CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 30987/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 1169-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, 2022 [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato 1557 STEFANO D'ACUNTI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2916/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2018 R.G.N. 8277/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ,, / / // / / / r.g. n. 1169/2019 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA] e chiese la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto intercorso dal I. marzo 2009 al 12 maggio 2011 oltre che l'accertamento della illegittimità della sospensione disposta unilateralmente e del successivo licenziamento intimatole il 12.5.2011 per giustificato motivo oggettivo. 2. Il Tribunale respinse la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive e ritenne giustificata da forza maggiore la sospensione del rapporto di lavoro. Accertò l'illegittimità del licenziamento e condannò il datore di lavoro a riassumere la lavoratrice ovvero a pagarle l'indennità ex art. 8 della legge n. 604 del 1966. 3. La Corte di appello di Roma, investita dell'appello della Sacchetti inteso ad ottenere l'accertamento della illegittimità della sospensione dal servizio e dell'appello incidentale del Camilli, ha rigettato il primo ed in accoglimento del secondo ha ritenuto giustificato il licenziamento ed ha condannato la lavoratrice a restituire la somma di C 2.641,88 erogatale oltre che al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 4. Il giudice di appello ha ritenuto che il datore di lavoro, che ne era onerato, aveva provato la causa di forza maggiore che aveva determinato l'impossibilità della prestazione ed in relazione alla quale era stata disposta la sospensione del rapporto di lavoro, connessa ad una situazione obiettiva e non imputabile al datore di lavoro, non rientrante nel normale rischio di impresa (un intervento alla cataratta con riduzione del visus di un chirurgo vascolare e temporanea riduzione conseguente dell'attività). Quanto al licenziamento, oggetto dell'appello incidentale, in esito all'istruttoria svolta in appello ha ritenuto sussistente la riduzione sostanziale dell'attività lavorativa ed integrato, perciò, il giustificato motivo oggettivo postone a fondamento. 5. Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis 1. c.p.c.. r.g. n. 1169/2019 [OSCURATO:PERSONA] 6. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 112 cod. proc.civ., e si deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda volta ad ottenere la corresponsione delle differenze retributive maturate nel periodo antecedente la sospensione del rapporto di lavoro, vale a dire dal 1.3.2009 al 12.5.2011, calcolate nel conteggio allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ribadite nel giudizio di appello e non contestate dalla controparte. 7. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell'art.124 c.c.n.l. studi professionali in considerazione della ritenuta erronea dimostrazione dell'esistenza di una ipotesi di forza maggiore. 7.1. Deduce la ricorrente che a norma della disposizione citata il mancato pagamento della retribuzione è giustificato solo dall'esistenza di una causa di forza maggiore che comporti l'impossibilità di utilizzare le energie lavorative del dipendente ovvero per uno stato di crisi tale da rendere necessario il ricorso agli ammortizzatori sociali e non nella mera contrazione temporanea dell'attività che era emersa anche nel corso della disposta istruttoria. 8. Con il terzo motivo di ricorso, infine, è denunciata l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del licenziamento irrogato il 12 maggio 2011. 8.1. Sostiene la ricorrente che dall'istruttoria era emersa una temporanea difficoltà con una solo parziale riduzione dell'attività poi ripresa. 9. Il secondo motivo di ricorso deve essere trattato con precedenza ed è fondato. 9.14enorma dell'art. 124 del c.c.n.l. degli [OSCURATO:PERSONA] applicabile al rapporto di lavoro dispone che al lavoratore che venga sospeso per fatto dipendente dal datore di lavoro ed indipendente dalla volontà del lavoratore deve essere corrisposta l'ordinaria retribuzione per tutto il periodo della sospensione salvo il "caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore".r.g. n. 1169/2019 9.2. Per sottrarsi all'onere di erogare la retribuzione, pertanto, deve emergere da un canto che l'attività lavorativa presso lo studio professionale sia stata completamente interrotta e dall'altro che ricorra una delle cause dalla norma indicate e sopra ricordate. 9.3. Nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la causa di forza maggiore (individuata nella sopravvenuta inabilità visiva del datore di lavoro chirurgo vascolare) per l'intero periodo di sospensione senza che sia stato in alcun modo chiarito in che modo, alla luce delle acquisizioni testimoniali, tale causa sia persistita per tutta la durata della sospensione protrattasi ben oltre i tempi dell'intervento che emerge incontestatamente essere stato programmato durante il periodo di chiusura estiva. 9.4. La forza maggiore che giustifica l'esonero dall'obbligazione retributiva deve persistere per tutta la durata della sospensione disposta specificatamente nel periodo successivo dall'ottobre 2010 al maggio 2011. 10. È invece inammissibile il terzo motivo di ricorso che investe la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento e si duole di una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, vizio non più denunciabile alla luce del testo applicabile dell'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. e comunque inammissibile poiché si risolve in una diversa valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo non consentita davanti al giudice di legittimità. 11. Resta assorbito invece l'esame del primo motivo di ricorso. 12. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto nel suo secondo motivo, assorbito il primo, ed inammissibile il terzo e la sentenza cassata deve essere rinviata alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, inammissibile il terzo motivo. Cassa la sentenza in relazione al motivo r.g. n. 1169/2019 accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche