei termini sopra meglio indicati; Ric. 2021 n. 01374 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -2- - che esso, in particolare, dopo aver escluso che l'attività di aratura possa qualificarsi come pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., ha accolto la richiesta di ripristino (ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.), rigettando, però, la domanda di risarcimento danni, ma condannando il Ciofo, nonostante la reciproca soccombenza, al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio; - che avverso la sentenza del Tribunale viterbese ricorre per cassazione il Ciofo, sulla base — come detto — di tre motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, attestami l'origine naturale, e non artificiale, del dislivello tra i due fondi, preesistente all'attività di aratura compiuta dall'odierno ricorrente su quello di sua proprietà; - che si assume, infatti, come i due terreni si trovassero fin clan origine su l 112 " u'itTerenti per loro naturale conformazione orografica, ciò che sarebbe stato ignorato dal giudice di appello; - che il Tribunale avrebbe, inoltre, ignorato l'ulteriore fatto uccisiv() costituito dalla presenza di una scaqula inccdta, ri(mn iicgaia dalla [OSCURATO:PERSONA], che separa la recinzione dal terreno del ricorrente, larga circa un metro e profonda circa cinquanta centimetri rispetto al piano UI campagna del terreno del ricorrente; - che il secondo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., nonché dell'art. 115 cod. proc. civ., sul rilievo che "agli atti di causa [.. .1 manca la dimostrazione del fatto storico che si dice aver provocato il cedimento: ossia il riversamento di zolle sulla rete in J ccasione dell'ara+a r a p(.1- imperite lavorazioni agi-icole"; Ric. 2021 n. 01374 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -3- - che, invero, nessuno dei testi escussi avrebbe confermato tale fatto; - che il terzo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., lamentando l'odierno ricorrente che le spese di ambo i gradi di giudizio sono state poste interamente a suo carico, malgrado la sussistenza di un'ipotesi di soccombenza reciproca; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 14 giugno 2022; - che entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato in diritto - che il ricorso va accolto limitatamente al suo terzo motivo; - che ritiene, infatti, questo collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dal ricorrente e dalla controricorrente nelle memorie, rispettivamente, depositate ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che il primo motivo di ricorso è, infatti, inammissibile; - che deve darsi seguito, infatti, a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno sancito l'inammissibilità di quel tipo di censura "che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di Ric. 2021 n. 01374 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -4- omesso esame circa un tatto decisivo per giudizio " — quest'ultima essendo l'ipotesi rilevante nel caso che occupa — "miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito" ((;ass.

Sez.

Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34476, Rv. 06492-03); - che il ricorrente, infatti, qualifica come "fatto decisivo" — di cui lamenta l'omesso esame da parte del Tribunale viterbese — l 'intero "thema decidendum" che era stato devoluto ad ambo i giudici di merito, ovvero che il cedimento della rete metallica posta a delimitazione del fondo proprio e della [OSCURATO:PERSONA] abbia tratto origine, o meno, dall 'attività di coltivazione svolta da esso Ciofo; - che tale asserzione, peraltro, si fonda — come si dirà meglio nell'esaminare il secondo motivo di ricorso --- sull'assunto che il giudice di appello non avrebbe compiuto una corretta valutazione delle risultanze istruttorie; - che ciò conferma, vieppiù, "l'inammissibilità di censure, come quelle attualmente prospettate dal ricorrente, che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione", da parte del giudice di appello, "ma in realtà soueullanuone un chaine u una valutazione nuova ua pane ueata Jii \.utle di cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito, oppure chiamando «fatto decisivo», indebitamente trascurato ", il "vario insieme dei materiali di eausa" (cosi, in motivazione, Cass. Sez.

Lay., sent. 21 ottobre 2015, n. 21439, Rv. 637497-01); - che anche il secondo motivo di ricorso inammissibile: - che, difatti, pure il vizio di falsa applicazione di legge — e non solo quello di violazione di legge, come invece sostenuto dal ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. — "consiste nella ‘1e,111z1one (li ian'erfonea i)arte /lel provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una Ric. 2021 n. 01374 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -5-- norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità" (cfr., "ex multis", Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2(119, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. l, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549-02); - che, pertanto, il vizio di falsa applicazione "postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia e:onsiderato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito" (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01), sicché il "discrimine tra l'ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione uetia ratuspecie astratta normativa e i ipotesi uetia erronea 1 11 C , 12' 1 11 applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quesfultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa" (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5441); - Luc, anat)gamen,e, ta.

UL11 c1.11.

I I -3 LOU. i i z LI t'. norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide "itixta alligata et pro bata partium" — "può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il g,iudice 1-ia dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01; in senso Ric. 2021 n. 01374 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -6- sostanzialmente conforme Cass. Sez.

Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-01), e non pure per contestare un errato apprezzamento errato delle risultanze probatorie; - che, per concludere sul punto, neppure e correttamente posta la censura di violazione dell'art. 2697 cod. civ.; - che essa, infatti, è configurabile "soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01), evenienza, quella appena indicata, che non risulta lamentata nel caso di specie, restando, invece, inteso che laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti", essa "può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo ari. 360" (Cass. Sez. 3, seni. 17 giugno 2013,

I. 15 1107, Rv. 626907 - 01), ovviamente "entro i limiti ristretti del «nuovo»" suo testo (Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, tit.); - Lue il kali.) motivo e, invece, fondato, giacché integra ipotesi di soccombenza reciproca (o meglio, parziale), ai fini della compensazione delle spese, l'accoglimento della domanda in misura minore rispetto alla richiesta (Cass. :;ez.

J , ent.

I J gennaio 2020, n. 516, Rv. 656810-03), come avvenuto nel caso che occupa, visto che la [OSCURATO:PERSONA] ha conseguito la condanna del Ciofo al ripristino dello "status quo ai2te", ma non pure quella. al risarcimento dei darin'; - che non conferente è, pertanto, la giurisprudenza richiamata dalla controricorrente nella propria memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., che esclude che le spese di lite possano essere poste per Ric. 2021 n. 01374 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -7- intero a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre tale non è, appunto, la condizione della [OSCURATO:PERSONA]; - che il terzo motivo va, dunque, accolto e la sentenza va cassata in relazione, ritenendo, tuttavia, questa Corte di poter decidere direttamente nel merito, a norma dell'art. 384, comma 2, seconda Anca, cod. proc. civ., non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto; - che, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, si liquidano le spese del giudizio di merito, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e a carico di [OSCURATO:PERSONA], in t 700,00, più €: 100,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge, per il primo grado di giudizio, nonché in €: 800,00, più f, 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge, per il giudizio di appello, compensando le une e le altre nella misura di un terzo, ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ., in ragione della soccombenza parziale della [OSCURATO:PERSONA]; - che le spese del 1)n:senile giudizio di legiitimiù ~no nquivate come da dispositivo, compensandole ancora una volta nella misura di un terzo, ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ., avendo il ricorrente visto aCLOgnel la 'Empila impugna/A(.)11c pef I umilio del ,re nioti_i • 4_ -v-i in cui essa si è articolata.

PQM La Corte dichiara inammissibile il primo e il secondo motivo di ricorso, accogliendo invece il terzo e, per l'effetto, cassa in Mazione 'ia sentenza impugnata e, decidendo nel mento, condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], le spese del giudizio di primo e seconAo rispettivanlente, in 700,00, più €:100,00 LÀ per esborsi, oltre IN'A e CPA come per legge, per il primo grado di Ric. 2021 n. 01374 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -8- giudizio, nonché in 800,00, più f; 200,00 per esborsi, oltre 1V1\ e CPA come per legge, per il giudizio di appello, compensando le une e le altre nella misura di un terzo, ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ.

Infine, le spese del presente giudizio di legittimità vanno LIIRtiltATE I liquidandotela favore della [OSCURATO:PERSONA] e a carico del Ciofo iniE 1.000,00, U1-- oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge, compensando parzialmente nella misura di un terzo, ex art. 92, AL- comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 1374-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 ARMANDO, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELI,ERIA della CORTI,: di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] RICCI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]iJ NA, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCE1.1k RIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] BRACHETTI, Franco LIBORI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 694/2020 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 07/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G UIZZI. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 694/20, del 7 luglio 2020, del Tribunale di Viterbo, che — accogliendo parzialmente il gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1421/15, del 2 ottobre 2015, del Giudice di pace di Viterbo — io ha condannato) al ripristino dello "status quo ante" del fondo di proprietà dell'appellante, ponendo a carico dell'appellato le spese di ambo i gradi del giudizio di merito; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di essere stato convenuto in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale lamentava che l'attività di aratura del terreno eseguita dal Ciofo sul proprio fondo, addossando terra sulla recinzione di metallo che separa lo stesso dal terreno di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], ne avrebbe determinato il cedimento e il piegamento verso il fondo dell'allora attrice; - elle_1_ uOinaiKrato I l I_11_ 1) .1 ' " 1 11 Willa 1301:U0 11 uptisimo uetia teentzione / risarcimento del danno, l'adito Giudice di pace, istruita la causa anche attraverso l'assunzione di prova testimoniale, rigettava la domanda, in difetto di prova della causazione del cedimento ad opera dell'attività del convenuto; - che il gravame proposto dall'attrice soccombente veniva parzialmente accolto dal giudice eli appello, che, petwenendo a conclusione opposta rispetto a quella del primo giudice, provvedeva nei termini sopra meglio indicati; Ric. 2021 n. 01374 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -2- - che esso, in particolare, dopo aver escluso che l'attività di aratura possa qualificarsi come pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., ha accolto la richiesta di ripristino (ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.), rigettando, però, la domanda di risarcimento danni, ma condannando il Ciofo, nonostante la reciproca soccombenza, al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio; - che avverso la sentenza del Tribunale viterbese ricorre per cassazione il Ciofo, sulla base — come detto — di tre motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, attestami l'origine naturale, e non artificiale, del dislivello tra i due fondi, preesistente all'attività di aratura compiuta dall'odierno ricorrente su quello di sua proprietà; - che si assume, infatti, come i due terreni si trovassero fin clan origine su l 112 " u'itTerenti per loro naturale conformazione orografica, ciò che sarebbe stato ignorato dal giudice di appello; - che il Tribunale avrebbe, inoltre, ignorato l'ulteriore fatto uccisiv() costituito dalla presenza di una scaqula inccdta, ri(mn iicgaia dalla [OSCURATO:PERSONA], che separa la recinzione dal terreno del ricorrente, larga circa un metro e profonda circa cinquanta centimetri rispetto al piano UI campagna del terreno del ricorrente; - che il secondo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., nonché dell'art. 115 cod. proc. civ., sul rilievo che "agli atti di causa [.. .1 manca la dimostrazione del fatto storico che si dice aver provocato il cedimento: ossia il riversamento di zolle sulla rete in J ccasione dell'ara+a r a p(.1- imperite lavorazioni agi-icole"; Ric. 2021 n. 01374 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -3- - che, invero, nessuno dei testi escussi avrebbe confermato tale fatto; - che il terzo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., lamentando l'odierno ricorrente che le spese di ambo i gradi di giudizio sono state poste interamente a suo carico, malgrado la sussistenza di un'ipotesi di soccombenza reciproca; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 14 giugno 2022; - che entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato in diritto - che il ricorso va accolto limitatamente al suo terzo motivo; - che ritiene, infatti, questo collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dal ricorrente e dalla controricorrente nelle memorie, rispettivamente, depositate ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che il primo motivo di ricorso è, infatti, inammissibile; - che deve darsi seguito, infatti, a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno sancito l'inammissibilità di quel tipo di censura "che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di Ric. 2021 n. 01374 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -4- omesso esame circa un tatto decisivo per giudizio " — quest'ultima essendo l'ipotesi rilevante nel caso che occupa — "miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito" ((;ass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34476, Rv. 06492-03); - che il ricorrente, infatti, qualifica come "fatto decisivo" — di cui lamenta l'omesso esame da parte del Tribunale viterbese — l 'intero "thema decidendum" che era stato devoluto ad ambo i giudici di merito, ovvero che il cedimento della rete metallica posta a delimitazione del fondo proprio e della [OSCURATO:PERSONA] abbia tratto origine, o meno, dall 'attività di coltivazione svolta da esso Ciofo; - che tale asserzione, peraltro, si fonda — come si dirà meglio nell'esaminare il secondo motivo di ricorso --- sull'assunto che il giudice di appello non avrebbe compiuto una corretta valutazione delle risultanze istruttorie; - che ciò conferma, vieppiù, "l'inammissibilità di censure, come quelle attualmente prospettate dal ricorrente, che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione", da parte del giudice di appello, "ma in realtà soueullanuone un chaine u una valutazione nuova ua pane ueata Jii \.utle di cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito, oppure chiamando «fatto decisivo», indebitamente trascurato ", il "vario insieme dei materiali di eausa" (cosi, in motivazione, Cass. Sez. Lay., sent. 21 ottobre 2015, n. 21439, Rv. 637497-01); - che anche il secondo motivo di ricorso inammissibile: - che, difatti, pure il vizio di falsa applicazione di legge — e non solo quello di violazione di legge, come invece sostenuto dal ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. — "consiste nella ‘1e,111z1one (li ian'erfonea i)arte /lel provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una Ric. 2021 n. 01374 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -5-- norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità" (cfr., "ex multis", Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2(119, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. l, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549-02); - che, pertanto, il vizio di falsa applicazione "postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia e:onsiderato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito" (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01), sicché il "discrimine tra l'ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione uetia ratuspecie astratta normativa e i ipotesi uetia erronea 1 11 C , 12' 1 11 applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quesfultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa" (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5441); - Luc, anat)gamen,e, ta. UL11 c1.11. I I -3 LOU. i i z LI t'. norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide "itixta alligata et pro bata partium" — "può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il g,iudice 1-ia dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01; in senso Ric. 2021 n. 01374 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -6- sostanzialmente conforme Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-01), e non pure per contestare un errato apprezzamento errato delle risultanze probatorie; - che, per concludere sul punto, neppure e correttamente posta la censura di violazione dell'art. 2697 cod. civ.; - che essa, infatti, è configurabile "soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01), evenienza, quella appena indicata, che non risulta lamentata nel caso di specie, restando, invece, inteso che laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti", essa "può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo ari. 360" (Cass. Sez. 3, seni. 17 giugno 2013, I. 15 1107, Rv. 626907 - 01), ovviamente "entro i limiti ristretti del «nuovo»" suo testo (Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, tit.); - Lue il kali.) motivo e, invece, fondato, giacché integra ipotesi di soccombenza reciproca (o meglio, parziale), ai fini della compensazione delle spese, l'accoglimento della domanda in misura minore rispetto alla richiesta (Cass. :;ez. J , ent. I J gennaio 2020, n. 516, Rv. 656810-03), come avvenuto nel caso che occupa, visto che la [OSCURATO:PERSONA] ha conseguito la condanna del Ciofo al ripristino dello "status quo ai2te", ma non pure quella. al risarcimento dei darin'; - che non conferente è, pertanto, la giurisprudenza richiamata dalla controricorrente nella propria memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., che esclude che le spese di lite possano essere poste per Ric. 2021 n. 01374 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -7- intero a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre tale non è, appunto, la condizione della [OSCURATO:PERSONA]; - che il terzo motivo va, dunque, accolto e la sentenza va cassata in relazione, ritenendo, tuttavia, questa Corte di poter decidere direttamente nel merito, a norma dell'art. 384, comma 2, seconda Anca, cod. proc. civ., non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto; - che, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, si liquidano le spese del giudizio di merito, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e a carico di [OSCURATO:PERSONA], in t 700,00, più €: 100,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge, per il primo grado di giudizio, nonché in €: 800,00, più f, 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge, per il giudizio di appello, compensando le une e le altre nella misura di un terzo, ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ., in ragione della soccombenza parziale della [OSCURATO:PERSONA]; - che le spese del 1)n:senile giudizio di legiitimiù ~no nquivate come da dispositivo, compensandole ancora una volta nella misura di un terzo, ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ., avendo il ricorrente visto aCLOgnel la 'Empila impugna/A(.)11c pef I umilio del ,re nioti_i • 4_ -v-i in cui essa si è articolata. PQM La Corte dichiara inammissibile il primo e il secondo motivo di ricorso, accogliendo invece il terzo e, per l'effetto, cassa in Mazione 'ia sentenza impugnata e, decidendo nel mento, condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], le spese del giudizio di primo e seconAo rispettivanlente, in 700,00, più €:100,00 LÀ per esborsi, oltre IN'A e CPA come per legge, per il primo grado di Ric. 2021 n. 01374 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -8- giudizio, nonché in 800,00, più f; 200,00 per esborsi, oltre 1V1\ e CPA come per legge, per il giudizio di appello, compensando le une e le altre nella misura di un terzo, ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. Infine, le spese del presente giudizio di legittimità vanno LIIRtiltATE I liquidandotela favore della [OSCURATO:PERSONA] e a carico del Ciofo iniE 1.000,00, U1-- oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge, compensando parzialmente nella misura di un terzo, ex art. 92, AL- comm
Sentenza Cassazione n. 31445/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris