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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 marzo 2020

Cassazione n. 03071/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14507/2020 R.G. proposto da : M [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro S I E L SRL, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE BOLOGNA n.20911/2019 depositata il 18/03/2020. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 06/02/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14507/2020 R.G. proposto da : M [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro S I E L SRL, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE BOLOGNA n.20911/2019 depositata il 18/03/2020. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 06/02/2
Decreto Cassazione n. 03071/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris