CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 31266/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ragione della mancata osservanza, da parte dell’Amministrazione, del termine di conclusione del procedimento di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero; il danno da ritardo era da individuarsi nella tardiva adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo professionale comunicato in data 31.10.2018che aveva, poi, determinato l’asserito ritardo nell’inserimento nelle GPS di I fascia. Evidenziala natura pubblicistica del procedimento di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altro Stato membro, quale espressione dell’agere autoritativo dell’Amministrazione, con funzioni diverse da quelle proprie del datore di lavoro e che possono indifferentemente esplicarsi nei confronti di lavoratori del Ministero come di soggetti terzi. Addebita alla Corte territoriale di avere errato nell’individuare il petitum sostanziale come risarcimento del danno da omessa assunzion e, e di avere applicato i principi espressi in relazione ad una pretesa risarcitoria derivante dalla lesione dell’affidamento incolpevole o secondo buona fede derivato da un comportamento dell’Amministrazione, mentre nel caso di specie il danno era derivato dall’affidamento legittimo causato da atti o provvedimenti dell’Amministrazione. 2. O sserva il Collegio che il ricorso non prospetta una questione propriamente attinente al rapporto di pubblico impiego. 3. L a domanda proposta attiene , infatti , al risarcimento del danno da ritardata conclusione del procedimento amministrativo; la fattispecie non è dunque assimilabile alla tardiva costituzione del rapporto di impiego, che si realizza quando l’aspirante all’assunzione sia in possesso dei titoli che non vengano correttamente valutati, né può trovare applicazione la regola di riparto della giurisdizione fissata dall’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, in quanto nel caso dispecie la tardività della assunzione è stataprospettata solo come conseguenza dannosa del comportamento contra ius dedotto in giudizio, ossia il ritardo colpevole della pubblica amministrazione nella definizione del procedimento di riconoscimento del titolo straniero. 4. S ulla base del criterio del petitum sostanziale occorre dunque verificare l’estensibilità o meno alla fattispecie dei principi affermati con riferimento alla responsabilità che sorge in capo alla pubblica amministrazione ex art. 2 bisdella legge n. 241/1990. 5. C ome evidenziato da Cass. S.U. n. 3755/2024 , la cognizione sulla domanda risarcitoria del privato per idanni causati dalla mancata adozione di atti che avrebbero dovuto essere emanati da parte dell'autoritàamministrativa competente spetta alla giurisdizione del giudiceamministrativo, poiché si risolve nella contestazione circa l'omesso o cattivo (in tempi e modi non congrui) esercizio di undato potere da parte dell'Amministrazione, donde la posizione giuridica soggettiva del danneggiato è costituita dall'interesse legittimo al corretto esercizio di tale potere(Cass. S.U. n. 10095/2015 e Cass. S.U. n. 21678/2021); sussiste, per converso, lagiurisdizione del giudice ordinario nell'ipotesi di responsabilità civile della P.A. per lesione del legittimo affidamento del privato da contatto sociale "qualificato" (Cass. S.U. n. 1567/2023),ovvero in quella in cui, sebbene l'inerzia della P.A. sia collegata al mancato esercizio di attività provvedimentale, la stessa assuma natura di attività vincolata(Cass. S.U. n. 7737/2023). 6. I n particolare, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia in cui venga in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la P.A. debba esercitare un’attività vincolata, dovendosi in tal caso verificare soltanto se sussistano i presupposti determinati dalla legge per l’adozione di misure o di condotte rimediali o repressive, senza che nelle condizioni date sia consentito discorrere di potere autoritativo correlato all’esercizio di scelte di natura discrezionale (Cass. SU n. 22254/2017; Cass. SU n. 11576/2018; Cass. SU n. 10089/2020; Cass. S.U. n. 8188/2022 e Cass. S.U. n. 28429/2022); solo ove si verta sul dato distintivo incentrato dalla presenza di un potere discrezionale, la situazione giuridica di cui è titolare il privato può essere definita di mero interesse (v. Cass. n. 23436/2022), non già dinanzi alla postulata lesione di un diritto assoluto. 7. Pur rilevando il principio secondo cui il riconoscimento in Italia del titolo professionale abilitante all’esercizio dell’insegnamento ha efficacia meramente dichiarativa,in quanto diretto ad accertare stati o qualità già esistenti nella sfera giuridica soggettiva di colui il quale richiede l’equipollenza, con l’effetto giuridico, non già di creare ex novo, e quindi ex nunc , il titolo di studio dichiarato equivalente ad uno di quelli esistenti all’interno dell’ordinamento italiano, bensì di imporre alla P.A. procedente di considerare la perfetta equivalenza nell’ambito del procedimento concorsuale, assumendone per certi l’enunciato, la titolarità esula e il dies a quo del conseguimento (Cass. n. 37430/2022 ; Cass. n. 9954/2024), il Collegio osserva che nel caso di specie la P.A. si è avvalsa del potere di imporre un tirocinio formativo al cui positivo superamento è stato subordinato il riconoscimento. 8. In ragione della novità della questione, che quindi esula dalla delega di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente in data 10 settembre 2018, non sussistono i presupposti perché la causa sia decisa in questa sede,e pertanto la stessa deve essere rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. PQM La Corte rimette la causa all’esame della Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unit