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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17335/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05E6DUN) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 43589/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] da lui sottoscritto personalmente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe - in forza della quale è stata confermata la loro condanna alla pena di giustizia per il reato di truffa - deducendo inosservanza dell'art. 129 c.p.p.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 22 Mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05E6DUN) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 43589/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] da lui sottoscritto personalmente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe - in forza della quale è stata confermata la loro condanna alla pena di giustizia per il reato di truffa - deducendo inosservanza dell'art. 129 c.p.p. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Mar
Sentenza Cassazione n. 17335/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris